Corte costituzionale

Sentenza n. 114/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/04/1998 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 94 e 95 del

codice penale promossi con n. 3 ordinanze emesse il 21 marzo 1997 dal

pretore di Ancona, sezione distaccata di Fabriano, rispettivamente

iscritte ai nn. 484, 485 e 486 del registro ordinanze 1997 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima

serie speciale, dell'anno 1997;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 febbraio 1998 il giudice

relatore Giuliano Vassalli.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con tre ordinanze di identico contenuto, rese in tre

procedimenti a carico dello stesso imputato, il pretore di Ancona,

Sezione distaccata di Fabriano, ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3 e 111 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale degli artt. 94 e 95 del codice penale. A premessa

della ordinanza il giudice a quo espone, in relazione ai tre

procedimenti, che si era fatto luogo ad una compiuta istruzione

dibattimentale, sentendo testi ed ammettendo la produzione di

documenti, fra i quali una dichiarazione di un centro di accoglienza,

con la quale si dava atto che l'imputato era inserito in un regime

residenziale presso tale centro comunitario da circa due anni per un

programma psicoterapeutico di recupero; e che nel corso di detta

istruzione sia i testi che lo stesso imputato avevano dichiarato che

all'epoca dei fatti contestati (sui quali l'imputato asseriva di

nulla ricordare) il soggetto in questione era sovente in preda agli

effetti sia di alcool che di sostanze stupefacenti; con la

conseguenza che, eccepito dalla difesa lo stato di cronica

intossicazione sia da alcool che da sostanze stupefacenti, era stata

disposta perizia volta ad accertare se l'imputato all'epoca dei fatti

versasse nelle condizioni di cui all'art. 95 del codice penale.

Aggiunge il pretore che il perito, titolare della cattedra di

tossicologia forense, aveva fatto conoscere di non poter rispondere

al quesito, sia per la mancanza di qualsivoglia referto clinico o di

laboratorio, sia perché gli esami sul periziando, fatti "ora per

allora", non avrebbero potuto dar luogo ad alcun risultato di

certezza. Tuttavia lo stesso perito "a maggior chiarimento della

propria risposta", aveva precisato che uno stato di intossicazione

cronica da alcool o da sostanze stupefacenti può essere anche

reversibile in rapporto all'età, alle condizioni generali del

soggetto, alla gravità dello stato di intossicazione ed al tipo di

sostanza assunta, tutti elementi validi tanto per formulare una

diagnosi di intossicazione cronica, di cui all'art. 95 del codice

penale, quanto per formularne una di abituale assunzione di alcool o

di sostanze stupefacenti, di cui all'art. 94 stesso codice.

A questo punto il pretore osserva che queste ultime considerazioni

del perito si pongono in contrasto con il costante orientamento della

giurisprudenza, secondo cui, fermo il carattere della permanenza

dell'alterazione patologica proprio della fattispecie di cui all'art.

95, il principale criterio di distinzione tra l'intossicazione

cronica e lo stato di cui all'art. 94 cod. pen. starebbe nella

irreversibilità della prima. Inoltre questo orientamento della

giurisprudenza sarebbe contrastato nell'ambito della scienza medica,

alcuni autori facendo rilevare che uno stato permanente ed

irreversibile di alterazione cerebrale non si ravvisa che nella rara

demenza alcoolica e che al contrario psicosi alcooliche che insorgono

nel corso dell'intossicazione cronica (delirium tremens allucinosi,

ecc.) sono suscettibili di guarigione anche in breve periodo di

tempo; mentre altri autori aggiungono che la definizione stessa di

intossicazione cronica da sostanze stupefacenti non ha ragion

d'essere, non essendo riscontrabile una patologia di rilievo

somatico, psicologico e psichiatrico con caratteristiche di

permanenza ed osservabile anche oltre la cessazione dell'abuso.

