Art. 170 — Fatti colposi
Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 168 e 169 e' commesso per colpa, si applica la reclusione militare fino a sei mesi.
Testo vigente dal 6 maggio 1941
Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 168 e 169 e' commesso per colpa, si applica la reclusione militare fino a sei mesi.
Testo vigente dal 6 maggio 1941
6 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
La questione sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., nei confronti degli artt. 169 e 170 cod. pen. mil. di pace, indirizzata com'è ad eliminare dal novero delle fattispecie punibili in essi catalogate, quella del "deterioramento" di cose mobili appartenenti all'amministrazione militare, allorché commesso per colpa, involge all'evidenza, sotto diversi aspetti, (determinazione di sub-fattispecie equivalenti nell'ambito della stessa disposizione incriminatrice; sbilanciamento dell'equilibrio normativo, sia interno che esterno alla norma impugnata, che ne deriverebbe; molteplicità dei criteri e parametri a cui rifarsi per stabilire lo "scarsissimo valore economico" delle cose deteriorate addotto quale elemento rafforzativo della formulata censura) nell'ambito di plurime soluzioni possibili - nessuna delle quali costituzionalmente obbligata - scelte spettanti esclusivamente alla discrezionalità legislativa. Inoltre, a parte che il dato obiettivo della tenuità del danno trova riscontro nell'attenuante di cui all'art. 171, n. 2, citato codice, e che un uso attento della richiesta di procedimento, necessaria, a norma dell'art. 260, secondo comma, stesso codice, per la punibilità del reato, consentirebbe di escludere dalla sfera del penalmente apprezzabile fattispecie di non effettiva offensività, la prospettiva tutta e solo patrimoniale da cui muove il giudice rimettente non è coerente con il carattere plurioffensivo del reato , collocato nell'ambito dei reati contro il servizio militare. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 169 e 170 cod. pen. mil. pace). - Con riguardo a prospettazioni in parte coincidenti con quella della questione in oggetto , O. n. 216/1989 e S. n. 280/1987. red.: S.P.
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Manifesta inammissibilità della questione in quanto le soluzioni indicate dal giudice a quo, oltre che non univoche, sono comunque tali da richiedere l'esercizio di poteri discrezionali spettanti esclusivamente al legislatore. - S. n. 280/1987.
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Manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza della stessa nel giudizio "a quo".
Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 13 cost. · Art. 52 cost.
È manifestamente inammissibile, in quanto già decisa in relazione agli stessi argomenti ora addotti dal giudice 'a quò, nel senso dell'inammissibilità e della manifesta inammissibilità, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 170 del codice penale militare di pace, denunziato - in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 52, terzo comma, Cost. nella parte in cui commina la pena detentiva per il reato di distruzione o deterioramento colposo di cose mobili militari. - cfr. S. n. 280/1987, O. n. 143/1988.
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È manifestamente inammissibile la questione di legittimita` costituzionale che sia stata gia` dichiarata inammissibile, quando non vengano addotti argomenti nuovi rispetto a quelli gia` esaminati. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 52 Cost. - degli artt. 169 e 170 cod. pen. mil. pace, nella parte in cui comminano la pena detentiva per il reato di distruzione o deterioramento colposo di cose mobili militari). - cfr. S. n. 280/1987.
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Nelle doglianze rivolte all'incriminazione e, in particolare, alla specie di pena, limitativa della liberta` personale, comminata per i danneggiamenti colposi di cose militari, non e` possibile individuare con certezza i veri termini del 'petitum' della questione sollevata, ostandovi sia la non univocita` delle argomentazioni addotte sia la conseguente diversificazione dei risultati che dai rispettivi sviluppi potrebbero conseguire; indeterminatezza cui non puo`, d'altro canto, ovviare l'univocita` formale del dispositivo delle ordinanze di rinvio, in quanto la (richiesta) declaratoria di illegittimita` dell'art. 170 cod.pen.mil.pace rappresenterebbe un drastico epilogo rispetto a quanto, in realta`, effettivamente voluto o ai piu` circoscritti obiettivi ravvisabili nella motivazione. E in quanto, inoltre, alcune delle soluzioni prospettate sembrerebbero richiedere l'esercizio di poteri discrezionali esclusivi del legislatore, la questione, tanto piu`, si palesa inammissibile. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 170 cod.pen.mil.pace, in relazione agli artt. 168 e 169, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 52, terzo comma Cost.).
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art170 · fonte del testo
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