Corte costituzionale

Sentenza n. 49/1989

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 16/02/1989 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma

terzo, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni

cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità

civile dei magistrati); 2, comma secondo, n. 3, della legge 7 maggio

1981, n. 180 (Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace)

e 90 del codice penale militare di pace, promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 27 aprile 1988 dal Tribunale militare di

Padova nel procedimento penale a carico di Bianchi Enrico, iscritta

al n. 334 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 31, prima serie speciale, dell'anno

1988;

2) ordinanza emessa il 27 aprile 1988 dal Tribunale militare di

Padova nel procedimento penale a carico di Barracco Francesco,

iscritta al n. 335 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31, prima serie speciale,

dell'anno 1988;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 29 novembre 1988 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio Zagari per il Presidente del

Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale militare di Padova, con ordinanza 27 aprile 1988

(R.O. n. 334 del 1988), ha sollevato questioni di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 101 e 108 della

Costituzione, degli artt. 7, terzo comma, della legge 13 aprile 1988,

n. 117 e 2, secondo comma, n. 3, della legge 7 maggio 1981, n. 180.

Le questioni sono state proposte nel corso di un procedimento

penale avente ad oggetto il reato di diserzione ed il giudice

rimettente le ha ritenute rilevanti, affermando che la normativa

sulla responsabilità dei giudici influisce sulle loro decisioni e,

quindi, sul giudizio a quo.

L'art. 7, comma terzo, della legge n. 117 del 1988 dispone che "i

cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare organi

giudiziari collegiali rispondono in caso di dolo e nei casi di colpa

grave di cui all'art. 2, comma terzo, lett. b e c (affermazione,

determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza

è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento; negazione

determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza

risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento). Tale norma,

secondo il giudice a quo, si applica, fra l'altro, anche ai

componenti laici dei tribunali militari, e cioè agli ufficiali ai

quali, con estrazione a sorte, vengono conferite le funzioni di

giudice.

Lo stesso art. 7 prevede che i giudici conciliatori e i giudici

popolari rispondano soltanto in caso di dolo.

Nell'ordinanza di rimessione si dubita della costituzionalità

della norma, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sotto il

profilo della ingiustificata differenza di trattamento tra giudici

non togati, essendo essi tutti accomunati dalla caratteristica di

essere sforniti di specifica competenza nelle discipline giuridiche.

Secondo il giudice a quo sarebbe, in particolare, del tutto

irragionevole che il giudice laico del Tribunale militare e della

Corte militare d'Appello, piuttosto che essere assimilato al giudice

popolare, il quale risponde solo a titolo di dolo, sia stato

assimilato a giudici che rispondono anche a titolo di colpa grave.

Infatti, il giudice militare non togato non integra il collegio

militare in qualità di esperto in una determinata disciplina non

giuridica, ma quale esponente dell'istituzione cui appartiene

l'imputato. Si tratterebbe, quindi, di una figura sui generis che,

nonostante la diversità dell'origine storica, presenta delle

analogie con quella del giudice popolare ed a questa dovrebbe essere

assimilata riguardo alla responsabilità. Si sottolinea, al riguardo,

che il conferimento delle funzioni giudiziarie avviene, analogamente

a quanto previsto per i giudici popolari, previa estrazione a sorte,

ma nell'ambito di elenchi alla cui formazione gli interessati non

concorrono in modo alcuno; che l'ufficio è gratuito e di breve

durata; che non è prevista un'anzianità minima e che, di fatto, il

giudice militare non togato finisce con l'essere il più delle volte

un sottotenente di prima nomina.

Nell'ordinanza si dubita pure della legittimità costituzionale

dell'art. 2, comma secondo, della legge 7 maggio 1981, n. 180, in

relazione agli artt. 3, 101 e 108 della Costituzione in quanto, nello

stabilire che il Tribunale militare, oltre che di due magistrati, si

componga anche di un ufficiale, non ha svincolato l'ufficiale dal

potere gerarchico-disciplinare dei superiori. Situazione questa,

aggravata dal venir meno della segretezza del voto in conseguenza

dell'entrata in vigore della legge n. 117 del 1988 e tale da

inficiare l'indipendenza del giudice.

2. - Dinanzi a questa Corte si è costituito, nel giudizio così

promosso, il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che le

questioni siano dichiarate non fondate.