Il pretore ricorda anche le critiche emerse nella dottrina

penalistica sul sistema vigente in materia e assume l'inutilità

della disposizione di cui all'art. 95, che già la "Relazione al Re"

sul codice del 1930 avrebbe considerato semplice norma di

interpretazione autentica e solo per questa ragione "non superflua".

Tutto ciò premesso, il pretore ritiene di non poter risolvere il

problema insorto né facendo ricorso al disposto dell'art. 530, comma

3, del codice di procedura penale né ricorrendo al principio secondo

il quale il giudice è pur sempre peritus peritorum. Ed infatti il

dubbio su una causa di non punibilità presuppone pur sempre che

questa causa "si legittimi, sotto il profilo costituzionale, sia

quando viene ad escludere sia quando conferma la punibilità": cosa

che non avviene quando, come nel caso in esame, si contesti la

sussistenza stessa delle basi scientifiche poste a distinzione tra le

due ipotesi di cui agli artt. 94 e 95 del codice penale. Egualmente,

per quanto concerne l'asserito potere del giudice di non tener conto

della perizia uniformandosi alla tralatizia interpretazione

giurisprudenziale, non si vede come un simile ordine d'idee possa

essere praticato una volta che si pone in discussione "la validità

stessa del concetto sotteso agli artt. 94 e 95", con il rischio di

pervenire ad una costruzione inaccettabile sotto il profilo

costituzionale.

Conclude il pretore che gli artt. 94 e 95 del codice penale, dei

quali viene in considerazione nel caso di specie una applicazione

alternativa, si porrebbero in contrasto con il principio di

ragionevolezza, dal momento che introducono una differenziazione

insussistente "non potendo trovare alcun tipo di obiettiva

specificazione", e con l'art. 111 della Costituzione, giacché la

motivazione "non potrebbe trovare alcuna effettiva esplicazione,

risolvendosi in formule stereotipe, incongrue e contraddittorie".

2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Premessa l'autonomia delle categorie giuridiche rispetto alle nozioni

scientifiche, specie in tema di colpevolezza, ed evidenziate le

ragioni che indussero il legislatore del 1930 a stabilire una

particolare disciplina in materia di ubriachezza, l'Avvocatura

sottolinea come le cause di esclusione della imputabilità siano

esemplificative e costituiscano quindi attuazione del generale

principio sancito in materia dall'art. 85 cod. pen. L'esclusione o

l'attenuazione della punibilità nel solo caso di intossicazione da

alcool riafferma pertanto la regola generale soltanto quando si

determini uno stato di alterazione psichica permanente tale da

escludere o scemare grandemente la capacità di intendere o di

volere, a nulla rilevando che una simile situazione si determini in

un numero estremamente esiguo di casi. Per temperare il rigore della

disciplina - peraltro già verificata e risolta in senso negativo

dalla Corte in tema di ubriachezza volontaria - si potrebbe

prospettare, a parere dell'Avvocatura, una lettura dell'art. 95 cod.

pen. che ne consenta l'applicabilità in tutti i casi in cui la

intossicazione sia di tale portata da rendere inapplicabile il

concetto di actio libera in causa. Negato quindi fondamento alle

prospettate censure di irragionevolezza, cadono anche i rilievi

formulati in riferimento all'art. 111 Cost., in quanto "ingiustamente

il giudice rimettente si sente vincolato al nomen che al disturbo ha

attribuito la perizia medica", giacché è al contenuto sostanziale

della diagnosi che occorre fare riferimento per sussumere la

situazione nell'una o nell'altra delle figure evocate. Considerato in diritto

1. - Poiché le ordinanze sollevano l'identica questione, i

relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con un'unica

sentenza.

2. - Il pretore di Ancona, sezione distaccata di Fabriano, solleva

questione di legittimità costituzionale degli artt. 94 e 95 del

codice penale sotto il profilo della loro irragionevolezza e sotto

quello, collegato, della lesione dell'art. 111 della Costituzione per

la impossibilità di motivazione di un provvedimento giurisdizionale

che debba fondarsi sulla impossibile differenziazione delle due

fattispecie. Il pretore contesta infatti la validità scientifica

della distinzione tra abitualità nell'ubriachezza e nell'uso di

sostanze stupefacenti e cronica intossicazione da alcool o da

sostanze stupefacenti sulla base di considerazioni svolte al riguardo

nell'ambito della scienza medico-legale, considerazioni condivise dal

perito d'ufficio, il quale, chiamato a giudicare se nel caso di un

imputato era da considerarsi presente una intossicazione cronica da

alcool e stupefacenti al momento dei fatti allo stesso ascritti, ha

concluso di non essere in grado di rispondere per la inconsistenza

della differenziazione tra le due fattispecie dell'abitualità e

della cronicità e per la da lui ritenuta inattendibilità della

distinzione operata dalla giurisprudenza, fondata su di una asserita

irreversibilità della intossicazione cronica.

Il giudice rimettente condivide questo giudizio del perito e

constata pertanto di non poter far capo alla costante interpretazione

giurisprudenziale fondata su presupposti non condivisi dalla scienza

medico-legale. Nel caso sottopostogli si dovrebbe trovare una linea

di demarcazione tra le due alternative contrapposte dell'abitualità

e della cronica intossicazione, mentre ciò non è possibile. La

normativa in questione, composta degli artt. 94 e 95 del codice

penale, è dunque del tutto irragionevole perché introduce una

differenziazione inesistente in astratto in quanto priva di alcun

tipo suscettibile di obbiettiva specificazione. Di conseguenza è

anche rilevabile nel caso un contrasto con l'art. 111 della

Costituzione perché nelle cennate condizioni è impossibile una

motivazione che si risolva in qualcosa di diverso dall'adozione di

formule stereotipe, incongrue e contraddittorie. Conclude in

sostanza per la illegittimità costituzionale di entrambe le

disposizioni denunciate.

3. - La questione non è fondata.

4. - Questa Corte non intende certo escludere che il sindacato

sulla costituzionalità delle leggi, vuoi per manifesta

irragionevolezza vuoi sulla base di altri parametri desumibili dalla

Costituzione, possa e debba essere compiuto anche quando la scelta

legislativa si palesi in contrasto con quelli che ne dovrebbero

essere i sicuri riferimenti scientifici o la forte rispondenza alla

realtà delle situazioni che il legislatore ha inteso definire. Nella

materia del diritto penale, anzi, questo specifico riscontro di

costituzionalità deve essere compiuto con particolare rigore, per le

conseguenze che ne discendono sia per la libertà dei singoli che per

la tutela della collettività. E tuttavia, perché si possa pervenire

ad una declaratoria di illegittimità costituzionale occorre che i

dati sui quali la legge riposa siano incontrovertibilmente erronei o

raggiungano un tale livello di indeterminatezza da non consentire in

alcun modo una interpretazione ed una applicazione razionali da parte

del giudice.

Non è tuttavia questo il caso per gli artt. 94 e 95 del codice

penale del 1930.

