Corte costituzionale

Sentenza n. 31/1982

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/02/1982 · relatore Michele Rossano

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 184, comma

secondo, codice penale militare di pace (Adunanza di militari senza

autorizzazione) promosso con ordinanza emessa il 25 febbraio 1976 dal

Tribunale militare territoriale di La Spezia nel procedimento penale a

carico di Carnovale Stefano ed altri, iscritta al n. 435 del registro

ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 205 del 4 agosto 1976.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 24 novembre 1981 il Giudice

relatore Michele Rossano;

udito l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento a carico di Carnovale Stefano, Colella

Angelo, D'Angelo Mario, Di Serio Michele - militari imputati del reato

di cui all'art. 184, comma secondo, c.p.m.p. con l'aggravante, solo per

il D'Angelo, di cui all'art. 47, n. 2, c.p.m.p. - il Tribunale militare

territoriale di La Spezia, con ordinanza pronunciata all'udienza 25

febbraio 1976, ha ritenuto rilevante ai fini della decisione e non

manifestamente infondata la questione concernente la legittimità

costituzionale dell'art. 184, comma secondo, ipotesi ultima, c.p.m.p.,

sollevata dai difensori e dal P.M. in riferimento agli artt. 17 e 21

della Costituzione.

L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del

4 agosto 1976.

Nel giudizio davanti a questa Corte non si sono costituite le parti

private.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'avvocato generale dello Stato, con atto

depositato il 17 luglio 1976, chiedendo che la questione di

legittimità costituzionale sia dichiarata non fondata. Considerato in diritto :

1. - Il Tribunale militare territoriale di La Spezia ha ritenuto

rilevante ai fini della decisione del procedimento e non manifestamente

infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla

difesa e dal Pubblico Ministero, se l'art. 184, comma secondo, parte

ultima, c.p.m.p. - che punisce con la reclusione fino a sei mesi "il

militare che, per trattare di cose attinenti al servizio militare o

alla disciplina, arbitrariamente promuove una adunanza di militari o vi

partecipa" - sia in contrasto con gli artt. 17 e 21 della Costituzione.

Ad avviso del Tribunale dovrebbe approfondirsi l'indagine per accertare

se le limitazioni della libertà di riunione (art. 17 Cost.) e di

manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.), poste dall'art. 184, comma

secondo, parte ultima c.p.m.p., trovino effettivamente legittimazione

in più penetranti interessi costituzionalmente protetti. La norma

suddetta - diretta, come si desume dal termine "arbitrariamente", ad

impedire che si formino, comunque, riunioni di militari non autorizzate

o disposte da ordini di servizio - rivelerebbe la sfiducia nella

autonoma capacità del militare di partecipare consapevolmente alla

attività militare con altri soggetti ed apparirebbe diretta ad evitare

situazioni di pericolo. La norma censurata sarebbe assolutamente

generica quanto al numero dei possibili soggetti attivi, al luogo della

riunione, alle finalità dell'oggetto di essa. Dal che deriverebbe che

un numero minimo di soggetti (almeno due), che partecipino (anche

passivamente e casualmente) ad una riunione, che può avere sede in

luogo militare (art. 230, parte ultima, c.p.m.p.) ovvero in luogo

pubblico (art. 266 c.p.) o addirittura in abitazione privata,

realizzerebbe la fattispecie in esame. Sarebbe, pertanto, condizionato

l'esercizio di diritti fondamentali, come quello di riunione garantito

dall'art. 17 Costituzione e quello di manifestare liberamente il

proprio pensiero, dalla mera discrezionalità del superiore gerarchico

sulla base di un semplice sospetto. Ed anzi la norma sarebbe diretta a

prevenire una "situazione di pericolo, cioè di mero sospetto di

pericolo" in quanto per l'art. 260, comma secondo, c.p.m.p. i reati,

per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione militare non

superiore nel massimo a sei mesi, e quindi anche quello di cui alla

norma in questione, sono puniti a richiesta del comandante. Siffatte

previsioni di "meri sospetti di pericolo", che di per se stessi non

giustificherebbero la limitazione dell'esercizio dei diritti

fondamentali di riunione e di libera manifestazione del pensiero, tanto

più dovrebbero ritenersi ingiustificate in quanto gli artt. da 174 a

184 c.p.m.p. predispongono una normativa completa, che consente

l'intervento penale allorché nel corso di una qualsiasi riunione di

militari si realizzino concreti fatti di danno o di pericolo per la

istituzione militare.

2. - Questa Corte deve, innanzitutto, circoscrivere la questione di

legittimità costituzionale in relazione allo specifico oggetto del

procedimento pendente davanti al Tribunale militare di La Spezia (cfr.

da ultimo sentenze n. 42 del 1981 e nn. 137 e 151 del 1980) e

consistente nel fatto che quattro militari sono imputati del reato di

cui all'art. 184, comma secondo, c.p.m.p. perché nella serata del 7

maggio 1975 avevano partecipato arbitrariamente ad un'adunanza di

militari, per trattare di cose inerenti al servizio militare, nella

caserma del 3 Reggimento di Artiglieria in Pisa, E, poiché su questa

fattispecie concreta (partecipazione arbitraria di quattro militari ad

una adunanza di militari, per trattare di cose inerenti al servizio

militare, in caserma) deve decidere il Tribunale Militare di La Spezia,

non hanno alcun rilievo, nel presente giudizio incidentale di

legittimità costituzionale, gli argomenti addotti dallo stesso

Tribunale per censurare la disposizione di legge denunciata con

riferimento a fattispecie diversa da quella in esame, che riguarda, si

ripete, una riunione arbitraria di militari in luogo militare.

