Nei reati di mancanza alle chiamate e di diserzione e nel reato di rifiuto di prestare il servizio militare per motivi di coscienza, la presenza o l'assenza del fattore della coscienza, quale ragione determinante la violazione degli obblighi di legge, rende tutt'altro che manifestamente arbitraria la determinazione del legislatore, nel primo caso, di riconoscere e nel secondo caso di escludere, rilievo al tempo nel quale perdura la mancata "incorporazione", ai fini dell'applicaiblità dell'aggravante della durata ultrasemestrale dell'assenza, prevista solo per i reati di mancanza alla chiamata e di diserzione. Infatti, mentre nell'ipotesi dei primi due reati, la violazione concerne un obbligo permanente, da cui derivano singoli doveri, il cui mancato rispetto può dare luogo a plurime sentenze di condanna, nella seconda ipotesi il legislatore ha preso in considerazione il fatto istantaneo del "rifiuto di prestare il servizio militare", coerentemente con il significato della disposizione che, facendo conseguire alla sentenza di condanna l'esonero dagli obblighi di leva, esclude la possibilità di violazioni plurime dell'obbligo alla prestazione di cui trattasi. Non è pertanto fondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 154, primo comma, numero 1), del codice penale militare di pace, censurato in quanto prevede l'aggravante della durata ultrasemestrale dell'assenza per i reati di mancanza alla chiamata e di diserzione e non anche per il reato di rifiuto totale del servizio militare. - v., in tema di "incorporazione" dei soggetti obbligati al servizio di leva, le sentenze nn. 409/1989, 343/1993 e 422/1993. A.M.M.
Art. 154 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 3 cost. · Art. 148 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 151 Codici penali militari di pace e di guerra