La questione sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., nei confronti degli artt. 169 e 170 cod. pen. mil. di pace, indirizzata com'è ad eliminare dal novero delle fattispecie punibili in essi catalogate, quella del "deterioramento" di cose mobili appartenenti all'amministrazione militare, allorché commesso per colpa, involge all'evidenza, sotto diversi aspetti, (determinazione di sub-fattispecie equivalenti nell'ambito della stessa disposizione incriminatrice; sbilanciamento dell'equilibrio normativo, sia interno che esterno alla norma impugnata, che ne deriverebbe; molteplicità dei criteri e parametri a cui rifarsi per stabilire lo "scarsissimo valore economico" delle cose deteriorate addotto quale elemento rafforzativo della formulata censura) nell'ambito di plurime soluzioni possibili - nessuna delle quali costituzionalmente obbligata - scelte spettanti esclusivamente alla discrezionalità legislativa. Inoltre, a parte che il dato obiettivo della tenuità del danno trova riscontro nell'attenuante di cui all'art. 171, n. 2, citato codice, e che un uso attento della richiesta di procedimento, necessaria, a norma dell'art. 260, secondo comma, stesso codice, per la punibilità del reato, consentirebbe di escludere dalla sfera del penalmente apprezzabile fattispecie di non effettiva offensività, la prospettiva tutta e solo patrimoniale da cui muove il giudice rimettente non è coerente con il carattere plurioffensivo del reato , collocato nell'ambito dei reati contro il servizio militare. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 169 e 170 cod. pen. mil. pace). - Con riguardo a prospettazioni in parte coincidenti con quella della questione in oggetto , O. n. 216/1989 e S. n. 280/1987. red.: S.P.
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