5. - Indubbiamente la disciplina legislativa vigente per la materia

in esame non trova nella dottrina psichiatrica e medico-legale una

base sicura, ancorché nella relazione ministeriale sul progetto del

codice penale si legga di essa una diffusa motivazione, nella quale

ci si riferisce (sia per la netta distinzione tra intossicazione

acuta e intossicazione cronica, sia quanto all'esplicito

riconoscimento delle difficoltà di distinguere l'ubriachezza

abituale dall'etilismo cronico) proprio agli insegnamenti della

scienza psichiatrica. Anche nella più recente dottrina penalistica

la disciplina stessa è oggetto di dubbi, di controversie e perfino

di ferme condanne. Alcuni studiosi trovano tuttavia che la

distinzione tra le fattispecie dell'art. 94 e dell'art. 95 è

concettualmente chiara, pur non essendo sempre suscettibile di

agevole diagnosi. Frequentemente è criticata anche la parificazione,

che tale disciplina comporta, tra gli effetti dell'alcoolismo e

quelli delle tossicodipendenze; e quanto a queste ultime si rileva (e

il rilievo è raccolto nelle ordinanze del giudice a quo) che le

regole concernenti l'imputabilità (e più ancora quelle concernenti

la pericolosità sociale: vedasi l'art. 221 del codice) non appaiono

perfettamente coordinate con i trattamenti che per i soggetti affetti

da tossicodipendenza sono stati previsti dalle leggi dell'ultimo

quarto di secolo: sì che sono presenti auspicii di una profonda

revisione della materia ad opera del legislatore. Controverso è

anche, sia nella dottrina medico-legale che in quella giuridica, il

rapporto che lega la non imputabilità e la semi-imputabilità per

intossicazione cronica da alcool e da sostanze stupefacenti

rispettivamente al vizio totale e al vizio parziale di mente, da

taluno ravvisandosi una piena identificazione della intossicazione

cronica in queste ultime categorie (e in tale senso si esprime anche

la giurisprudenza della Corte di cassazione, che esige una autentica

affezione cerebrale o una permanente alterazione psichica), da altri

invece parlandosi di forme diverse di imputabilità esclusa o

diminuita da affiancarsi rispettivamente a quelle del vizio totale e

del vizio parziale di mente e per le quali la legge non fa che

disporre lo stesso trattamento giuridico.

Certo è pure che sulla imputabilità e semi-imputabilità

dell'alcooldipendente e del tossicodipendente la dottrina

medico-legale segue diverse opzioni e che effettivamente si è

domandata, come le ordinanze ricordano, se lo stato definito dalla

legge come intossicazione cronica, a prescindere da un suo

confinamento a situazioni marginali o rare, sia realmente

identificabile attraverso i requisiti della permanenza e della

irreversibilità, su cui si fonda una lunga e costante

interpretazione giurisprudenziale. Sempre sotto il profilo

medico-legale, le difficoltà sono poi accresciute (come del resto

per altri accertamenti) dal divario di tempo, spesso molto grande,

tra il momento in cui la perizia viene compiuta e il momento -

determinante ai fini di stabilire l'imputabilità, la

semi-imputabilità o la non imputabilità del soggetto - nel quale il

fatto fu commesso (cfr. art. 85 del codice penale). Infine si può

riconoscere che la stessa eliminazione vuoi dell'art. 94 vuoi

dell'art. 95, postulata in via di illegittimità costituzionale dalle

ordinanze del giudice rimettente, potrebbe forse non produrre vistose

lacune nell'ordinamento, sia in considerazione dei limiti molto

modesti in cui può essere concretamente ridotto l'aumento di pena,

tuttavia obbligatorio, previsto dall'art. 94 (di cui si auspica

peraltro da alcuni autori la soppressione per l'eccessiva severità

dalla quale è ispirato e la cui previsione non è stata ripetuta in

alcuno dei recenti progetti di codice penale), sia in considerazione

della riconducibilità dell'intossicazione cronica, ove dia luogo ad

un effettivo vizio totale o vizio parziale di mente, alle

disposizioni oggi dettate dagli artt. 88 e 89.

Ciononostante il sistema oggi vigente in materia di imputabilità e

semiimputabilità dell'alcooldipendente e del tossicodipendente non

presenta il carattere di palese irragionevolezza ipotizzato dal

giudice rimettente.

