Corte costituzionale

Sentenza n. 490/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/11/1989 · relatore Ettore Gallo

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 230, comma

terzo, del codice penale militare di pace, promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 10 gennaio 1989 dal Tribunale militare di

Padova nel procedimento penale a carico di Solla Giovanni, iscritta

al n. 234 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno

1989;

2) ordinanza emessa il 31 gennaio 1989 dal Tribunale militare di

Verona nel procedimento penale a carico di Fiore Franco, iscritta al

n. 235 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno

1989;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale militare di Padova, con ordinanza 10 gennaio

1989, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art.

230, comma terzo, codice penale militare di pace con riferimento agli

artt. 3 e 27 Costituzione.

Riferiva l'ordinanza che innanzi al predetto Tribunale pendeva

procedimento nei confronti di un carabiniere, imputato di furto

militare, aggravato anche ai sensi dell'art. 47 n. 2, per essersi

impossessato, al fine di trarne profitto, di una paletta segnaletica

sottraendola all'Amministrazione militare che la deteneva.

L'aggravante dell'art. 47 n. 2 era in dipendenza dalla qualità di

carabiniere che, corrispondendo, com'è noto, al caporale

dell'Esercito, è graduato di truppa. Ne deriva che, in caso di

condanna, gli va applicata, oltre alla pena principale, anche quella

accessoria della rimozione, che lo fa discendere alla condizione di

semplice soldato o militare di ultima classe: il che significa la

perdita automatica della qualità di carabiniere e la conseguente

dimessione dall'Arma.

Ritiene, tuttavia, il Tribunale rimettente che il fatto rivesta

caratteri di lievissima entità, anche perché assistito da

motivazioni che metterebbero in luce l'attaccamento all'Arma del

militare. In tali condizioni, l'automatica applicazione di così

grave pena accessoria, che priva l'imputato anche del lavoro, appare

al Tribunale sproporzionata sia al fatto che alla personalità del

colpevole, per cui ritiene di riproporre la detta questione di

compatibilità del denunziato automatismo con i parametri

costituzionali richiamati.

Per verità, il giudice rimettente non ignora che la questione è

stata da questa Corte ripetutamente dichiarata inammissibile: e non

tanto perché non fosse auspicabile di consentire quanto più

possibile al giudice di valutare tutte le circostanze e la stessa

entità del fatto, in modo da adeguare proporzionalmente le

conseguenze sanzionatorie in aderenza ai principi costituzionali, ma

perché la modificazione del sistema vigente postula previsioni

diversificate e alternative, e disposizioni articolate, che competono

esclusivamente al potere discrezionale del legislatore.

Secondo il Tribunale, però, la giurisprudenza di questa Corte

avrebbe avuto una successiva evoluzione, culminata nella sentenza n.

971 del 1988 che ha dichiarato la parziale illegittimità dell'art.

85/ a del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 (Statuto degli impiegati civili

dello Stato) che prevedeva analogo provvedimento automatico

(destituzione di diritto) per l'impiegato civile, irrevocabilmente

condannato per uno dei reati elencati nella citata norma (fra cui il

furto). In tale asserita analoga ipotesi, la Corte ha sentenziato che

l'impiegato doveva essere sottoposto a procedimento disciplinare e

non all'automatica destituzione, proprio per consentire alla

Commissione disciplinare di adeguare anche la sanzione accessoria

all'entità del fatto e delle sue circostanze: e ciò dopo che, anche

in quel settore, si erano verificate alcune decisioni di

inammissibilità, motivate nello stesso senso di quelle sopra

accennate, concernenti le analoghe questioni precedentemente

sollevate dai Tribunali militari.

2. - Identica questione, riferita però esclusivamente all'art. 3

della Costituzione, veniva sollevata, con le stesse argomentazioni,

dal Tribunale militare di Verona. Riferiva questo, infatti, con

ordinanza 31 gennaio 1989, di trovarsi nella stessa situazione di

disagio in relazione al giudizio in corso nei confronti di un

sottufficiale effettivo dell'Esercito (Sergente maggiore) che, dopo

essersi impossessato di lire quarantacinquemila, sottraendole ad

altro militare, le aveva immediatamente restituite subito dopo la

sottrazione.

Rilevava il Tribunale rimettente che, intendendo concedere al

sottufficiale due attenuanti comuni (art. 62 nn. 4 e 6 codice

penale), largamente prevalenti sull'aggravante (e perciò una pena

lievissima), sarebbe stato ciononostante costretto ad applicare la

pena accessoria della rimozione, con la conseguente perdita del grado

e del lavoro da parte del sottufficiale.

