Art. 233 — Furto d'uso o su cose di tenue valore; Furto di oggetti di vestiario o di equipaggiamento

[1]Si applica la reclusione militare fino a sei mesi:

[2]1° se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, e questa, dopo l'uso momentaneo, e' stata immediatamente restituita; 28

[3]2° se il fatto e' commesso su cose di tenue valore, per provvedere a un grave e urgente bisogno;

[4]3° se il fatto e' commesso su oggetti di vestiario o di equipaggiamento militare, al solo scopo di sopperire a deficienze del proprio corredo.

[5]Tali disposizioni non si applicano, se ricorre alcuna delle circostanze indicate nei numeri 1°, 2° e 3° del primo comma dell'articolo 231.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

28

La Corte Costituzionale con sentenza 8-10 gennaio 1991, n. 2 (in G.U. 1a s.s. 16/1/1991, n. 3) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 233, primo comma, n. 1, del codice penale militare di pace, nella parte in cui non estende la disciplina ivi prevista alla mancata restituzione, dovuta a caso fortuito o forza maggiore, della cosa sottratta."

Testo vigente dal 17 gennaio 1991

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 2/1991

    Ha colpito questo articolo
    10 gennaio 1991

    Sia nell'art. 626, primo comma, n. 1, cod. pen. sia nell'art. 233, primo comma, n. 1, c.p.m.p., la condizione alla quale si ricollega la fattispecie del delitto di furto d'uso è la stessa. Perciò, non ravvisandosi valide esigenze, proprie del consorzio militare, tali da rendere razionalmente giustificabile la diversificazione di disciplina fra le ipotesi del furto d'uso militare e del furto d'uso comune, sopravvenuta a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale, con sentenza n. 1085/1988, dell'art. 626 cod. pen., primo comma, n. 1, nella parte in cui non estende la disciplina ivi prevista alla mancata restituzione della cosa sottratta dovuta a caso fortuito o forza maggiore, l'art. 233, primo comma, n. 1, c.p.m.p., non riconducendo anch'esso tale ipotesi alla meno grave fattispecie del furto d'uso militare, viene a trovarsi in contrasto con il principio di eguaglianza. L'art. 233, primo comma, n. 1, c.p.m.p. - assorbito ogni altro profilo di illegittimità prospettato - va dunque dichiarato illegittimo, in parte qua, per violazione dell'art. 3 della Costituzione. - S. n. 1085/1988

    Art. 233 Codici penali militari di pace e di guerra

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 179/1991

    Illegittimità dichiarata
    29 aprile 1991

    Manifesta inammissibilità della questione in quanto relativa a norma già dichiarata costituzionalmente illegittima in parte qua. - S. n. 2/1991.

    Art. 233 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 27 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 gennaio 1991

Confronto con la versione in vigore dal 6 maggio 1941 al 17 gennaio 1991.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 8-10 gennaio 1991, n. 2 (in G.U. 1a s.s. 16/1/1991, n. 3) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 233, primo comma, n. 1, del codice penale militare di pace, nella parte in cui non estende la disciplina ivi prevista alla mancata restituzione, dovuta a caso fortuito o forza maggiore, della cosa sottratta."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art233 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari