Art. 212 — Istigazione a commettere reati militari

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[1]Salvo che la legge disponga altrimenti, il militare, che istiga uno o piu' militari in servizio alle armi o in congedo a commettere un reato militare, e' punito, se l'istigazione non e' accolta, ovvero se l'istigazione e' accolta ma il reato non e' commesso, con la reclusione militare fino a cinque anni. Tuttavia, la pena e' sempre applicata in misura inferiore alla meta' della pena stabilita per il reato al quale si riferisce la istigazione.

[2]Se il colpevole e' superiore dell'istigato, la condanna importa la rimozione.

Testo in vigore dal 6 maggio 1941 al 4 aprile 1956

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art212 · fonte del testo

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