Conseguenza considerata aberrante dal giudice a quo perché

avrebbe determinato irragionevole dissoluzione del rapporto di

adeguatezza fra la sanzione irroganda e l'entità del fatto.

3. - Interveniva, in ambo i giudizi davanti alla Corte, il

Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura

Generale dello Stato, la quale chiedeva dichiararsi infondate le

questioni sollevate dai due Tribunali militari.

Secondo l'Avvocatura, il principio ravvisato nella sentenza n. 971

del 1988 di questa Corte non sarebbe applicabile all'ordinamento

militare, trattandosi di aree completamente diverse nei loro assetti

e nelle rispettive esigenze. D'altra parte, la sanzione accessoria

non sarebbe una pena in senso proprio, in guisa che la sua realtà

ontologica assolutamente diversa non postulerebbe le stesse garenzie

della pena.

Al dibattimento, l'Avvocatura si rimetteva alle già prese

conclusioni. Considerato in diritto

1. - Le due ordinanze prospettano la stessa questione con

identiche argomentazioni e con riferimento almeno ad un parametro

comune (art. 3 Costituzione). I procedimenti possono, pertanto,

essere riuniti per essere definiti con unica sentenza.

2. - Il problema riguarda l'automaticità della pena accessoria,

della "rimozione", prevista in via generale, in relazione ad una

certa gravità della pena principale inflitta, nell'art. 29, codice

penale militare di pace, e specificamente poi comminata,

indipendentemente dall'entità della pena irrogata, a seguito di

condanna per determinati reati, e non soltanto militari (cfr. art. 33

n. 2 e 3 codice penale militare di pace): fra questi è anche il

furto militare (art. 230 codice penale militare di pace) di cui alla

fattispecie dei due casi in esame, come del resto il furto comune,

anche semplice (art. 33 n. 2 codice penale militare di pace).

Secondo i Giudici a quibus, un siffatto automatismo viola

innanzitutto l'art. 3 della Costituzione perché determina un

trattamento gravemente differenziato a danno dei militari rispetto

agli impiegati civili dello Stato, per i quali, in situazioni

analoghe, la Corte ha eliminato la "destituzione di diritto" con

sentenza 12 ottobre 1988 n. 971.

Ma secondo il Tribunale di Padova - esso automatismo contrasta

altresì con l'art. 27, primo e terzo comma, della Costituzione

perche impedisce al giudice di avvalersi del suo potere discrezionale

per adeguare il trattamento sanzionatorio alla concreta gravità

dell'illecito: e ciò tanto al fine di adempiere al principio di

proporzionalità quanto allo scopo di favorire la rieducazione del

condannato.

L'Avvocatura, però, contrasta siffatti assunti, affermando che lo

specifico dell'ordinamento militare, ispirato ad esigenze e ad

assetti diversi da quello civile, non consentirebbe l'estensione del

principio affermato nella citata sentenza di questa Corte per

gl'impiegati civili dello Stato. Peraltro, poi, la sanzione

accessoria, non essendo pena in senso proprio, avrebbe realtà

ontologica così diversa dalla pena principale da non postulare le

stesse garenzie.

3. - Proprio quest'ultima opinione non può essere accolta, in

quanto, se fosse esatta, il problema sollevato nemmeno si porrebbe.

In realtà la pena accessoria, anche a prescindere dalla

denominazione normativa, è vera e propria pena criminale, anche se a

carattere interdittivo, (almeno limitatamente alle specie che

incidono sulla libertà del cittadino) e come tale considerata dai

Lavori preparatori (cfr. Relazione ministeriale progetto codice

penale, Lavori preparatori, V, 1, p.64); non esiste, pertanto, altro

criterio di distinzione dalla pena principale se non appunto la sua

astratta "complementarità". "Astratta" perché, in effetti,

esistono invece rilevanti situazioni nelle quali la pena accessoria

è virtualmente la sola ed unica residua risposta sanzionatoria al

reato, dato che viene a scindersi l'apparente indissolubilità con la

pena principale. Si allude all'ipotesi della sospensione

condizionale, che incide sulla pena principale rendendola

ineseguibile, ma non sulla pena accessoria (art. 166 codice penale),

nonché a quella della liberazione condizionale che sottrae il

condannato all'esecuzione della pena principale ma non lo libera

dalla pena accessoria (come si argomenta dal silenzio degli artt. 176

e 177 del codice penale). Altrettanto dicasi per l'indulto e la

grazia, se il decreto non dispone diversamente (art. 174, primo

comma, codice penale). Del resto, a riprova di quanto radicata negli

ordinamenti sia la consapevolezza dell'omologia fra le due specie di

sanzioni, riferibili ad una stessa natura penale, va ricordato che il

codice Zanardelli utilizzava talune delle attuali pene accessorie

(come - ad esempio - l'interdizione dai pubblici uffici) come pene

principali.