Quanto alla prima di esse, nelle note depositate si osserva che

nella figura del magistrato "laico" che concorre a formare il

tribunale militare sussistono elementi di differenziazione rispetto a

quella del giudice popolare, in quanto "egli è pur sempre un

ufficiale militare con capacità acquisite attraverso uno specifico

corso di studi che lo pongono in condizione di dare al giudizio un

apporto specialistico (diverso da quello che dà il giudice popolare

nel procedimento di assise) soprattutto in ordine alla ricostruzione

della fattispecie e alla sua rispondenza all'ipotesi incriminatrice

prevista dal c.p.m.p.". Sarebbe perciò ragionevole che egli risponda

anche per colpa grave, nelle ipotesi di cui alle lett. b) e c)

dell'art. 2, comma terzo della legge n. 117 del 1988, senza che

ricorra un'ingiustificata disparità di trattamento.

Quanto alla seconda questione, l'Avvocatura Generale dello Stato

sostiene che la previsione costituzionale (art. 103) di una speciale

giurisdizione militare necessariamente comporta, rispetto alla

giurisdizione ordinaria, differenze di rito e ordinamento. Tuttavia

la prestazione dell'ufficio del giudice, da parte dell'ufficiale ad

esso chiamato, non si svolge nell'ambito di uno stato di

subordinazione gerarchica, dovendosi ritenere che egli, nello

svolgimento di tale funzione, sia subordinato solo alla legge.

3. - Questione analoga è stata sollevata dallo stesso Tribunale

militare di Padova con ordinanza 27 aprile 1988 (R.O. n. 335 del

1988), emessa nel corso di un procedimento per furto militare

aggravato, procacciamento di notizie riservate non a scopo di

spionaggio e possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio.

Con tale ordinanza il giudice a quo ha sollevato anche questione

di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27

della Costituzione, dell'art. 90 c.p.m.p., che punisce - tra l'altro

- il possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio.

A sostegno della non manifesta infondatezza della questione, si

premette che il reato previsto dall'art. 90 sussiste solo quando non

ricorra la finalità di spionaggio, poiché l'art. 7 della legge 23

marzo 1956 n. 167 ha introdotto nel c.p.m.p. un art. 89 bis, che

punisce con pene più severe quelle stesse condotte che sono

descritte nell'art. 90 quando siano poste in essere a scopo di

spionaggio. Inoltre esso, punendo condotte preparatorie rispetto ai

reati di procacciamento e di rivelazione non a scopo di spionaggio,

previsti rispettivamente dagli artt. 89 e 91 c.p.m.p., è applicabile

solamente quando dei detti reati di procacciamento e di rivelazione

non sussista l'elemento materiale, né completo, né a titolo di

tentativo.

Secondo il giudice a quo, il trattamento sanzionatorio comminato

per il reato cui si riferisce l'impugnazione sarebbe

irragionevolmente più grave rispetto a quello comminato per i su

detti reati di procacciamento e di rivelazione, comportanti una

diretta lesione del bene giuridico tutelato. Infatti, mentre la

necessaria proporzione è rispettata per le analoghe figure del

codice penale comune (artt. 260 e 256 - 258 c.p.), nel c.p.m.p. le

condotte accomunate nella previsione dell'art. 90, comma primo, sono

punite con la reclusione militare da cinque a dieci anni, pena più

grave che non quella, della reclusione militare da tre a dieci anni,

comminata per il reato contemplato dall'art. 89. Quanto al

trattamento sanzionatorio del reato previsto dall'art. 91, esso è

più severo, consistendo nella reclusione militare da cinque e

ventiquattro anni, ma ugualmente sbilanciato rispetto a quello del

reato de quo a causa dell'uguale misura, cinque anni, del minimo

edittale.

Ancora più sbilanciata sarebbe poi la disciplina in esame,

qualora si aderisca all'interpretazione giurisprudenziale per cui la

disposizione dell'art. 93 c.p.m.p. - applicabile agli artt. 89 e 91

quando la notizia procacciata o rivelata non sia segreta ma

semplicemente riservata - non sarebbe correlabile anche all'art. 90

per configurare nelle varie forme un reato punito con pena

sensibilmente inferiore, nelle ipotesi in cui i disegni, modelli ecc.

siano atti a fornire non già notizie segrete, ma di mero carattere

riservato.

4. - Dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata non

fondata.