3. - La questione, così circoscritta - impregiudicate le altre

questioni cui è fatto riferimento nell'ordinanza di rinvio - non è

fondata.

I diritti dei cittadini di riunirsi pacificamente e senza armi e di

manifestare liberamente il proprio pensiero, proclamati dagli artt. 17

e 21 della Costituzione, hanno portata ed efficacia fondamentali; essi,

tuttavia, al pari di ogni diritto di libertà implicano la imposizione

di limiti e condizioni per la necessità di evitare che, attraverso il

loro esercizo, vengano sacrificati altri beni di rilievo costituzionale

(sentenze di questa Corte n. 15 del 1973; nn. 20 e 86 del 1974). Tra

questi beni parimenti garantiti dalla Costituzione vanno compresi

quelli tutelati dall'art. 52. Questa norma afferma, innanzitutto, il

principio che la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

Come questa Corte ha precisato nella sentenza n. 16 del 1973, la

formula "sacro dovere" si rinviene nella Carta fondamentale una sola

volta, appunto nell'art. 52, per qualificare più fortemente, rispetto

a tutti gli altri doveri, quello di difesa della Patria. Tutti gli

interpreti riconoscono che il dovere di difesa della Patria è

specificazione del più generico dovere dei cittadini di fedeltà alla

Repubblica e di obbedienza alla Costituzione e alle leggi (art. 54) e

contempla in primo luogo l'obbligo di servizio militare, organizzato

nelle Forze Armate, presidio dell'indipendenza e della libertà della

Nazione.

In tale contesto, il terzo comma del medesimo art. 52 Cost.,

secondo cui "l'ordinamento delle Forze Armate si informa allo spirito

democratico della Repubblica", non esclude affatto che l'esercizio dei

diritti di libertà da parte dei militari debba armonizzarsi con i fini

istituzionali delle Forze stesse, al cui raggiungimento è preordinata

la loro organizzazione. Pertanto, non è costituzionalmente necessario

riconoscere ai militari il diritto di partecipare senza autorizzazione

ad un'adunanza per trattare di cose attinenti al servizio militare, là

dove si tratti di riunioni destinate a svolgersi - come nella specie -

in luogo militare e non nei luoghi pubblici od aperti al pubblico, cui

si riferisce in modo specifico l'art. 17 Cost.

La disposizione denunciata risponde all'esigenza di assicurare il

regolare svolgimento del servizio militare, che sarebbe compromesso

qualora venisse consentito ai militari di radunarsi in luoghi militari

senza alcuna limitazione. L'autorizzazione dei superiori si giustifica

perché occorre la preventiva valutazione, da parte di essi,

dell'oggetto e delle modalità della riunione al fine di evitare ogni

possibile pregiudizio al servizio militare.

4. - Va tenuto presente che pure la recente legge 11 luglio 1978,

n. 382 "Norme di principio sulla disciplina militare", nell'art. 3,

dopo avere affermato che ai militari spettano i diritti che la

Costituzione della Repubblica riconosce ai cittadini, stabilisce che,

per garantire l'assolvimento dei compiti propri delle Forze Armate, la

legge impone ai militari limitazioni nell'esercizio di alcuni di tali

diritti, nonché l'osservanza di particolari doveri nell'adempimento

dei principi costituzionali.

L'art. 7 della stessa legge pone il divieto di riunioni non di

servizio nell'ambito di luoghi militari, salvo quelli degli organi

della rappresentanza militare, che sono previste dall'art. 19 e, in

ogni caso, devono essere concordate con i comandi competenti.

Il successivo art. 9 prescrive che i militari devono ottenere

l'autorizzazione per pubblicare scritti, tenere pubbliche conferenze e

manifestare pubblicamente il loro pensiero qualora si tratti di

argomenti a carattere riservato di interesse militare o di servizio.

5. - Non ha fondamento l'argomento che l'art. 184, comma secondo,

parte ultima, c.p.m.p. - in quanto prevede reato punibile a richiesta

del comandante del corpo, ai sensi dell'art. 260 c.p.m.p. - sia diretto

a prevenire una "situazione di pericolo, cioè di mero sospetto di

pericolo" laddove il legislatore, con gli articoli da 174 a 184

c.p.m.p., prevede e punisce la condotta che, nel corso di una qualsiasi

riunione di militari, realizzi eventi di danno o di pericolo per la

istituzione militare.

Il titolo III "Dei reati contro la disciplina militare" del libro

II c.p.m.p. prevede reati come la rivolta, l'ammutinamento, l'accordo

al fine di commettere rivolta o ammutinamento, la cospirazione per

compromettere la sicurezza del posto o l'autorità del comandante, che

reprimono attività costituenti gravi forme di disubbidienza

collettiva.

La norma impugnata punisce fatti di minore gravità, ma anch'essi

contrari alla disciplina militare, la cui osservanza è essenziale, nel

luogo di convivenza, per lo svolgimento del servizio militare.

Quanto alle argomentazioni addotte dal giudice a quo con

riferimento all'art. 260 c.p.m.p. basterà ricordare le pronunzie di

questa Corte con le quali è stata ritenuta la legittimità

costituzionale della norma in questione (sentenze n. 42 del 1975 e n.

189 del 1976).

La norma censurata, quindi, trovando giustificazione nei principi

sopra precisati, non può considerarsi in contrasto con gli artt. 17 e

21 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 184, comma secondo, parte ultima, c.p.m.p. proposta dal

Tribunale Militare Territoriale di La Spezia, in riferimento agli artt.

17 e 21 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:31 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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