Corte costituzionale

Sentenza n. 299/1992

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 24/06/1992 · relatore Ugo Spagnoli

Norme in gioco

dichiarata illegittima

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 122 del codice

penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 4 ottobre

1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale

militare di Padova nel procedimento penale a carico di Palazzo

Antonio ed altri, iscritta al n. 734 del registro ordinanze 1991 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima

serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 1° aprile 1992 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento penale davanti al Giudice per le

indagini preliminari presso il Tribunale penale militare di Padova, a

carico di Antonio Palazzo, Oscar Pandolfo e Pietro Bettella,

imputati, tra l'altro, del reato previsto e punito dall'art. 122 cod.

pen. mil. di pace, la difesa di costoro ha sollevato questione di

legittimità costituzionale della norma suddetta per contrasto con

l'art. 25, secondo comma, della Costituzione. Il pubblico ministero

ha aderito all'eccezione ed il giudice, ritenendola rilevante e non

manifestamente infondata, ne ha rimesso l'esame alla Corte

costituzionale con ordinanza del 4 ottobre 1991 (r.o. n. 734 del

1991).

Il giudice a quo osserva che il citato art. 122 prevede il reato

di violata consegna da parte di militare preposto di guardia a cosa

determinata e commina, per tale reato, la pena della reclusione

militare non inferiore a due anni. Il limite massimo della pena

irrogabile, non indicato direttamente dalla norma, è pari a 24 anni,

a norma dell'art. 26 cod. pen. mil. di pace. Dopo aver ricordato che

la Corte costituzionale ha già esaminato, respingendoli, i dubbi di

legittimità costituzionale che erano stati formulati sull'art. 122

cod. pen. mil. di pace in relazione agli artt. 3 e 27 della

Costituzione, il giudice ritiene che ad un diverso esito debba

portare il vaglio di costituzionalità della medesima norma in base

al parametro dell'art. 25, secondo comma, Cost., in ragione

dell'indeterminatezza della sanzione stabilita dalla norma impugnata.

Il remittente afferma che la riserva di legge consacrata in tale

precetto costituzionale ha carattere assoluto e risponde all'esigenza

che gli elementi della fattispecie criminosa e quelli della sanzione

abbiano come fonte la legge, al fine di garantire che il bene

fondamentale della libertà personale non sia esposto al pericolo di

arbitrarie restrizioni. Tale pericolo sussiste sia nel caso in cui il

giudice sia assolutamente libero di scegliere il tipo di pena, sia

quando vengano lasciati ampi spazi edittali per la commisurazione

della sanzione. In quest'ultima ipotesi, l'obbligo imposto al

legislatore di predeterminare la misura della pena viene rispettato

solo formalmente, poiché viene in realtà demandato al giudice non

solo di individuare la pena soggettivamente ed oggettivamente

proporzionata, ma anche di individuare la vasta gamma di fattispecie

cui ricollegare i molteplici trattamenti sanzionatori astrattamente

previsti.

Nell'ordinanza si richiama, a sostegno del dubbio di

costituzionalità, la recente sentenza n. 285 del 1991, in cui questa

Corte ha precisato che non si deve verificare un "sovvertimento del

rapporto tra principio della riserva alla legge del trattamento

sanzionatorio e quello della individualizzazione della pena ..

l'individuazione del disvalore oggettivo dei fatti-reato tipici, e

quindi del loro diverso grado di offensività, spetta al legislatore;

mentre al giudice compete di valutare le particolarità del caso

singolo onde individualizzare la pena .. è compito del legislatore

di rispettare quel rapporto attraverso un'adeguata articolazione dei

trattamenti sanzionatori".

Secondo il giudice a quo la norma impugnata determina appunto il

sovvertimento di cui parla la Corte, perché è il giudice che, con

giudizio discrezionale, stabilisce la regola astratta per la

quantificazione della pena, anche a causa del fatto che la condotta

sussumibile nella previsione dell'art. 122 cod. pen. mil. di pace

può atteggiarsi in concreto "in forme estremamente differenziate,

secondo una gamma di valori quanto mai ampia, con la quale mal si

concilia l'unificazione sotto un'unica figura di fatti profondamente

diversi l'uno dall'altro e che meriterebbero un trattamento

sanzionatorio differenziato in rapporto alla diversa gravità

astratta delle varie ipotesi".

