Art. 76 c.p. — Pene concorrenti considerate come pena unica ovvero come pene distinte

[1]Salvo che la legge stabilisca altrimenti, le pene della stessa specie concorrenti a norma dell'articolo 73 si considerano come pena unica per ogni effetto giuridico.

[2]Le pene di specie diversa concorrenti a norma degli articoli 74 e 75 si considerano egualmente, per ogni effetto giuridico, come pena unica della specie piu' grave. Nondimeno si considerano come pene distinte, agli effetti della loro esecuzione, dell'applicazione delle misure di sicurezza e in ogni altro caso stabilito dalla legge.

[3]Se una pena pecuniaria concorre con un'altra pena di specie diversa, le pene si considerano distinte per qualsiasi effetto giuridico.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 386/1989

    Illegittimità dichiarata
    11 luglio 1989

    Il principio della "pena unica" dipendente dal concorso di pene della stessa specie, non è inderogabile, sia per l'espressa salvezza di "ogni diversa disposizione di legge", contenuta nell'art. 76 cod. pen., sia per l'implicita osservanza che va data, comunque, ai principi costituzionali; esso non ha 'ex sé nulla d'irrazionale o di discriminatorio, ed eventuali violazioni del principio di eguaglianza o della funzione risocializzante della pena vanno riferite, semmai, all'eventuale assenza di disposizioni particolari per singole situazioni applicative. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3, 13, 27, 101 e 104 Cost., della questione di legittimità costituzionale degli artt.73 e 76 cod. pen.).

    Art. 47 Ordinamento penitenziario · Art. 11 Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta' · Art. 51-bis Ordinamento penitenziario · Art. 15 Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art76 · fonte del testo

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