Quanto all'altro argomento dell'Avvocatura, esso non può essere

assunto nella estrema genericità in cui viene proposto. Parlare

ancora di aree "completamente diverse nei loro assetti e nelle loro

esigenze" quando si mettono a raffronto l'organizzazione militare e

quella civile, è per lo meno imprudente. C'è il rischio, infatti,

di scivolare verso desuete concezioni istituzionistiche

dell'ordinamento militare, trascurando l'evoluzione che l'istituzione

ha subito nell'ultimo trentennio, sottovalutando il principio di

democrazia repubblicana che la Costituzione vi ha immesso (art. 52,

ultima parte, Costituzione), e ignorando la generale tendenza al

maggiore possibile avvicinamento dei diritti del cittadino militare a

quelli del cittadino che tale non è.

Il che, tuttavia, non esclude che talune particolari situazioni,

proprie dello specifico dell'una o dell'altra istituzione,

effettivamente sussistano. Esse, però, vanno esaminate caso per

caso, nella razionalità dell'eventuale particolarità che le

giustifichi, e non nel contesto di una presunta generale diversità

delle due aree.

4. - In realtà, sul piano metodologico, il quesito si propone in

termini diversi. Ciò che va considerata, infatti, è la natura delle

due sanzioni che vengono poste a raffronto, visto che si chiede di

estendere alla pena accessoria il principio che la Corte ha applicato

alla "destituzione di diritto" di cui all'art. 85 a) del citato

decreto presidenziale.

Ora, si è già visto che la pena accessoria, benché

interdittiva, ha natura di vera e propria "pena criminale"; non

così, invece, per la "destituzione di diritto" che la pubblica

amministrazione doveva applicare agli impiegati civili dello Stato

condannati per taluni reati. Si consideri che, proprio perché pena,

soltanto il magistrato può applicare la prima, mentre la competenza

ad infliggere la seconda è attribuita dal legislatore alla pubblica

amministrazione. Basta già questo per ravvisare nella seconda una

sanzione amministrativa, sia pure di carattere

afflittivo-interdittivo, che rivela, specie dopo la sentenza n. 971

del 1988 della Corte che ha prescritto il previo procedimento, la sua

manifesta natura disciplinare.

La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che

la sanzione amministrativa, quando non sia meramente risarcitoria o

ripristinatoria o revocatoria, ha bensì carattere eterogeneo

afflittivo, ma va tenuta assolutamente distinta dalla sanzione

penale, sopratutto perché adempie a funzioni diverse. Ben è vero

che la sanzione disciplinare ha caratteri e trattamento particolari

nel campo delle sanzioni amministrative punitive, come dimostra la

legge 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale) che,

nell'ultimo inciso dell'art. 12, ha escluso le sanzioni disciplinari

dall'applicazione di quei principi generali, largamente invece

dettati per le altre sanzioni amministrative. Ed è proprio questa

specie di jus singulare, che ha sempre regolato l'illecito

disciplinare (come, del resto, quello finanziario-tributario; cfr.

art. 39 della citata legge n. 689 del 1981), a giustificare

l'adozione di una particolare previa garenzia processuale che questa

Corte ha ritenuto di introdurre, con la più volte richiamata

sentenza, nell'art. 85 a) del d.P.R. n. 3 del 1957.

Ma né talune apparenti affinità esteriori del procedimento

disciplinare amministrativo, né quelle analoghe adombrate dalle

sanzioni disciplinari (derivanti soltanto dal comune carattere

punitivo) possono mai fondare una comparazione con l'illecito e con

le sanzioni penali, attesa la loro natura assolutamente diversa e le

ben distinte funzioni cui adempiono i due settori.

Tanto meno, perciò, è ipotizzabile una specie di applicazione

analogica al campo del diritto penale di ciò che questa Corte ha

statuito in quello delle sanzioni amministrative, sia pure

disciplinari.