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la

questione sia dichiarata infondata.

L'Avvocatura ricorda che in dottrina si ritiene che un margine di

elasticità della durata edittale della pena sia non solo legittimo,

ma anzi imposto dalla Costituzione, al fine di lasciare al giudice un

corrispondente margine di discrezionalità che gli consenta di

determinare la misura della pena in considerazione delle circostanze

del caso concreto, della gravità delle conseguenze e della possibile

multiformità della condotta criminale. Normalmente il margine di

elasticità suddetto viene strutturato dal legislatore attraverso la

fissazione di un minimo e di un massimo prefissati, ma è legittimo

anche che la norma si limiti a fissare uno solo dei due parametri,

rinviando per l'altro ai limiti genericamente prefissati per ogni

categoria di pene dalle disposizioni generali del codice di diritto

sostanziale. La ragionevolezza dell'impugnato art. 122 cod. pen. mil.

di pace quanto alla misura della pena appare evidente - secondo

l'Avvocatura - anche in considerazione della sostanziale omogeneità

delle forme di condotta considerate dalla norma, dovendosi anche

ricordare che, a proposito della stessa, la Corte costituzionale ebbe

a rilevare che "l'individuazione concreta della pena spetta al

giudice, nell'ambito del potere regolato dall'art. 133 del codice

penale comune, in modo che essa risulti soggettivamente e

oggettivamente proporzionata alle singole fattispecie concrete ..

potere il cui esercizio è soggetto a controllo mediante i normali

mezzi di impugnazione previsti dall'ordinamento processuale militare"

(sentenza n. 102 del 1985). In generale, del resto, "è perfettamente

conforme al disposto costituzionale .. che la legge rimetta, con una

certa ampiezza, al giudice la valutazione di situazioni e

circostanze, lasciandogli un congruo ambito di discrezionalità per

l'applicazione della pena" (sentenza n. 131 del 1970, che richiama la

sentenza n. 26 del 1966 ed è a sua volta richiamata dalla sentenza

n. 203 del 1991), in conformità al principio di individualizzazione

delle pene, con il quale quello della loro legalità va contemperato

e armonizzato (sentenza n. 203 del 1991). Considerato in diritto

1. - L'art. 122 cod. pen. mil. di pace punisce, per il solo fatto

della violata consegna, il militare che, essendo preposto di guardia

a cosa determinata, la sottrae, distrae, devasta, distrugge,

sopprime, disperde o deteriora ovvero la rende, in tutto o in parte,

inservibile. Della pena comminata per i comportamenti così descritti

la norma indica solo il minimo - due anni - sì che essa può

giungere, ai sensi dell'art. 26 cod. pen. mil. di pace, sino a

ventiquattro anni di reclusione militare.

Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale

militare di Padova ritiene che tale norma contrasti con il principio

di legalità della pena stabilito dall'art. 25, secondo comma, della

Costituzione, in ragione dell'ampiezza eccessiva del divario tra il

minimo ed il massimo della pena che al giudice viene consentito di

irrogare.

2. - Il reato di violata consegna da parte di militare preposto di

guardia a cosa determinata si pone in rapporto di specialità

rispetto alle figure di violata consegna previste e punite dagli

artt. 118 e 120 cod. pen. mil. di pace e riferibili, tra l'altro,

alla violazione delle prescrizioni generali o particolari impartite

per l'adempimento dei compiti di vigilanza e custodia affidati al

militare collocato di sentinella (art. 118) ovvero preposto ad altro

servizio di guardia (art. 120). Gli elementi di specialità che

connotano la figura criminosa in esame riguardano, in primo luogo,

l'identificazione del soggetto attivo del reato, e più precisamente

il contenuto del servizio di guardia cui il militare è preposto

(come sentinella o meno), dovendo, tale servizio, riferirsi "a cosa

determinata". In secondo luogo occorre, quanto all'elemento materiale

del reato, che la violazione della consegna si concretizzi nel

sottrarre, distrarre, devastare, distruggere, sopprimere, disperdere,

deteriorare o rendere in tutto o in parte inservibile la cosa a

guardia della quale il militare è stato preposto. La pena è

peraltro comminata "per il solo fatto della violata consegna",

sicché il reato concorre formalmente con le varie figure delittuose

del codice penale e del codice penale militare che contemplano simili

comportamenti come delitti contro il patrimonio o contro altri beni,

tra l'altro prevedendo non di rado severe sanzioni.

