Corte costituzionale

Sentenza n. 24/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/01/1989 · relatore Ettore Gallo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.184, comma

secondo, del codice penale militare di pace, promosso con ordinanza

emessa il 12 gennaio 1988 dal Tribunale militare di Padova nel

procedimento penale a carico di Bufano Giovanni ed altri, iscritta al

n. 185 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica

n. 20 prima serie speciale dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza 12 gennaio 1988, il Tribunale militare

territoriale di Padova sollevava questione di legittimità

costituzionale dell'art. 184, II co., c.p.m.p. con riferimento agli

art.li 2, 3, 17, 21 e 52, ult. co. Cost.

Riferiva il Tribunale nell'ordinanza che era in corso procedimento

penale nei confronti di un gruppo di militari, imputati di avere

arbitrariamente promosso, in luogo militare, un'adunanza di

commilitoni per trattare argomenti attinenti al servizio e alla

disciplina militare. In effetti, qualche diecina di militari si era

riunita nella camerata del diciannovesimo Gruppo Artiglieria Campale

semovente "Rialto" di stanza a Sequals (PN), per concordare

iniziative dirette ad ottenere il miglioramento del rancio, giudicato

insoddisfacente.

Secondo l'ordinanza, la disposizione impugnata configura un reato

di pericolo presunto, o di mera disobbedienza, in quanto né lede,

né mette in pericolo concreto alcun bene giuridico: in guisa che la

norma incriminatrice, non ponendo in bilanciamento altri valori

costituzionalmente garantiti, viene a comprimere, mediante un eccesso

di tutela, i diritti di libertà. Afferma, infatti, il Tribunale che

la libertà di riunione è direttamente riconosciuta e garantita

dall'art. 17 Cost. e che, d'altra parte, le riunioni di militari in

caserma appaiono strumento pressoché indispensabile alla

proposizione di istanze collettive: attività queste che, secondo la

sentenza n. 126 del 1985 di questa Corte, sono state riconosciute

lecite in quanto espressione del principio di cui all'art. 21 Cost.,

e per di più promozionali dello "sviluppo in senso democratico

dell'ordinamento delle Forze armate", ai sensi dell'art. 52, ult. co.

Cost.

Ne resterebbero, perciò, vulnerati anche i principi di cui agli

art.li 2 e 3 Cost. perché si determinerebbe una discriminazione, nei

confronti dei cittadini non militari, in relazione a diritti

fondamentali.

D'altra parte, nessun impedimento al regolare svolgimento del

servizio potrebbe venire dall'esercizio del diritto di riunione come

pretendeva la precedente sentenza della Corte n. 31 del 1982 perché,

secondo quanto osserva l'ordinanza, la fattispecie impugnata

costituisce reato contro la disciplina militare e non contro il

servizio. Né la previsione di appositi organi rappresentativi,

autorizzati ad indire assemblee per trattare argomenti inerenti al

servizio, potrebbe confiscare ai rappresentati il diretto esercizio

di quel diritto: così come, del resto, è stato detto della citata

sentenza n. 126 del 1985 di questa Corte. Sentenza quest'ultima che

avrebbe completamente superato, per i principi affermati, la

precedente n. 31 del 1982 che aveva dichiarato infondata la stessa

questione ora riproposta.

2. - L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e

pubblicata ed è intervenuto nel giudizio innanzi alla Corte il

Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura

Generale dello Stato, che ha chiesto declaratoria d'infondatezza

della questione.

Secondo l'Avvocatura non ci sarebbe ragione per discostarsi da

quanto deciso da questa Corte con la citata sentenza del 1982. I

militari possono benissimo esercitare i diritti costituzionali con

modalità diverse, senza pregiudicare altri valori parimenti

tutelati.

La norma impugnata, infatti, risponde all'esigenza di contemperare

l'esercizio dei diritti costituzionali con il regolare svolgimento

del servizio, che una libera facoltà di riunirsi ad libitum da parte

dei militari può compromettere.

Né può essere invocata la più recente sentenza n. 126 del 1985

di questa Corte che riguarda altro parametro costituzionale e

fattispecie ben diversa. Considerato in diritto Effettivamente l'art. 21 Cost., di cui si è occupata la sentenza

n. 126 del 1985 per dichiarare l'illegittimità di altra fattispecie,

non può venire in esame nella presente questione, almeno sotto

l'aspetto invocato dall'ordinanza. Non è, infatti, ravvisabile la

necessaria strumentalità del fatto previsto nella disposizione

impugnata - come sostiene l'ordinanza - rispetto a quello contemplato

nell'art. 180, I co., c.p.m.p., giacché istanze e reclami collettivi

ben possono essere realizzati attraverso numerose altre modalità,

senza che si debbano all'uopo imprescindibilmente indire riunioni

arbitrarie.

La questione s'incentra, perciò, sulla compatibilità del divieto

penale di arbitrarie riunioni di militari in luoghi militari con

l'esercizio del diritto costituzionale di riunione previsto dall'art.