5. - Va confermato, tuttavia, come più volte, del resto, è stato

riconosciuto, che il problema esiste: esso resta, però, nei termini

già ventilati nelle precedenti sentenze, e non è nemmeno un

problema che riguardi soltanto il diritto penale militare.

Come bene ha osservato l'Avvocatura Generale, se un confronto è

da instaurarsi, esso semmai andrebbe posto nei riguardi dell'analoga

pena accessoria, prevista dal codice penale comune: l'interdizione

perpetua dai pubblici uffici. Anche questa, infatti, come la

rimozione, consegue in via generale a pene inflitte che superino un

determinato limite (anni 5 di reclusione), ed è poi prevista in via

specifica, indipendentemente dalla pena irrogata, per taluni più

gravi delitti, come quelli di peculato o malversazione, previsti

negli articoli da 314 a 317 codice penale.

Ora, si deve convenire che, dal diritto penale in genere,

presunzioni e pene fisse de jure dovrebbero essere bandite. Specie

dopo l'avvento della Costituzione, sia l'art. 3 che il primo e il

terzo comma dell'art. 27 comportano effettivamente che la pena sia

proporzionata all'entità del fatto commesso e alla personalità

dell'autore, e che consenta la rieducazione del condannato: ed è

ovvio che soltanto il giudice può compiere questo dosaggio,

valutando le circostanze tutte del fatto e la personalità del

soggetto agente.

È possibile che l'introduzione di quegli strumenti illiberali

nascondesse, in realtà, una certa sfiducia del legislatore nei

confronti del potere discrezionale del giudice: anche se poi

contraddittoriamente, in altre stagioni, si è ecceduto in senso

opposto, ponendo a carico del giudice, mediante un rilevante

allargamento del potere discrezionale, operazioni di cui il

legislatore avrebbe dovuto assumersi la responsabilità procedendo

alla riforma della parte speciale del codice, o almeno di talune

fattispecie che più urgentemente la richiedevano (cfr. la riforma n.

220 del 1974).

Ciononostante la difficoltà che questa Corte ha sempre opposto è

quella di un intervento settoriale, al di fuori di una riforma

legislativa organica, mediato da una giurisprudenza costituzionale

che non ha poteri per l'articolazione di provvedimenti conseguenti e

coordinatori indispensabili, e per di più in un diritto penale

speciale, qual è quello militare, che lascerebbe inalterato il

corrispondente settore del diritto penale comune di cui è

complementare. Perciò la Corte ha sempre rimandato al legislatore,

che ha già in corso una riforma del codice penale militare di pace,

e che ha pure attivato finalmente lo studio di una legge-delega per

la riforma del codice penale comune. Anche se si ipotizzasse un

adeguamento, ad opera della giurisprudenza costituzionale, del terzo

comma dell'art. 230 codice penale militare di pace al temperamento

che il secondo inciso del secondo comma dell'art. 314 codice penale

introduce al rigore della perpetuità dell'interdizione dai pubblici

uffici, il problema resterebbe tuttavia insoluto. L'art. 314,

infatti, non esclude la pena accessoria quando venga inflitta una

pena principale inferiore ai tre anni di reclusione, ma si limita a

prevedere una pena accessoria più mite, qual'è appunto

l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Il codice penale militare, però, non conosce una rimozione

temporanea (l'art. 29 la definisce, infatti, esclusivamente

"perpetua"), mentre la corrispondente disposizione generale del

codice penale comune (che, per coincidenza, porta lo stesso numero

29) distingue l'interdizione dai pubblici uffici in "perpetua" e

"temporanea".

D'altra parte, ogni altra soluzione, quale la possibilità di

disporre a discrezione della pena accessoria fino ad escluderla, se

del caso, oppure a graduarla per adeguarla al caso concreto in

riferimento ai principi costituzionali, postula necessariamente

l'intervento del legislatore: sia per la formulazione di criteri e

limiti, in relazione alla pena principale inflitta o ad altri

parametri, sia e sopratutto per l'eventuale introduzione ex novo di

una pena accessoria temporanea, che nel codice penale militare non ha

attualmente cittadinanza.

Provvedimenti tutti che sicuramente eccedono i poteri della Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara inammissibile la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 230, comma terzo, codice penale

militare di pace con riferimento agli artt. 3 e 27 della

Costituzione, sollevata dai Tribunali militari di Padova e Verona,

rispettivamente con ordinanze 10 e 31 gennaio 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 novembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:490 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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