3. - La questione che viene oggi sottoposta all'esame di questa

Corte è diversa da quella risolta dalla sentenza n. 102 del 1985. In

tale occasione venne escluso, in primo luogo, che la norma in esame

violasse l'art. 3 della Costituzione per irrazionale disparità di

trattamento sanzionatorio rispetto alle altre figure di reato di

violata consegna previste dagli artt. 118 e 120 cod. pen. mil. di

pace; venne altresì disattesa la denunzia di incostituzionalità

genericamente sollevata con riferimento al principio del fine

rieducativo della pena, di cui al terzo comma dell'art. 27 della

Costituzione, avendo la Corte ritenuto che il fine rieducativo non

può propriamente formare oggetto di un accertamento nel giudizio di

costituzionalità, in quanto la determinazione della pena edittale in

funzione di tale finalità è rimessa alla valutazione discrezionale

del legislatore e, comunque, l'efficacia rieducativa in questione

dipende soprattutto dal regime di esecuzione della pena. E tuttavia

la Corte, nella pronunzia suddetta, ritenne necessario formulare

l'auspicio che il legislatore provvedesse "a ridurre il divario tra

il minimo e il massimo della pena edittale, limitando ulteriormente

così il potere discrezionale del giudice".

Diversi - e peraltro collegati alle ragioni sottese all'auspicio

da ultimo ricordato - sono i profili ed i parametri della censura

formulata dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale

militare di Padova. Secondo il giudice a quo, infatti, la norma

impugnata, a causa dell'eccessiva divaricazione tra il minimo ed il

massimo (da due a 24 anni) risponde solo formalmente, ma non

sostanzialmente, al principio di legalità e di determinatezza della

pena stabilito dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione, in

quanto lo spazio così lasciato al potere discrezionale del giudice

eccede largamente la funzione di commisurare la pena da irrogare in

concreto ai connotati oggettivi e soggettivi di ciascun singolo caso.

4. - La questione così posta è fondata.

Il principio di legalità della pena, già stabilito dall'art. 1

del codice penale, è costituzionalmente garantito dall'art. 25,

secondo comma, della Costituzione (sentenza n. 15 del 1962). Tale

principio non impone al legislatore di determinare in misura fissa e

rigida la pena da irrogare per ciascun tipo di reato. Questa Corte ha

anzi più volte rilevato che lo strumento più idoneo al

conseguimento delle finalità della pena e più congruo rispetto al

principio di uguaglianza è la predeterminazione della pena medesima

da parte del legislatore fra un massimo e un minimo ed il

conferimento al giudice del potere discrezionale di determinare in

concreto, entro tali limiti, la sanzione da irrogare, al fine di

adeguare quest'ultima alle specifiche caratteristiche del singolo

caso (sentenze nn. 15 e 29 del 1962, 67 del 1963 e, da ultimo

sentenze nn. 203 e 285 del 1991). La "individualizzazione" della

pena, in modo da tener conto dell'effettiva entità e delle

specifiche esigenze dei singoli casi, si pone, infatti, come naturale

attuazione e sviluppo di principi costituzionali, tanto di ordine

generale (principio di uguaglianza), quanto attinenti direttamente

alla materia penale. Di qui il ruolo centrale che, nei sistemi penali

moderni, è proprio della discrezionalità giudiziale, nell'ambito e

secondo i criteri segnati dalla legge (sentenza n. 50 del 1980).

Invero, "l'adeguamento delle risposte punitive ai casi concreti -

in termini di uguaglianza e/o differenziazione di trattamento -

contribuisce, da un lato, a rendere quanto più possibile "personale"

la responsabilità penale, nella prospettiva segnata dall'art. 27,

primo comma; e nello stesso tempo è strumento per una determinazione

della pena quanto più possibile "finalizzata", nella prospettiva

dell'art. 27, terzo comma, Cost. Il principio di uguaglianza trova in

tal modo dei concreti punti di riferimento, in materia penale, nei

presupposti e nei fini (e nel collegamento fra gli uni e gli altri)

espressamente assegnati alla pena nello stesso sistema

costituzionale. L'uguaglianza di fronte alle pene viene a

significare, in definitiva, "proporzione" della pena rispetto alle

"personali" responsabilità e alle esigenze di risposta che ne

conseguano, svolgendo una funzione che è essenzialmente di giustizia

e anche di tutela delle posizioni individuali e di limite alla

potestà punitiva statale" (sentenza n. 50 del 1980).

