Art. 184 — Raccolta di sottoscrizioni per rimostranza o protesta. Adunanza di militari

[1]Il militare, che raccoglie sottoscrizioni per una collettiva rimostranza o protesta in cose di servizio militare o attinenti alla disciplina, o che la sottoscrive, e' punito con la reclusione militare fino a sei mesi.

[2]La stessa pena si applica al militare, che, per trattare di cose attinenti al servizio militare o alla disciplina, arbitrariamente promuove un'adunanza di militari, o vi partecipa.

Testo vigente dal 6 maggio 1941

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 24/1989

    Questione infondata
    24 gennaio 1989

    Nel pensiero del legislatore, e nella sistematica del c.p.m.p., la giustificazione della repressione penale delle "arbitrarie adunanze militari" previste dal II comma dell'art.184 c.p.m.p. risiede nel loro carattere ostile e sedizioso che, mentre rappresenta di per se stesso una lesione della disciplina, realizza al contempo una situazione di concreto pericolo nei confronti dell'efficienza dell'Istituzione in funzione dei fini costituzionali. Compito dell'interprete è dunque quello di valutare il carattere ostile o meno della riunione per accertarne la liceità penale (Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione della questione di legittimità costituzionale dell'art.184, II comma, c.p.m.p. in riferimento agli art.li 2,3,17,21 e 52 u.c. Cost.).

    Art. 184 Codici penali militari di pace e di guerra

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 31/1982

    Questione infondata
    11 febbraio 1982

    Non è lesiva della libertà di riunione ne' della libertà di manifestazione del pensiero la norma del codice penale militare di pace (art. 184, secondo comma) che prevede il reato di adunanza arbitraria (in quanto non autorizzata) di militari. L'art. 52, terzo comma, Cost., secondo cui "l'ordinamento delle Forze Armate si informa allo spirito democratico della Repubblica", non esclude infatti che l'esercizio dei diritti di libertà da parte dei militari debba armonizzarsi con i fini istituzionali delle Forze stesse, al cui raggiungimento è preordinata la loro organizzazione. Non è, quindi, costituzionalmente necessario riconoscere ai militari il diritto di partecipare senza autorizzazione ad un'adunanza per trattare di cose attinenti al servizio militare, la' dove si tratti di riunioni destinate a svolgersi - come nella specie - in luogo militare e non nei luoghi pubblici od aperti al pubblico, cui si riferisce in modo specifico l'art. 17 Cost.. Ne' v'ha dubbio che la suddetta disposizione dell'art. 184, secondo comma, c.p.m.p., punisce fatti che - anche se di minore gravità rispetto agli altri reati (di rivolta, ammutinamento ecc.) previsti dagli artt. da 174 a 184 - sono anch'essi contrari alla disciplina militare, (al riguardo ved. le norme di principio contenute nella legge 11 luglio 1978, n. 382, artt. 3, 7 e 9) la cui osservanza è essenziale, nel luogo di convivenza, per lo svolgimento del servizio militare. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 184, comma secondo, ult. parte, c.p.m.p., in riferimento agli artt. 17 e 21 Cost.).

    Art. 184 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 17 cost. · Art. 21 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art184 · fonte del testo

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