6. - Non può infatti negarsi che, ad onta delle incertezze

espresse nella dottrina medico-legale e delle richieste di

innovazioni legislative fortemente presenti nella dottrina

penalistica, la giurisprudenza ordinaria, segnatamente la

giurisprudenza di legittimità, si è attestata da alcuni decenni e

senza apprezzabili divergenze su una interpretazione che si presenta

con caratteri di certezza e di uniformità nella identificazione dei

requisiti della cronica intossicazione da alcool o da sostanze

stupefacenti. Secondo tale giurisprudenza, per potersi correttamente

invocare lo stato di intossicazione cronica occorre una alterazione

non transitoria dell'equilibrio biochimico del soggetto tale da

determinare un vero e proprio stato patologico psicofisico

dell'imputato e, dunque, una corrispondente e non transitoria

alterazione dei processi intellettivi e volitivi. Ciò significa che

l'accertamento dell'imputabilità vien fatto ruotare in ogni caso

attorno ad un concetto di "infermità" necessariamente riconducibile,

sul piano gnoseologico, ai mutevoli contributi dell'esperienza

clinica, cercando in tal modo di dissolvere proprio quei rischi di

aperta contraddizione tra scienza e norma sui quali il giudice a quo

ha fondato le proprie censure.

7. - D'altra parte non saprebbe negarsi che gli artt. 94 e 95 del

codice penale sono inseriti in modo organico - e indubbiamente

coerente nel proprio interno - in un sistema completo, quale è

quello che il codice penale del 1930 ritenne di dover istituire per

l'affermazione od esclusione dell'imputabilità penale dei soggetti

che abbiano commesso il reato in stato di ubriachezza o sotto

l'azione di sostanze stupefacenti. Tale sistema è notoriamente

ispirato a intenti di prevenzione generale improntati a grande

rigore. Il suo nucleo primario, rappresentato dagli artt. 92, primo

comma, e 93, che parificano i reati commessi in stato di ubriachezza

o sotto l'azione di sostanze stupefacenti ai reati commessi in stato

di normalità, eliminando le diminuzioni di pena previste nel codice

Zanardelli e sottoponendo ad eguale regime penale tanto l'ubriachezza

(o assunzione di sostanze stupefacenti) volontaria quanto quella

meramente colposa, è tuttavia passato indenne proprio sotto il

vaglio della irragionevolezza sin da quando la sua illegittimità

costituzionale fu prospettata a questa Corte da una pluralità di

ordinanze di rimessione (sentenza n. 33 del 1970). Le restanti

disposizioni, tra cui quelle oggi denunciate, sono un corollario di

quel nucleo essenziale e primario. È ovvia infatti la libertà del

legislatore di segnare con una circostanza aggravante - come

nell'art. 94 - il volontario ed abituale riprodursi di quello stato

che è già parificato dall'art. 92 al reato commesso in condizioni

di normalità mentale; ed è d'altra parte opportuno, proprio in

relazione al sistema di rigore instaurato con la sancita irrilevanza

penale dello stato tossico acuto, l'avere espressamente escluso che

una intossicazione cronica, e cioè non più dominabile dal soggetto,

possa dar vita a quella severa parificazione.

Tale è stato del resto uno dei pensieri dominanti nella

preparazione di questa parte del codice penale, come è dato anche

desumere da un passo della relazione ministeriale sul progetto, dove

si legge che "non era possibile, e non sarebbe stato giusto,

applicare all'intossicazione cronica le norme dell'intossicazione

acuta".

8. - A quest'ultimo riguardo una osservazione sembra ancora

necessaria. Le ordinanze del giudice a quo per sottolineare

l'inutilità della disposizione di cui all'art. 95 del codice penale,

ricordano il passo della "Relazione al Re" in cui è detto che "la

disposizione trova la sua ragion d'essere nell'intento di distinguere

l'intossicazione acuta dalla cronica, la quale soltanto è

equiparabile all'infermità mentale: comunque l'articolo ha valore di

interpretazione autentica e, come tale, non può ritenersi

superfluo".