Nelle note depositate si osserva in proposito che, secondo

l'opinione unanime della dottrina e della giurisprudenza, con le

fattispecie criminose disciplinate dall'art. 90 c.p.m.p. -

significativamente denominate "spionaggio indiziario" - il

legislatore ha inteso perseguire autonomamente condotte preparatorie

rispetto a quelle di procacciamento o rivelazione di notizie segrete.

L'art. 90 prevede, cioè, reati di mero sospetto o di pericolo

presunto, ma considerata l'estrema rilevanza e delicatezza degli

interessi da proteggere non sarebbe irrazionale che condotte solo

sintomatiche di una presumibile lesione di tali interessi siano

punite più severamente di quelle che effettivamente li ledano. Considerato in diritto

5. - Le due ordinanze del Tribunale militare di Padova

sottopongono all'esame della Corte questioni in parte identiche. I

relativi giudizi vengono quindi riuniti per essere decisi con una

unica sentenza.

6. - La prima questione, comune ad entrambe le ordinanze, concerne

l'art. 7, terzo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117, in base al

quale i componenti laici dei tribunali militari (nella qualità di

"cittadini estranei alla magistratura, che concorrono a formare

organi giudiziari collegiali") rispondono per i danni cagionati

nell'esercizio delle loro funzioni, oltre che in caso di dolo, anche

nei casi di colpa grave di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere

b) e c) (affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un

fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del

procedimento; negazione, determinata da negligenza inescusabile, di

un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del

procedimento).

La norma viene impugnata in riferimento all'art. 3 della

Costituzione perché, prevedendo la responsabilità del componente

laico del tribunale militare anche a titolo di colpa grave, assimila

lo stesso ai giudici esperti anziché ai giudici popolari, i quali

rispondono soltanto a titolo di dolo. Si assume infatti che detto

componente non integra il collegio in qualità di esperto di una

determinata disciplina non giuridica, ma quale esponente della

istituzione cui appartiene l'imputato. Pur essendo una figura sui

generis, esso presenterebbe analogie con la figura del giudice

popolare, al quale dovrebbe essere assimilato quanto alla disciplina

della responsabilità.

7. - La questione è infondata.

La norma impugnata limita la responsabilità dei giudici laici ad

una parte soltanto delle ipotesi in cui viene riconosciuta quella dei

giudici professionali. La limitazione è più ampia, circoscrivendo

la responsabilità alle sole ipotesi di dolo, per i giudici

conciliatori ed i giudici popolari; è più ridotta invece per i

cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare o

formano organi giudiziari collegiali, perché per costoro si può

configurare anche una responsabilità a titolo di colpa nelle già

ricordate ipotesi delle lettere b) e c) dell'articolo 2 della legge.

La Corte ha già statuito, con sentenza 19 gennaio 1989, n. 18,

che le linee generali di questa disciplina risultano tali da non

meritare censure di legittimità. Sebbene si possano prospettare

anche scelte diverse da quelle adottate dal legislatore, come di

fatto se ne sono prospettate nel corso del dibattito parlamentare,

deve riconoscersi che non è privo di ragionevole giustificazione il

prevedere una più circoscritta area di responsabilità per coloro

che non hanno né i compiti, né la specifica professionalità, né

lo status del giudice togato.

Allo stesso modo, e pur qui ammettendo entro certi limiti la

possibilità di differenti scelte, non è privo di ragionevole

giustificazione che all'interno del gruppo dei laici chiamati a

partecipare all'amministrazione della giustizia venga distinta la

posizione dei giudici esperti da quella dei giudici popolari e dei

giudici conciliatori.

I giudici esperti sono infatti chiamati a comporre i collegi, non

a titolo di generica partecipazione popolare, ma in ragione

dell'apporto particolarmente qualificato che possono dare in giudizi

nei quali si riconosce la presenza di aspetti tecnici così rilevanti

da suggerire l'opportunità di creare organi specializzati.

