Corte costituzionale

Sentenza n. 49/1983

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/03/1983 · relatore Ettore Gallo

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 230, comma

terzo, c.p.m.p. (Furto militare) promosso con ordinanza emessa il 30

novembre 1977 dal Tribunale militare territoriale di Padova, nel

procedimento penale a carico di Di Melfi Francesco, iscritta al n. 337

del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 271 del 27 settembre 1978.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'1 dicembre 1982 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel novembre del 1977 il Tribunale militare territoriale di Padova

procedeva a giudizio nei confronti del maresciallo Francesco Di Melfi,

imputato del delitto di cui all'art. 230 cpv. c.p.m.p. (furto in danno

dell'Amministrazione militare), aggravato dal grado rivestito (art. 47

n. 2 c.p.m.p.).

In realtà il Di Melfi era sostanzialmente confesso di essersi

impossessato, nel maggio precedente, di circa 40 litri di benzina di

pertinenza dell'amministrazione, che la deteneva in due fusti da litri

20 cadauno, immettendoli nella propria privata autovettura e traendone

così profitto. Il maresciallo, anzi, aveva successivamente recuperato

e restituito i due fusti in precedenza celati, e rimborsato

l'Amministrazione del valore della benzina.

Il Tribunale militare ne accertava la responsabilità mediante

ampia motivazione, colla quale respingeva un modesto tentativo del Di

Melfi di sostenere al dibattimento una pretesa situazione scriminante

dovuta a stato di necessità.

A quel punto, però, rilevava il Tribunale che, per effetto del

terzo comma dell'articolo in esame, alla pena principale da infliggere

doveva contestualmente seguire la pena accessoria della rimozione dal

grado.

Si proponeva allora il Tribunale una questione di costituzionalità

del terzo comma del contestato art. 230 c.p.m.p. in relazione all'art.

3, primo comma Cost. che riteneva non manifestamente infondata.

Osservava, infatti, il Collegio che l'indiscriminato automatismo della

pena accessoria poneva sullo stesso piano, assoggettandole alle stesse

gravi conseguenze della definitiva rimozione dal grado, situazioni

soggettive di gran lunga diverse, sia per entità che per gravità.

Già, infatti, nell'ambito stesso dell'art. 230 era possibile

distinguere fatti di estrema lievità da fatti molto gravi; ma la

stessa pena accessoria era altresì riservata ad ipotesi normative

pluriaggravate, come quelle previste negli artt. 231 e 232 stesso

codice, e persino a fattispecie di delitti contro la Pubblica

Amministrazione quando arrecano comunque offesa al patrimonio. In tutte

queste ultime ipotesi erano previste pene edittali gravissime, in guisa

che apparirebbe - secondo il Tribunale - fuori di ogni ragionevolezza

che identica pena accessoria debba conseguire alle miti pene principali

comminate nell'art. 230 c.p.m.p.

Tutto questo eccepiva, però, il Collegio dopo avere affermato in

punto di rilevanza che, trattandosi appunto di questione relativa a

pena accessoria, essa non sarebbe potuta venire in esame se non quando

fosse venuta ad esistenza la pena principale. Pertanto, affermata la

responsabilità del Di Melfi, lo condannava alla pena di mesi tre di

reclusione militare; dopodiché, nel contesto della stessa sentenza,

pronunziava altresì l'ordinanza 30 novembre 1977 (n. 337 Reg. Ord.)

colla quale - ovviamente senza ormai poter sospendere il giudizio -

trasmetteva gli atti a questa Corte per la risoluzione della questione

di costituzionalità.

Nel giudizio davanti a questa Corte la parte privata non si è

costituita.

Spiegava invece intervento il Presidente del Consiglio dei ministri

che, tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, chiedeva dichiararsi

inammissibile la sollevata questione, per difetto di rilevanza o,

comunque, dichiararsene l'infondatezza. Considerato in diritto :

La proposta questione è inammissibile per difetto di rilevanza.

Il Tribunale militare, infatti, affermando la responsabilità del

Di Melfi, e procedendo quindi alla sua condanna mediante inflizione

della pena principale, si è definitivamente spogliato del giudizio.

Nessun ulteriore provvedimento, infatti, avrebbe potuto comunque

assumere su quel processo il giudice a quo, sì che il nesso di

pregiudizialità, richiesto ai fini della rilevanza, è venuto del

tutto a mancare proprio nel momento in cui il Tribunale sollevava la

questione.

Secondo la pacifica e consolidata giurisprudenza di questa Corte

(fra l'altro, in termini, sent. 22 maggio 1974 n. 147), quel nesso deve

consistere in un rapporto di strumentalità necessaria fra la

risoluzione della questione di legittimità costituzionale e la

decisione del giudizio principale: nel senso, cioè, che quest'ultimo

non possa essere definito indipendentemente dalla decisione della

questione incidentale.

Il Tribunale militare, pertanto, proprio perché alla pena

principale sarebbe dovuta conseguire ipso jure la pena accessoria, una

volta ritenuta non manifestamente infondata la questione che si era

prospettata, avrebbe dovuto sospendere il giudizio astenendosi dal

definirlo colla pronunzia della condanna. Solo in tal caso, infatti,

avrebbe assunto giuridica consistenza il nesso di pregiudizialità fra

la decisione sull'incidente di costituzionalità e quella sul giudizio

principale in corso.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 230 terzo comma c.p.m.p. sollevata in riferimento all'art. 3

Cost. dal Tribunale militare territoriale di Padova con ordinanza 30

novembre 1977.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:49 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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