17 Cost. Un diritto questo effettivamente strumentale rispetto al

perseguimento di determinati fini, ma che, proprio per ciò, resta

condizionato dalla liceità o meno di essi, sicché non può esservi

dubbio che l'ordinamento, ma anche la stessa Autorità militare,

debbano poterli valutare per apprezzare la liceità della riunione.

Non deve essere, infatti, trascurato che la questione si riferisce

a riunioni "in luoghi militari" i quali, per loro natura, sono

innanzitutto destinati al perseguimento delle finalità proprie delle

Forze armate, nello spirito di cui all'art. 52, I co. Cost. Sembra

evidente allora che il legislatore non possa indiscriminatamente

consentire ai militari di riunirsi a loro libito in quei luoghi,

senza pregiudicare quella disciplina, la quale pure rappresenta,

nell'ordinamento militare, un bene giuridico degno di tutela. Proprio

su di essa, infatti, si fonda l'efficienza delle Forze armate e

quindi, in definitiva, il perseguimento di quei fini che la

Costituzione solennemente tutela.

È ben vero che "l'ordinamento delle Forze Armate si informa allo

spirito democratico della Repubblica" (art. 52, ult. co. Cost): ma

"informarsi allo spirito" non vuol dire la ricezione pura e semplice

di qualsiasi disposizione della Costituzione, senza alcun riguardo

alla natura dell'ordinamento in parola ed alle finalità cui esso è

ispirato, giusta la norma espressa dalla prima parte dello stesso

articolo.

Proprio di ciò si è dato carico il legislatore ordinario

emanando le "Norme di principio sulla disciplina militare" (l. 11

luglio 1978 n. 382), che all'art. 3 riconoscono bensì ai militari i

diritti della Costituzione spettanti a tutti i cittadini, precisando,

però, che "per garantire l'assolvimento dei compiti propri delle

Forze armate, la legge impone ai militari limitazioni nell'esercizio

di alcuni di tali diritti, nonché l'osservanza di particolari doveri

nell'ambito dei principi costituzionali". Disposizone questa che è

stata accolta con favore anche dalla dottrina, come quella che

ragionevolmente contempera i diritti costituzionali del cittadino

militare con le esigenze dei particolari doveri propri di

un'Istituzione intesa a perseguire finalità parimenti tutelate dalla

Costituzione e concernenti l'interesse dell'intera collettività

nazionale.

E puntualmente, per quanto si riferisce alla specie in esame, il

Regolamento di disciplina, contemplando il diritto di riunione,

rimanda alla citata legge di principio sulla disciplina militare che,

all'art. 7, vieta le riunioni non di servizio nell'ambito dei luoghi

militari: mentre poi è ancora il II comma del detto art. 30 del

Regolamento a soggiungere che "nei casi in cui le riunioni sono

consentite, queste devono essere autorizzate dall'autorità

competente".

2. - Tuttavia, se tutto questo indica eloquentemente che il

sistema tende ad imporre limiti proprio all'esercizio del diritto

costituzionale di riunione, nello spirito di cui al citato art. 3

della legge di principio sulla disciplina militare, ciò tuttavia non

risolve il problema sollevato dall'ordinanza del Tribunale di Padova

che, non senza ragione, adombra l'eccessività di una tutela

addirittura penale nei riguardi di violazioni che, come quella di

specie, possono nella realtà presentarsi pacifiche ed innocue.

La questione, però, non può essere superata dal semplice

riferimento all'art. 17 della Costituzione, né dal mero richiamo

alla sentenza n. 126 del 1985 di questa Corte. Quest'ultima, infatti,

ha potuto correttamente ravvisare pregiudizio all'art. 21 Cost.

nell'incriminazione del solo fatto della presentazione di una domanda

o di un esposto da parte di dieci o più militari perché la libertà

di manifestazione del pensiero in uno scritto diretto a presentare

richieste, o a rappresentare ai superiori situazioni concernenti il

servizio, non può in alcun modo compromettere le finalità

dell'Istituzione né attentare all'osservanza di particolari doveri.

Ma altrettanto non può dirsi della riunione arbitraria di militari

in luoghi militari, sia perché, da una parte, essi possono venire

distolti da eventuali servizi, sia perché, comunque, con la loro

collettiva presenza, essi vanno ad occupare ed impegnare luoghi

militari destinati, per loro natura, alle finalità proprie

dell'Istituzione, determinando anche situazioni di disordine e di

confusione.