L'attitudine a prestare detto apporto trova fondamento in specifiche

competenze, che risultano talvolta dal possesso di determinati

requisiti culturali (esperti in psicologia, psichiatria, sociologia,

pedagogia, per i tribunali per i minorenni, i tribunali di

sorveglianza, le sezioni specializzate per le tossicodipendenze),

talaltra dalla iscrizione in determinati albi (iscritti negli albi

professionali dei dottori in scienze agrarie, dei periti agrari e dei

geometri, per le sezioni specializzate agrarie), talaltra infine

dalla appartenenza ad un determinato corpo professionale o ad una

determinata amministrazione, appartenenza che lascia presumere una

utile familiarità con le speciali problematiche dei rispettivi

settori (giornalista e pubblicista integranti il tribunale e la corte

d'appello che giudicano, in sede di impugnazione, delle delibere del

Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti; funzionari del Genio

civile integranti il tribunale regionale delle acque pubbliche).

In tutti questi collegi gli esperti, in ragione del possesso di

particolari cognizioni derivanti dalla specifica formazione culturale

e dalla esperienza acquisita, hanno il compito di integrare le

conoscenze prevalentemente tecnico- giuridiche dei giudici

professionali. Essi sono quindi chiamati a dare un apporto di grande

importanza anche per quanto concerne l'esatta ricostruzione dei fatti

sottoposti a giudizio, così per l'aspetto oggettivo come per quello

soggettivo.

Se si ha riguardo al quadro generale della disciplina, non può

certo ritenersi arbitrario che la posizione dell'ufficiale chiamato a

far parte del tribunale sia stata assimilata, quanto alle ipotesi in

cui lo stesso può incorrere nella responsabilità civile, alla

posizione dei giudici esperti presenti nei diversi tipi di organi

specializzati.

Significativi elementi possono trarsi dalle modalità di scelta di

detto componente. Esso viene infatti estratto a sorte soltanto tra

gli ufficiali che prestano servizio nella circoscrizione del

tribunale militare, senza distinzione circa l'arma di appartenenza.

È da escludere, quindi, che possa parlarsi, come si fa

nell'ordinanza di rimessione, di analogia con la figura del giudice

popolare e comunque della caratterizzazione dell'ufficiale membro del

collegio quale esponente della istituzione cui appartiene l'imputato.

Al contrario, la scelta tra i soli ufficiali è indice

dell'intenzione di assicurare al collegio l'apporto di persona dotata

di un buon livello culturale e di quelle cognizioni più ampie e più

complete che vengono dall'inserimento in compiti di maggiore

responsabilità. A sua volta, l'indifferenza circa l'arma di

appartenenza del prescelto rende evidente che il legislatore ha

inteso valorizzare la conoscenza della vita militare nel suo

ordinamento e nella sua organizzazione in termini generali e non già

il sentimento ed il giudizio di coloro che in concreto condividono

l'esperienza della più circoscritta unità territoriale in cui

l'imputato si è trovato a prestare il proprio servizio.

Le particolarità della normativa inducono quindi a ritenere che

l'ufficiale membro del collegio sia chiamato a dare un qualificato

contributo inerente alle peculiarità della vita e

dell'organizzazione militare: contributo consistente nell'aiutare il

collegio a fondare le proprie valutazioni sulla piena conoscenza e la

piena comprensione dei molteplici aspetti del concreto atteggiarsi di

quel settore; delle condizioni che lo caratterizzano e dei problemi

che vi si pongono. Aspetti tutti che non possono non riflettersi

sulla ricostruzione e valutazione degli elementi oggettivi e

soggettivi dei fatti-reato sottoposti al giudizio del tribunale,

anche alla luce di quei valori tipici dell'ordinamento militare che

già la Corte ha ritenuto tali da concorrere a giustificare

l'esistenza della speciale giurisdizione (sentenza 22 luglio 1976, n.

192).

8. - La seconda questione, comune alle due ordinanze, concerne

l'art. 2, comma secondo, della legge 7 maggio 1981, n. 180, nella

parte in cui stabilisce che il tribunale militare si compone, oltre

che di due magistrati militari, anche di un militare non magistrato.

La norma sarebbe in contrasto con gli articoli 3, 101 e 108 della

Costituzione, dato che non introduce alcuna deroga alla soggezione

dell'ufficiale al potere gerarchico-disciplinare dei superiori.