Ma anche il suddetto potere discrezionale del giudice, volto alla

individualizzazione della sanzione, deve trovare nella legge i suoi

limiti e i suoi criteri direttivi.

A ciò risponde l'art. 133 cod. pen., che specifica quali sono i

connotati oggettivi e soggettivi del singolo caso dei quali il

giudice può e deve tener conto per determinare la sanzione concreta

e quali sono gli elementi dai quali egli può desumere le relative

valutazioni. E la determinazione legislativa del minimo e del massimo

della pena irrogabile per ciascun tipo di reato non rappresenta

soltanto un limite alla discrezionalità giudiziale, ma costituisce

anche un indispensabile parametro legislativo per l'esercizio di

essa, un criterio guida senza il quale il potere così riconosciuto

al giudice non sarebbe riconducibile al principio di legalità.

Mediante la determinazione legislativa del minimo e del massimo di

pena, infatti, il compito che viene assegnato al giudice è quello di

"proporzionare" la sanzione concreta non già al proprio giudizio di

disvalore sul fatto previsto dalla legge come reato, ma alla scala di

graduazione individuata dal minimo e dal massimo edittali, tenendo

conto della volontà del legislatore di comminare il minimo a quelli,

tra i casi riconducibili alla medesima fattispecie astratta, che

siano connotati da minor gravità e presentino minori indici di

capacità a delinquere, e di comminare, d'altra parte, il massimo

edittale ai casi che, in base agli elementi di cui all'art. 133 cod.

pen., rivestono maggior gravità ed in cui siano ravvisabili indici

di maggiore pericolosità personale.

La predeterminazione legislativa del massimo di pena irrogabile

per un determinato tipo di reato costituisce quindi un requisito

essenziale affinché la discrezionalità giudiziale nella

determinazione concreta della pena trovi nella legge il suo limite e

la sua regola e non si traduca, invece, in arbitrio.

Il principio di legalità della pena escluderebbe pertanto la

legittimità costituzionale di reati a pena massima indeterminata:

tant'è che tale ipotesi non ha modo di verificarsi nel nostro

ordinamento, dato che - ove la specifica norma sanzionatoria non

indichi il massimo edittale, si deve intendere che essa faccia

riferimento alla durata massima prevista in via generale, per le

singole categorie di pene, dagli artt. 23-26 cod. pen. e 26 cod. pen.

mil. di pace.

Ma il principio di legalità richiede anche che l'ampiezza del

divario tra il minimo ed il massimo della pena non ecceda il margine

di elasticità necessario a consentire l'individualizzazione della

pena secondo i criteri di cui all'art. 133 e che manifestamente

risulti non correlato alla variabilità delle fattispecie concrete e

delle tipologie soggettive rapportabili alla fattispecie astratta.

Altrimenti la predeterminazione legislativa della misura della pena

diverrebbe soltanto apparente ed il potere conferito al giudice si

trasformerebbe da potere discrezionale in potere arbitrario.

5. - L'analisi della norma impugnata induce la Corte a ritenere

che la predeterminazione del massimo di pena ad opera della norma

stessa (per effetto del rinvio implicito alla durata massima della

reclusione militare stabilita in 24 anni dall'art. 26 del cod. pen.

mil. di pace) sia soltanto apparente e quindi non idonea a funzionare

effettivamente quale parametro e criterio direttivo per l'esercizio

del potere discrezionale del giudice.

Tale valutazione, del resto, era già sottesa al rilievo espresso

nella sentenza n. 102 del 1985, secondo cui l'eventualità che per un

reato di violata consegna da parte di militare preposto a guardia di

cosa determinata, venga irrogata una pena di 24 anni di reclusione

militare si presenta come "mera ipotesi teorica". Il che significa

che non appare ipotizzabile alcuna fattispecie concreta di reato ex

art. 122 cod. pen. mil. di pace alla quale sia ragionevole ritenere

che il legislatore abbia davvero inteso collegare una sanzione di

tale misura. E poiché le norme penali debbono invece far riferimento

a fenomeni che appaiano concretamente verificabili (sentenza n. 96

del 1981), ne deriva il carattere meramente apparente della

predeterminazione legislativa del massimo di pena.