Ora, è ben vero che, se la riunione è pacifica e disarmata, e se

è diretta a trattare senza animosità di cose attinenti al servizio

o alla disciplina nell'intento di un inserimento partecipativo alla

vita della caserma, lungi dall'essere pericolosa, può rappresentare

- come la sentenza di questa Corte da ultimo citata ha detto

testualmente - mezzo di promozione e di "sviluppo in senso

democratico dell'ordinamento delle Forze armate". Va, però, rilevato

che la fattispecie di "Adunanza di militari", prevista nel II comma

dell'art. 184 c.p.m.p., non contempla situazioni così pacifiche ed

innocue. Ché, anzi, inserita com'è nel Capo concernente la rivolta,

l'ammutinamento e la sedizione militare, ed in consecuzione alle

ipotesi di sedizione previste dai due articoli che la precedono, non

può che riferirsi ad adunanze ostili e cariche di pericolo sia per

la disciplina che per le finalità istituzionali costituzionalmente

tutelate: tant'è vero che lo "Schema di disegno di legge delega" per

il nuovo codice penale militare di pace suggerisce al legislatore

delegato di "ristrutturare le ipotesi di sedizione militare come

comportamenti collettivi (e anche come comportamenti individuali

idonei a promuovere un comportamento collettivo) caratterizzati da

ribellione ed ostilità verso le autorità militari o verso le

istituzioni" (art.10, lett. d). E la relazione precisa che "la

materia della sedizione militare è da rivedere integralmente,

considerato che essa è attualmente collocata frammentariamente in

diverse disposizioni (articoli da 180 a 185 del c.p.m.p.), non tutte

tra loro nettamente distinte, sulle quali la giurisprudenza manifesta

un notevole travaglio interpetrativo. In sede di riforma, nella

descrizione delle fattispecie legali, debbono essere espressi

chiaramente i caratteri della sedizione, che costituisce

essenzialmente un reato collettivo, caratterizzato da ribellione ed

ostilità verso le autorità militari, con scopo di sovversione".

3. - Emerge chiaramente allora che, secondo la relazione allo

Schema di legge delega, si chiede al legislatore delegato di rendere

esplicito ed evidente, mediante espresso riferimento alla "ribellione

ed ostilità verso le autorità, a scopo di sovversione", ciò che,

nell'attuale frammentarietà degli articoli che vanno da 180 a 185,

è tuttavia implicito. Del resto, anche la dottrina specialistica

tradizionale considerava le ipotesi criminose contemplate negli

art.li 184 e 185 c.p.m.p. come "forme complementari di sedizione

militare", ed i lavori preparatori al progetto preliminare del codice

attualmente vigente (n. 126) le definivano "pericolose manifestazioni

collettive".

Non può esservi, quindi, alcun dubbio che, nel pensiero del

legislatore, la giustificazione della repressione penale delle

"arbitrarie adunanze militari" previste dal II co. dell'art. 184

c.p.m.p. risiede proprio nel loro carattere ostile e sedizioso che,

mentre rappresenta di per se stesso una lesione della disciplina,

realizza al contempo una situazione di concreto pericolo nei

confronti dell'efficienza dell'Istituzione in funzione dei fini

costituzionali.

Essendo, perciò, certo, da quanto fin qui s'è detto, che il

legislatore ha inteso reprimere con la sanzione penale adunanze

arbitrarie di militari a carattere sedizioso o rivoltoso, non è

possibile accogliere la richiesta di cancellare la fattispecie dal

codice penale militare senza lasciare impunite manifestazioni

collettive cariche di offensività per beni giuridici che la

Costituzione ha consacrato.

Resta, però, il problema sollevato dall'ordinanza, giacché,

nell'espressione letterale del dato testuale vengono ricomprese anche

ipotesi che di quell'offensività sono prive, in quanto si presentano

pacifiche e dirette a fini innocui che possono persino possedere un

contenuto positivo. Ebbene, in tali casi, da vagliarsi volta per

volta dal giudice di merito nel contesto delle concrete circostanze

in cui il fatto si svolge, la soluzione è da ricercare sul piano

interpretativo. Per il quale valgono sia l'evoluzione generale

dell'esperienza giuridica circa taluni principi fondamentali del

giure penale (esclusione di presunzioni di pericolosità,

accertamento dell'offensività concreta di condotte tipiche etc..),

sia la stessa giurisprudenza di questa Corte che ha legittimato

talune situazioni che il codice penale militare incriminava.

Così se risulta acclarato che la finalità dell'adunanza non

aveva carattere ostile, ma soltanto quello di discutere iniziative

comuni dirette a rappresentare ai superiori la necessità di

migliorare il rancio, appare evidente che, proprio nella prospettiva

di cui alla citata sentenza n. 126 del 1985 di questa Corte, la

liceità penale dei fini si riverbera - come in tutte le riunioni di

cui all'art. 17 della Costituzione - nella liceità stessa

dell'adunanza. Fermo restando ovviamente l'illecito disciplinare

della mancanza di autorizzazione ai sensi dell'art.30, co. II, del

Regolamento di disciplina.

Del resto, non senza ragione, per l'art. 260, II co., c.p.m.p. la

pena comminata è tale da far dipendere la punibilità dalla

richiesta del Comandante del Corpo: questi può così esercitare un

primo controllo sulla natura dell'adunanza, sulla quale peraltro

ovviamente l'Autorità giudiziaria militare è chiamata ad esprimere

il giudizio decisivo. Quando poi il nuovo codice penale militare

avrà reso espliciti, in una rinnovata formulazione della norma, i

connotati del delitto di "adunanza arbitraria" (giusta quanto

prescrive la citata relazione allo schema di legge), gli attuali

dubbi interpretativi non potranno più sorgere.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 184, II co., c.p.m.p.,

sollevata dal Tribunale militare di Padova con ordinanza 12 gennaio

1988 in riferimento agli art.li 2, 3, 17, 21 e 52 ult. co., della

Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:24 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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