Corte costituzionale

Sentenza n. 2/1991

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 10/01/1991 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 233, primo

comma, n. 1, del codice penale militare di pace, promosso con

ordinanza emessa il 10 gennaio 1990 dal Tribunale militare di Padova

nel processo penale a carico di Cortellazzi Luciano, iscritta al n.

209 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Motivazione

RITENUTO IN FATTO

1. - Il Tribunale militare di Padova, con ordinanza del 10 gennaio

1990, emessa nel processo penale a carico di Cortellazzi Luciano, ha

sollevato questione di legittimità dell'art. 233, primo comma, n. 1,

del codice penale militare di pace, in relazione all'art. 626, primo

comma, n. 1, del codice penale, per contrasto con gli artt. 3 e 27,

primo comma, della Costituzione.

Premette il giudice a quo di avere accertato che il Cortellazzi,

imputato del delitto di furto militare, era intenzionato a restituire

la cosa sottratta, ma che la restituzione si era resa impossibile,

essendo stata la cosa stessa rinvenuta durante una periodica "rivista

al corredo" svoltasi poco tempo dopo la sottrazione.

Nonostante ciò, il fatto addebitato non sarebbe riconducibile

nell'ambito dell'art. 233, primo comma, n. 1, del codice penale

militare di pace (delitto di furto militare d'uso), mancando nella

specie la restituzione della cosa.

Né, con riguardo alla fattispecie prevista dalla norma ora

ricordata, potrebbero utilmente operare le statuizioni della sentenza

n. 1085 del 1988, dal momento che con tale decisione la Corte si è

limitata a dichiarare "l'illegittimità costituzionale dell'art. 626

c. 1 n. 1 c.p. nella parte in cui non estende la disciplina ivi

prevista alla mancata restituzione dovuta a caso fortuito o forza

maggiore della cosa sottratta".

2. - Quanto alla violazione del principio della responsabilità

penale personale, il giudice a quo puntualizza come, con la sentenza

n. 1085 del 1988, sia stato "ampiamente chiarito, pronunciandosi

sulla norma penale 'parallela' di cui all'art. 626, primo comma, n.

1, del c.p., di uguale testuale formulazione, che la regola di

rimproverabilità contenuta nell'art. 27, primo comma, della

Costituzione impone che, in sede di valutazione della colpevolezza, i

singoli elementi che costituiscono la pur unitaria fattispecie penale

debbono essere singolarmente valutati ai fini del giudizio di

rimprovero": un giudizio che solo se sussistente "in relazione a

ciascuno di essi soddisfa il requisito della personalità della

responsabilità penale". In particolare, essendo l'impossessamento

della cosa elemento sia della fattispecie di furto militare sia della

fattispecie di furto militare d'uso, è soltanto l'avvenuta

restituzione a determinare "l'applicazione del più mite trattamento

sanzionatorio previsto da tale ultima fattispecie criminosa". Il

rispetto dell'art. 27, primo comma, della Costituzione fa sì che,

pure con riguardo all'adempimento dell'obbligo di restituire la cosa

sottratta per un uso momentaneo, "acquisisca rilievo l'atteggiamento

psicologico del soggetto".

3. - Quanto alla dedotta violazione del principio di eguaglianza,

il giudice a quo censura la disparità di trattamento venutasi a

creare, in seguito alla ricordata sentenza n. 1085 del 1988, tra il

civile ed il militare che, impossessatisi della cosa mobile altrui

con l'intenzione di usarla momentaneamente e di restituirla subito

dopo l'uso, non riescano per caso fortuito o per forza maggiore a

realizzare tale intento. La violazione dell'art. 3 della Costituzione

diventerebbe ancor più evidente considerando come il civile che

concorra con un militare nell'impossessamento in luogo militare di

cosa mobile appartenente ad altro militare o all'amministrazione

militare, pur nell'intento, non realizzatosi per caso fortuito o per

forza maggiore, di restituirla, dovrebbe rispondere di furto militare

e non di furto militare d'uso: viceversa, la fattispecie criminosa

"parallela" a quest'ultima (art. 626, primo comma, n. 1, del codice

penale) gli verrebbe addebitata in caso di concorso con altro

soggetto non avente la qualità di militare.

