Art. 120 — Abbandono di posto o violata consegna da parte di militare di guardia o di servizio

[1]Fuori dei casi enunciati nei due articoli precedenti, il militare, che abbandona il posto ove si trova di guardia o di servizio, ovvero viola la consegna avuta, e' punito con la reclusione militare fino a un anno.

[2]Se il colpevole e' il comandante di un reparto o il militare preposto a un servizio o il capo di posto, ovvero se si tratta di servizio armato, la pena e' aumentata.

Testo vigente dal 6 maggio 1941

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 263/2000

    Questione infondata
    11 luglio 2000

    Il termine "consegna" nell'ambito della ordinamento militare è sempre stato inteso in una accezione fortemente tecnica che lo rende oltremodo preciso e per nulla indeterminato. Ne consegue che il delitto di violata consegna, previsto dall'art. 120 cod. pen. mil. pace e diretto a salvaguardare l'efficienza di servizi determinati (che il legislatore ha inteso garantire rendendone rigide e tassative le modalità di esecuzione da parte del militare comandato) risponde al requisito dell'offeisività in astratto (da intendere come limite di rango costituzionale alla discrezionalità del legislatore in materia di previsione delle fattispecie penalmente rilevanti) in quanto è di per sé suscettibile di ledere interessi di rilievo costituzionale riconducibili ai valori epsressi dall'art. 52 della Costituzione. Ne' può rilevare, in contrario, che sia demandato all'autorità giudiziaria militare l'accertamento della sussistenza dei presupposti che identificano, in concreto, la consegna e rendono l'inadempimento del militare ad essa idoneo a pregiudicare l'integrità del bene protetto. Va, pertanto, dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 120 cod. pen. mil. pace, censurato - in riferimento agli artt. 25, 24, 112, 13 e 3 della Costituzione - in quanto nella sua formulazione non sarebbe idoneo ad assicurare il rispetto del principio di legalità inteso come tassatività-determinatezza delle norme incriminatrici (e, quindi, nella prospettazione del rimettente violerebbe, nonostante la pluralità dei parametri costituzionali richiamati, il principio di cui all'art. 25, secondo comma, della Costituzione). Precedenti - sent. n. 360/1995 ove è stato affermato il principio secondo cui l'offensività in astratto deve essere intesa come limite di rango costituzionale alla discrezionalità del legislatore in materia di previsione delle fattispecie penalmente rilevanti che spetta a questa Corte considerare. - sent. n. 360/1995, n. 247/1997, n. 133/1992, n. 333/1991 e 144/1991 nelle quali è stato affermato che l'art. 25 della Costituzione postula un ininterrotto operare del principio di offensività dal momento dell'astratta predisposizione della norma incriminatrice a quello della sua applicazione concreta da parte del giudice (cui compete soltanto di impedire, con un prudente apprezzamento della lesività in concreto, una arbitraria e illegittima dilatazione della sfera dei fatti da ricondurre al modello legale). L.T.

    Art. 120 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 25 cost. · Art. 24 cost. · Art. 112 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art120 · fonte del testo

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