Art. 167 — Distruzione o sabotaggio di opere militari

[1]Il militare, che, fuori dei casi preveduti dagli articoli 105 a 108, distrugge o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle forze armate dello Stato, e' punito con la reclusione non inferiore a otto anni. 55

[2]Se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, si applica la pena di morte con degradazione.

[3]Se il fatto e' commesso per colpa, si applica la reclusione militare fino a cinque anni.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

55

La Corte Costituzionale con sentenza 19 ottobre - 2 dicembre 2022, n. 244 (in G.U. 1a 07/12/2022, n. 244) ha dichiarato l'illegittimita' "costituzionale dell'art. 167, primo comma, del codice penale militare di pace, nella parte in cui non prevede che la pena sia diminuita se il fatto di rendere temporaneamente inservibili, in tutto o in parte, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle Forze armate dello Stato risulti, per la particolare tenuita' del danno causato, di lieve entita'".

Testo vigente dal 8 dicembre 2022

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 244/2022

    Ha colpito questo articolo
    2 dicembre 2022

    È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3 e 27 Cost. - l'art. 167, primo comma, cod. pen. mil. pace, nella parte in cui non prevede che la pena sia diminuita se il fatto di rendere temporaneamente inservibili, in tutto o in parte, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle Forze armate dello Stato risulti, per la particolare tenuità del danno causato, di lieve entità. La mancata previsione di una causa di attenuazione del trattamento sanzionatorio per i fatti lievi abbracciati dall'ampio perimetro applicativo della disposizione censurata viola il principio di proporzionalità della pena, in quanto comporta che, anche rispetto a condotte che non provochino alcun disservizio significativo, il tribunale militare sia vincolato ad applicare una pena - fissata nel minimo edittale, eccezionalmente elevato, di otto anni di reclusione - che può risultare manifestamente sproporzionata rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva del fatto, e comunque incapace di adeguarsi al suo concreto disvalore, con pregiudizio allo stesso principio di individualizzazione della pena e alla funzione rieducativa. Al riscontrato vulnus costituzionale non è tuttavia possibile porre rimedio, come richiesto dalla Cassazione rimettente, estendendo alla disposizione censurata - limitatamente alle condotte di sabotaggio temporaneo cui si riferiscono le censure - l'attenuante prevista dall'art. 311 cod. pen. per i delitti contro la personalità dello Stato ed applicabile anche al sabotaggio comune, considerato che, per gli specifici doveri di custodia che gravano sul militare, tale delitto non costituisce idoneo tertium comparationis . Si rivela invece adeguata, agli anzidetti fini, l'estensione della attenuante prevista dall'art. 171, n. 2), cod. pen. mil. pace per figure criminose contigue, consentendo così al giudice nei casi di lieve entità di diminuire la pena sino a un terzo, in applicazione della disposizione generale di cui all'art. 51, n. 4), del medesimo codice. ( Precedenti: S. 143/2021 - mass. 44024; S. 205/2017 - mass. 39668; S. 106/2014 - mass. 37900; S. 105/2014 - mass. 37899; S. 251/2012 - mass. 36711; S. 68/2012 - mass. 36174 ).

    Art. 167 Codici penali militari di pace e di guerra

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 dicembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 6 maggio 1941 al 8 dicembre 2022.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 19 ottobre - 2 dicembre 2022, n. 244 (in G.U. 1a 07/12/2022, n. 244) ha dichiarato l'illegittimita' "costituzionale dell'art. 167, primo comma, del codice penale militare di pace, nella parte in cui non prevede che la pena sia diminuita se il fatto di rendere temporaneamente inservibili, in tutto o in parte, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle Forze armate dello Stato risulti, per la particolare tenuita' del danno causato, di lieve entita'".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art167 · fonte del testo

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