4. - L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 19, prima serie speciale, del

1990.

5. - Nel giudizio non si è costituita la parte privata né ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri. CONSIDERATO IN DIRITTO

1. - L'ordinanza di rimessione censura l'art. 233, primo comma, n.

1, del codice penale militare di pace, in riferimento agli artt. 3 e

27, primo comma, della Costituzione.

Più in particolare, il giudice a quo lamenta che la mancata

restituzione, dovuta a caso fortuito o forza maggiore, della cosa

sottratta comporti l'applicazione dell'art. 230 del codice penale

militare di pace (furto militare) e non, invece, dell'art. 233, primo

comma, n. 1, anche quando l'impossessamento sia avvenuto con

l'intenzione di restituire la cosa subito dopo l'uso. E ciò in forza

dell'operatività, nel caso di specie, del principio qui in re

illicita versatur respondit etiam pro casu, un principio già

disatteso da questa Corte con la sentenza n. 1085 del 1988, che ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 626, primo

comma, n. 1, del codice penale, nella parte in cui non estende la

disciplina ivi prevista alla mancata restituzione della cosa

sottratta, dovuta a caso fortuito o forza maggiore. Poiché, però,

tale sentenza non è applicabile in via interpretativa alla

fattispecie prevista dall'art. 233, primo comma, n. 1, del codice

penale militare di pace, l'ordinanza di rimessione solleva questione

di legittimità costituzionale relativamente all'impossibilità di

estendere l'ambito di applicazione di tale articolo anche all'ipotesi

di mancata restituzione, dovuta a caso fortuito o forza maggiore,

della cosa sottratta.

2. - La questione è fondata.

Con la più volte ricordata sentenza n. 1085 del 1988, questa

Corte ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 626, primo comma, n.

1, del codice penale, per contrasto con l'art. 27, primo comma, della

Costituzione, nella parte in cui non estende la disciplina ivi

prevista alla mancata restituzione, dovuta a caso fortuito o forza

maggiore, della cosa sottratta.

Poiché non si ravvisano valide esigenze, proprie del consorzio

militare, tali da rendere razionalmente giustificabile la così

sopravvenuta diversificazione di disciplina del furto militare d'uso

rispetto al furto d'uso comune, lo stesso tipo di pronuncia va

adottato anche nei riguardi dell'art. 233, primo comma, n. 1, del

codice penale militare di pace.

La condizione alla quale si ricollega la fattispecie del delitto

di furto d'uso è, infatti, la stessa, sia nell'art. 626, primo

comma, n. 1, del codice penale sia nell'art. 233, primo comma, n. 1,

del codice penale militare di pace: "se il colpevole ha agito al solo

scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, e questa, dopo

l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita". Pertanto, di

fronte al mutamento di quadro normativo conseguente alla sentenza n.

1085 del 1988, l'art. 233, primo comma, n. 1, del codice di penale

militare di pace - non riconducendo alla meno grave fattispecie del

furto d'uso militare l'ipotesi di mancata restituzione dovuta a caso

fortuito o forza maggiore - viene a trovarsi, come esattamente

sostiene l'ordinanza di rimessione, in contrasto con l'art. 3 della

Costituzione. Si impone, pertanto, la declaratoria d'illegittimità

costituzionale dell'art. 233, primo comma, n. 1, del codice penale

militare di pace, nella parte in cui non estende la disciplina ivi

prevista alla mancata restituzione, dovuta a caso forterito o forza

maggiore, della cosa sottratta.

Resta così assorbito ogni altro profilo di illegittimità

costituzionale prospettato dal giudice a quo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 233, primo

comma, n. 1, del codice penale militare di pace, nella parte in cui

non estende la disciplina ivi prevista alla mancata restituzione,

dovuta a caso fortuito o forza maggiore, della cosa sottratta.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 gennaio 1991.

Il Presidente e redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 gennaio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:2 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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