Sono del resto sufficienti alcuni rilievi a confermare tale

valutazione.

Deve essere considerato, infatti, che tra il minimo ed il massimo

della pena comminata dall'art. 122 vi è una divaricazione di

ampiezza tale da non avere quasi alcun riscontro nel nostro

ordinamento penale. Né può ritenersi che l'abnorme estensione

dell'ambito di determinazione così lasciato alla discrezionalità

del giudice corrisponda alla variabilità - in termini di gravità

del reato - delle fattispecie concrete sussumibili nella norma

incriminatrice e trovi quindi in tale variabilità la sua

giustificazione.

Al riguardo, va qui ribadito, in primo luogo, che non deve esservi

"sovvertimento del rapporto tra il principio della riserva alla legge

del trattamento sanzionatorio e quello dell'individualizzazione della

pena. In linea di principio, infatti, l'individuazione del disvalore

oggettivo dei fatti-reato tipici, e quindi del loro diverso grado di

offensività, spetta al legislatore; mentre al giudice compete di

valutare le particolarità del caso singolo onde individualizzare la

pena, stabilendo in base ad esse, nella cornice posta dai limiti

edittali, quella adeguata in concreto. Poiché gli ambiti delle due

sfere non vanno confusi, è compito del legislatore di rispettare

quel rapporto attraverso un'adeguata articolazione dei trattamenti

sanzionatori" (sentenza n. 285 del 1991).

Ma, con specifico riferimento alla norma in esame, particolare

rilievo assume la considerazione che la pena da essa prevista è

comminata "per il solo fatto della violata consegna" ed è quindi da

commisurare soltanto alla gravità, oggettiva e soggettiva,

dell'offesa arrecata allo specifico bene protetto (che, nei reati di

violata consegna, è costituito dal servizio), mentre l'offesa al

patrimonio e/o ad altri beni, che è intrinseca alla fattispecie di

cui all'art. 122 cod. pen. mil. di pace, è già comunque punita

dalla sanzione prevista per lo specifico reato che ciascuna delle

condotte previste dalla norma suddetta necessariamente concretizza e

che si pone in concorso formale con il reato qui in esame. Ne

consegue che la gravità della lesione specifica rappresenta già

direttamente il parametro per la commisurazione della pena da

irrogare per il reato concorrente e non può quindi servire a

giustificare razionalmente un massimo di pena così elevato quale

quello previsto per questa particolare ipotesi di violata consegna,

né, quindi, a rendere tale previsione riferibile ad alcuna

immaginaria ipotesi di concretizzazione del reato.

Risultano così confermati sia il carattere "meramente teorico"

della determinazione del massimo edittale previsto dall'art. 122 cod.

pen. mil. di pace, sia il superamento di quel margine di elasticità

che al legislatore è consentito di predisporre al fine di rendere

possibile al giudice la "individualizzazione" della pena ai sensi

degli artt. 132 e 133 cod. pen. La norma in esame, con la previsione

di una pena determinabile tra un minimo di due ed un massimo di

ventiquattro anni di reclusione militare, rappresenta in definitiva,

per le considerazioni svolte, l'attribuzione al giudice di un potere

di determinazione svincolato da effettivi criteri normativi di

quantificazione.

È quindi violato il principio di legalità della pena, posto che

tale principio, è sì compatibile con una regolata discrezionalità

giudiziale, ma non con l'arbitrio del giudice.

6. - Deve pertanto essere dichiarata l'illegittimità

costituzionale dell'art. 122 cod. pen. mil. di pace.

Ne consegue - a prescindere dal possibile intervento del

legislatore in attuazione della sollecitazione formulata da questa

Corte già sette anni or sono - che le ipotesi particolari di violata

consegna previste dalla norma suddetta restano riconducibili alle

figure generali di cui agli artt. 118 e 120 cod. pen. mil. di pace, e

quindi punibili ai sensi di tali norme, salve rimanendo altresì le

ulteriori sanzioni previste per i reati concorrenti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 122 del codice

penale militare di pace.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:299 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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