Questa proposizione - che è contenuta anche nella precedente

relazione ministeriale sul progetto del codice penale, dove è

sostenuta da una diffusa argomentazione - pone in rilievo un problema

già più sopra accennato e controverso nella dottrina medico-legale

formatasi in relazione alle disposizioni del codice, se cioè lo

stato definito come "cronica intossicazione" dall'art. 95 debba

essere considerato un vero e proprio vizio di mente (totale o

parziale, a seconda del suo grado). La ricordata giurisprudenza di

legittimità, con il suo insistito richiamo al concetto di

"infermità", sembrerebbe porsi in questa ottica. E tuttavia la

formula usata dalla legge, che si limita a stabilire che "si

applicano le disposizioni contenute negli artt. 88 e 89", farebbe

pensare assai più ad una assimilazione nel trattamento penale (non

imputabilità con totale esclusione della punibilità, o

imputabilità diminuita con attenuazione della pena fino a un terzo)

che non ad una identificazione. Né, per venire ad epoca più vicina,

si può trascurare che nel più importante disegno di nuovo codice

penale degli ultimi anni, nell'elencare i casi di esclusione della

imputabilità (e corrispondentemente di grande diminuzione della

stessa, con conseguente riduzione di pena) è previsto quello in cui

il soggetto "era, per infermità o per altra anomalia o per cronica

intossicazione da alcool ovvero da sostanze stupefacenti, in tale

stato di mente da escludere la capacità di intendere o di volere".

Dove, dunque, alla cronica intossicazione da alcool o da sostanze

stupefacenti si fa ancora uno spazio autonomo, non identificandola

necessariamente con l'infermità (o semi-infermità) mentale, ma ad

esse parificandola sotto il segno dell'assenza o della diminuzione

della imputabilità, e dunque della colpevolezza.

Ed è proprio in questa opportunità di riaffermare anche nei casi

in esame - a prescindere da ogni legittima discussione scientifica

sulla esatta nozione dell'infermità mentale e del ricorso che a

questa nozione ritiene di fare la giurisprudenza ordinaria - il

superiore valore del principio di colpevolezza che deve individuarsi

la non irragionevolezza della disposizione di cui all'art. 95 del

codice penale.

È infatti, in ultima analisi, il riferimento alla colpevolezza o

meno del soggetto quello che deve permettere di distinguere, dal

punto di vista della volontà del legislatore e per le conseguenze

dalla legge previste, la intossicazione acuta da quella cronica:

colpevole quella acuta, sia pure dandosi spazio a tutti i trattamenti

di recupero e agli altri provvedimenti ritenuti adeguati sul piano

dell'applicazione e dell'esecuzione delle pene; incolpevole, o meno

colpevole, quella cronica, sia pure attraverso il passaggio,

nell'ipotesi della pena soltanto diminuita, per la discussa e

discutibile figura della semi-imputabilità.

9. - Così pure, è facendo riferimento al principio di

colpevolezza che il giudice deve porsi in grado di risolvere i

problemi che si presentano nella concreta applicazione dell'art. 95

del codice penale, facendo applicazione, nel dubbio, proprio delle

regole di giudizio espressamente stabilite nei commi 2 e 3

(quest'ultimo comma ritenuto in astratto dalle ordinanze del giudice

rimettente riferibile anche alle cause di non imputabilità)

dell'art. 530 del codice di procedura penale.

Sotto questo profilo una motivazione della sentenza è non solo

possibile ma doverosa, anche a prescindere dal pur rilevante parere

eventualmente espresso, sia sull'imputabilità che sulla

pericolosità sociale, dal perito o dai periti.

La motivazione delle sentenze essendo dunque, nei casi come quelli

prospettati dalle ordinanze di rimessione, tutt'altro che

impossibile, la questione di incostituzionalità sollevata anche in

riferimento all'art. 111 della Costituzione deve ritenersi non

fondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 94 e 95 del codice penale,

sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dal

pretore di Ancona, sezione distaccata di Fabriano, con le ordinanze

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:114 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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