Art. 7 — Militari in congedo non considerati in servizio alle armi

((Fuori dei casi in cui sono considerati in servizio alle armi ai sensi dei precedenti articoli 5 e 6, ai militari in congedo illimitato la legge penale militare si applica:

  • 1)quando commettono alcuno dei reati contro la fedelta' o la difesa militare, previsti negli articoli 77 (alto tradimento); 78 (istigazione all'alto tradimento, cospirazione e banda armata); 84 (intelligenza con lo straniero e offerta di servizi); 85 (soppressione, distruzione, falsificazione o sottrazione di atti, documenti o cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato); 86 (rivelazione di segreti militari a scopo di spionaggio); 87 (accordo per commettere rivelazioni di segreti militari a scopo di spionaggio); 88 (procacciamento di notizie segrete, a scopo di spionaggio); 89-bis (esecuzione indebita di disegni, ed introduzione clandestina in luoghi di interesse militare a scopo di spionaggio); 99 (corrispondenza con Stato estero diretta a commettere fatti di tradimento e di spionaggio militare); e nell'art. 98 (istigazione od offerta), quando l'istigazione o l'offerta si riferisce ad alcuni dei reati previsti negli articoli 84, 85, 86, 87, 88 e 89-bis. Al militare in congedo che commette uno dei reati sopra elencati, sono applicabili anche le disposizioni degli articoli 96, 101 e 102 di questo Codice;
  • 2)quando commettono i reati previsti negli articoli 157, 158 e 159 (procurata infermita' al fine di sottrarsi agli obblighi (lei servizio militare, e simulazione d'infermita); nell'art. 212 (istigazione a commettere reati militari), e nell'art. 238 (reati commessi a causa del servizio prestato); nei limiti ed alle condizioni previste rispettivamente negli articoli 160, 214 e 238 di questo Codice;
  • 3)per il reato di omessa presentazione alla chiamata di controllo, ai sensi degli articoli 4 e 7 della legge 27 marzo 1930, n. 460, modificata dalla legge 3 giugno 1935, n. 1018, e dalla legge 7 dicembre 1951, n. 1565, degli articoli 205 e 207 del regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, e 103 del regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365)).

Testo vigente dal 4 aprile 1956

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Che cosa è cambiato dal 4 aprile 1956

Confronto con la versione in vigore dal 6 maggio 1941 al 4 aprile 1956. 9 parole tolte, 293 parole aggiunte in 4 capoversi.

Fuori dei casi in cui sono considerati in servizio alle armi aggiunto: ai sensi dei precedenti articoli 5 e 6, ai militari in congedo aggiunto: illimitato la legge penale militare si applica:

tolto: 1°aggiunto: 1) quando commettono alcuno dei reati contro la fedelta' o la difesa militaretolto: ;aggiunto: , previsti negli articoli 77 (alto tradimento); 78 (istigazione all'alto tradimento, cospirazione e banda armata); 84 (intelligenza con lo straniero e offerta di servizi); 85 (soppressione, distruzione, falsificazione o sottrazione di atti, documenti o cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato); 86 (rivelazione di segreti militari a scopo di spionaggio); 87 (accordo per commettere rivelazioni di segreti militari a scopo di spionaggio); 88 (procacciamento di notizie segrete, a scopo di spionaggio); 89-bis (esecuzione indebita di disegni, ed introduzione clandestina in luoghi di interesse militare a scopo di spionaggio); 99 (corrispondenza con Stato estero diretta a commettere fatti di tradimento e di spionaggio militare); e nell'art. 98 (istigazione od offerta), quando l'istigazione o l'offerta si riferisce ad alcuni dei reati previsti negli articoli 84, 85, 86, 87, 88 e 89-bis. Al militare in congedo che commette uno dei reati sopra elencati, sono applicabili anche le disposizioni degli articoli 96, 101 e 102 di questo Codice;

tolto: 2° negli altri casi espressamente preveduti dalla leggeaggiunto: 2) quando commettono i reati previsti negli articoli 157, 158 e 159 (procurata infermita' al fine di sottrarsi agli obblighi (lei servizio militare, e simulazione d'infermita); nell'art. 212 (istigazione a commettere reati militari), e nell'art. 238 (reati commessi a causa del servizio prestato); nei limiti ed alle condizioni previste rispettivamente negli articoli 160, 214 e 238 di questo Codice;

aggiunto: 3) per il reato di omessa presentazione alla chiamata di controllo, ai sensi degli articoli 4 e 7 della legge 27 marzo 1930, n. 460, modificata dalla legge 3 giugno 1935, n. 1018, e dalla legge 7 dicembre 1951, n. 1565, degli articoli 205 e 207 del regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, e 103 del regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art7 · fonte del testo

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