Questa dipendenza - osserva ancora il giudice a quo - poteva,

forse, considerarsi non influente sull'esercizio delle funzioni

giudiziarie quando in nessun caso subiva eccezioni il principio della

segretezza dei voti espressi in camera di consiglio. È divenuta, per

contro, gravemente condizionante nel contesto della normativa

introdotta dalla legge n. 117 del 1988, anche perché i superiori

gerarchici e l'autorità militare in genere sono titolari dell'azione

disciplinare e giudici della responsabilità relativamente agli atti

illeciti posti in essere nell'ambito delle deliberazioni collegiali

del tribunale militare. Sarebbero quindi violati il principio della

dipendenza del giudice soltanto dalla legge e le garanzie di

indipendenza dello stesso (articoli 101, comma secondo, e 108, comma

secondo, della Costituzione).

9. - Le preoccupazioni del giudice rimettente dovrebbero almeno in

parte risultare ridimensionate alla luce di quanto deciso dalla Corte

con la già menzionata sentenza n. 18 del 1989, che ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, primo e secondo comma,

della legge 13 aprile 1988, n. 117, nella parte in cui non prevede la

facoltatività della compilazione del processo verbale concernente la

deliberazione dei provvedimenti collegiali.

È infatti ragionevole prevedere che, per effetto di tale

decisione, nella gran parte dei casi non si prenderà nota alcuna del

voto dei singoli componenti del collegio. Inoltre, non in tutti i

casi di redazione del processo verbale si giungerà al disvelamento

della posizione assunta dai singoli, ma solo quando si agirà in sede

di giudizio per l'accertamento della responsabilità civile.

Risulterà quindi in definitiva marginale quella possibilità di

conoscere il voto dato dal componente militare, sulla quale

principalmente si fondano i timori e le censure del giudice a quo.

Ma vi è di più. La responsabilità disciplinare può certamente

perseguirsi senza le limitazioni previste dall'art. 2 della legge n.

117 del 1988 per la responsabilità civile (cfr. l'art. 9, comma

terzo). La relativa azione va però promossa obbligatoriamente e solo

"per i fatti che hanno dato causa all'azione di risarcimento" (art.

9, comma primo).

Le due previsioni hanno entrambe la funzione di accrescere la

tutela di chi giudica. Con l'obbligatorietà del promovimento

dell'azione disciplinare si intende evitare in radice il pericolo che

il titolare dell'azione possa far uso della discrezionalità

conferitagli in modo tale da esercitare un qualsivoglia

condizionamento nei confronti dei componenti del collegio giudicante.

La subordinazione dell'azione disciplinare a quella di

responsabilità, a sua volta, fa sì che per i fatti connessi

all'esercizio di funzioni giudiziarie operi sempre il "filtro"

costituito dal giudizio di ammissibilità della domanda, regolato

dall'art. 5 della legge n. 117 del 1988. Se si considera che

competente a decidere è il tribunale ordinario e che tra i motivi di

inammissibilità è inclusa la manifesta infondatezza della domanda,

appare evidente che anche l'ufficiale chiamato a far parte del

collegio militare fruisce di una efficace protezione contro il

pericolo che in sede disciplinare si prendano contro di lui

iniziative fondate, invece che su fatti seri rientranti nelle ben

determinate ipotesi dell'art. 2, su arbitrarie valutazioni del

titolare dell'azione in riferimento a decisioni dallo stesso non

condivise.

Se a ciò che si è osservato si aggiunga che il componente

militare viene, come si è visto, prescelto mediante estrazione a

sorte e che egli permane nelle funzioni per soli due mesi, si ha il

quadro complessivo di una normativa nell'ambito della quale il

vincolo gerarchico, pur senza essere escluso espressamente, non ha

alcuna possibilità di operare in modo lesivo dell'indipendenza del

componente laico del tribunale militare.

10. - Con l'ordinanza registrata al n. 335 del 1988, il Tribunale

militare di Padova solleva anche questione di legittimità

costituzionale dell'art. 90 c.p.m.p., che punisce - primo comma, n. 4

- il possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio con la reclusione

da cinque a dieci anni.

È irrazionale - osserva il giudice a quo - che tale reato,

sussistente solo quando non ricorre la finalità di spionaggio, venga

punito più gravemente dei reati di procacciamento e di rivelazione,

sempre non a scopo di spionaggio, previsti rispettivamente dagli

articoli 89 e 91 dello stesso codice, comportanti una diretta lesione

del bene giuridico tutelato, a confronto dei quali l'impugnato art.

90 contempla condotte meramente preparatorie. Sarebbero quindi

violati gli artt. 3 e 97 della Costituzione.

11. - La questione è fondata.

