Corte costituzionale

Sentenza n. 97/1998

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 06/04/1998 · relatore Francesco Guizzi

Norme in gioco

dichiarata illegittima

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 90, secondo

comma del codice penale militare di pace, promosso con ordinanza

emessa l'11 febbraio 1997 dal Tribunale militare di Padova nel

procedimento penale a carico di Primitivo Lorenzo, iscritta al n. 253

del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1997 il giudice

relatore Francesco Guizzi;

Motivazione

Ritenuto in fatto Nel corso di un procedimento penale a carico di un imputato dei

reati di forzata consegna e introduzione clandestina in luoghi

militari, in concorso formale (artt. 81 del codice penale, 140 e 90,

secondo comma, del codice penale militare di pace), il Tribunale

militare di Padova ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale del predetto

art. 90, secondo comma.

Osserva il Tribunale che all'imputato si contesta il reato di cui

all'art. 90, secondo comma, testé menzionato, il quale si perfeziona

"per il solo fatto" di introdursi clandestinamente, o con inganno, in

quei luoghi in cui è vietato l'accesso nell'interesse militare dello

Stato. Per tale reato, prosegue il rimettente, è prevista la pena

della reclusione militare da due a cinque anni, mentre - a seguito

delle sentenze della Corte costituzionale n. 49 del 1989 e n. 298 del

1995 - si commina una pena meno grave qualora l'introduzione

fraudolenta o clandestina nei luoghi militari si verifichi allo scopo

di commettere reati contro la difesa militare: onde la violazione del

principio contenuto nell'art. 3 della Costituzione. Considerato in diritto

1. - Viene all'esame della Corte la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 90, secondo comma, del codice penale

militare di pace, nella parte in cui prevede, con lesione dell'art. 3

della Costituzione, la pena della reclusione militare da due a cinque

anni per la mera introduzione clandestina o fraudolenta in luoghi

militari. Pena, ad avviso del giudice a quo, di gran lunga più grave

della reclusione da uno a cinque anni che, a seguito delle sentenze

costituzionali n. 49 del 1989 e n. 298 del 1995, l'art. 90 commina,

al primo comma, per l'introduzione in luoghi militari allo scopo di

commettere reati contro la difesa militare. Sì che ancora in attesa

d'un intervento organico del legislatore, invocato con la sentenza n.

49, si pone ora nella sua ineludibilità - conclude il rimettente -

il problema della razionalizzazione del codice penale militare di

pace circa l'entità della pena prevista nel più volte menzionato

art. 90, secondo comma.

2. - La questione è fondata.

Palese è la disparità di trattamento edittale determinatasi a

seguito delle citate sentenze n. 49 e n. 298 fra l'ipotesi

disciplinata dal secondo comma dell'articolo denunciato (pena da due

a cinque anni) e quelle previste dal primo comma, alle quali, appunto

in forza delle sentenze richiamate, si applica la pena stabilita

dall'art. 260, primo comma, n. 1, del codice penale per chiunque si

introduca clandestinamente, o con inganno, in luoghi o zone di terra,

di acqua o di aria in cui è vietato l'accesso nell'interesse

militare dello Stato (pena da uno a cinque anni). Tanto più che una

delle ipotesi contenute nel primo comma, quella di cui al n. 2, oggi

meno gravemente punita, riguarda una fattispecie i cui elementi

costitutivi sono gli stessi previsti dal secondo comma (introduzione

clandestina o con inganno nei luoghi vietati), qualificati però dal

fine di compiere altre attività vietate, come eseguire disegni,

fotografie o altre rilevazioni.

Tale disparità impone, dunque, la declaratoria di illegittimità

costituzionale dell'art. 90, secondo comma, in esame.

Potendo l'equiparazione dei trattamenti sanzionatori avvenire solo

all'interno delle previsioni compiute dal legislatore, questa Corte

non può certo estendere il proprio intervento sul secondo comma

dell'art 90 sino a ristabilire il rapporto di proporzione

originariamente esistente fra le pene previste dal primo e secondo

comma, e cioè ripristinare il rapporto di uno a due, con riferimento

al massimo, e di uno a due e mezzo con riferimento al minimo

edittale. Sì che, in attesa dell'auspicata riforma legislativa,

soluzione obbligata per il secondo comma, quanto al minimo della

pena, non può non essere quella stessa già seguita nelle precedenti

pronunce per le ipotesi del primo comma, in corrispondenza alla pena

minima statuita per la fattispecie incriminatrice contenuta nell'art.

260, primo comma, n. 1, del codice penale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 90, secondo

comma, del codice penale militare di pace, nella parte in cui prevede

la pena della reclusione da due a cinque anni, anziché da uno a

cinque anni.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:97 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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