La Corte ha più volte affermato, anche con specifico riguardo a

norme contenute nel c.p.m.p., che le valutazioni relative alla

proporzione tra la pena prevista ed il fatto contemplato rientrano

nell'ambito del potere discrezionale del legislatore, il cui

esercizio può tuttavia essere censurato sotto il profilo della

legittimità costituzionale nei casi in cui non sia stato rispettato

il criterio di ragionevolezza, di modo che la sanzione comminata

risulti irrazionale ed arbitraria (cfr. le sentenze 5 maggio 1979, n.

26; 8 maggio 1980, n. 72; 20 maggio 1982, n. 103).

Nel caso di specie, il giudizio di irrazionalità consegue al

raffronto della norma impugnata con l'art. 89, che punisce con la

reclusione da tre a dieci anni il procacciamento di notizie segrete,

non a scopo di spionaggio, e con l'art. 91, che punisce con la

reclusione non inferiore a cinque anni la rivelazione di notizie

segrete, compiuta sempre non a scopo di spionaggio.

Bisogna infatti considerare che l'art. 89- bis, introdotto nel

codice dall'art. 7 della legge 23 marzo 1956, n. 167, sanziona con

pene più gravi condotte analoghe a quelle punite dall'impugnato art.

90, primo comma. Differenzia le fattispecie (a parte l'estensione

delle previsioni dell'art. 89- bis al militare in congedo illimitato,

secondo quanto disposto dall'art. 1 della menzionata legge n. 167 del

1956, che ha sostituito l'art. 7 c.p.m.p.) la sussistenza o no dello

scopo di spionaggio, espressamente richiesto per le fattispecie

contemplate nell'art. 89- bis.

Pertanto, devono essere punite a norma dell'art. 90, primo comma,

soltanto le condotte poste in essere senza finalità di spionaggio,

esattamente come avviene per le fattispecie previste dall'art. 89 e

dall'art. 91.

Così stando le cose, è del tutto arbitrario che il possesso

ingiustificato di mezzi di spionaggio, previsto dall'art. 90, comma

primo, n. 4, venga punito con la reclusione da cinque a dieci anni,

mentre con la meno grave sanzione della reclusione da tre a dieci

anni viene punito il procacciamento di notizie segrete, fatto che

costituisce un comportamento più lesivo dei beni protetti dalle

norme rispetto al mero possesso dei mezzi.

L'irrazionalità del trattamento sanzionatorio è confermata dal

confronto con l'art. 91, il quale punisce il comportamento nettamente

più grave del militare che rivela notizie segrete con una pena che

è superiore nel massimo, ma ingiustificatamente uguale nel minimo a

quella prevista dall'art. 90, primo comma.

Le riportate considerazioni trovano del resto conforto, come

esattamente è rilevato nell'ordinanza del giudice a quo, nella

proporzione che invece esiste tra le corrispondenti previsioni del

codice penale e segnatamente tra l'art. 260 e l'art. 256. L'art. 260

punisce infatti con la reclusione da uno a cinque anni chi è colto

nel possesso ingiustificato di documenti o di qualsiasi altra cosa

atta a fornire le notizie indicate nell'art. 256, mentre l'art. 256,

primo comma, punisce con la reclusione da tre a dieci anni chi si

procura notizie che devono rimanere segrete e l'art. 256, terzo

comma, con la reclusione da due a otto anni chi si procura notizie di

cui l'Autorità competente ha vietato la divulgazione.

La declaratoria d'illegittimità dell'art. 90, primo comma, n. 4

c.p.m.p. non determina affatto la depenalizzazione delle fattispecie

ivi contemplate. Per colmare transitoriamente la lacuna, nell'attesa

di un intervento razionalizzatore del legislatore, vale la norma

penale comune di cui al ricordato art. 260, n. 3, del codice penale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 90, primo

comma, n.4, del codice penale militare di pace, nella parte in cui

punisce i fatti previsti dal n. 4 dello stesso comma con la

reclusione da cinque a dieci anni;

b) dichiara non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 7, terzo comma, della legge 13 aprile 1988,

n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle

funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati),

sollevata con le ordinanze in epigrafe in riferimento all'art. 3

della Costituzione;

c) dichiara non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2, comma secondo, n. 3, della legge 7 maggio

1981, n. 180 (Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di

pace), sollevata con le ordinanze in epigrafe in riferimento agli

artt. 3, 101 e 108 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:49 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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