Corte costituzionale

Sentenza n. 115/1964

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/12/1964 · relatore Biagio Petrocelli

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 72 del Codice

penale, promosso con ordinanza emessa il 24 gennaio 1964 dalla Corte di

assise di appello di Milano nel procedimento penale a carico di Croce

Faustino, iscritta al n. 31 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 67 del 14 marzo 1964.

Udita nella camera di consiglio del 22 ottobre 1964 la relazione

del Giudice Biagio Petrocelli.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento penale davanti alla Corte di assise di

appello di Milano a carico di Croce Faustino, condannato in primo grado

all'ergastolo e all'isolamento diurno per una durata non inferiore a un

anno perché ritenuto colpevole di omicidio e rapina aggravati oltre

che di altri reati minori, i difensori dell'imputato hanno sollevato

questione di legittimità costituzionale degli artt. 22 e 72 del Codice

penale in riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione.

Secondo la difesa, le due norme impugnate sarebbero in contrasto

con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione, in quanto sia

l'ergastolo che l'isolamento diurno, per la loro natura e per le

modalità della loro esecuzione, non consentirebbero la rieducazione

del condannato e si risolverebbero in trattamenti contrari al senso di

umanità.

La Corte, con ordinanza del 24 gennaio 1964, mentre ha dichiarato

manifestamente infondata la questione relativa all'ergastolo, ha

ritenuto non manifestamente infondata la questione relativa

all'isolamento diurno. Ha pertanto sospeso il giudizio e rimesso gli

atti alla Corte costituzionale.

L'ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, n. 67 del 14 marzo 1964.

Poiché non vi è stata costituzione di parti, la questione è

stata trattata nella camera di consiglio del 22 ottobre 1964. Considerato in diritto :

La Corte osserva che l'isolamento diurno del condannato all'ergastolo,

per la funzione cui adempie secondo il diritto vigente, per i limiti e

le modalità attuali della sua applicazione, non può ritenersi misura

contraria al senso di umanità.

È da ricordare innanzi tutto che, nel sistema del vigente Codice

penale, l'isolamento diurno opera unicamente come sanzione per i

delitti commessi in concorso con quello punito con l'ergastolo: delitti

per i quali la pena per ciascuno stabilita (ergastolo o pena detentiva

temporanea) non sarebbe applicabile, in quanto il delitto col quale

essi concorrono già importa la pena dell'ergastolo. Questa riduzione

alla sola funzione di sanzione per i reati concorrenti segna un netto

distacco rispetto alla corrispondente misura del Codice del 1889.

Questo Codice, infatti, sotto la denominazione di segregazione

cellulare continua, prevedeva l'isolamento, oltre che come autonoma

sanzione per i casi di concorso di reati (art. 84), anche come

contenuto e modalità di esecuzione della pena dell'ergastolo,

sottoponendo il condannato all'ergastolo, solo perché tale, alla

segregazione cellulare continua per la durata di ben sette anni (art.

12): durissimo trattamento di rigore che fu soppresso dal Codice

vigente.

Bisogna riconoscere, in secondo luogo, che anche come sanzione per

i reati concorrenti l'isolamento diurno è attualmente disposto in

misura tale, e regolato da tali condizioni, da rendere anche per questo

verso non fondato, per la norma impugnata, l'addebito di contrasto col

senso di umanità. A tal proposito occorre tenere ben presente l'art.

72, così come risulta a seguito delle modificazioni apportatevi dalla

legge 25 novembre 1962, n. 1634. A chi si rende colpevole di più

delitti, ciascuno dei quali importa la pena dell'ergastolo, si applica

detta pena, con l'aggiunta dell'isolamento diurno, la cui durata è

prevista per un massimo di tre anni e per un minimo che scende a tre

mesi. Ne consegue che unica sanzione per i delitti concorrenti, quando

anch'essi siano punibili con l'ergastolo, resta soltanto l'isolamento

diurno nella misura predetta.

Se poi col delitto che importa l'ergastolo concorrono uno o più

delitti punibili con pene detentive temporanee, l'isolamento diurno va

da due a diciotto mesi, ma è applicabile solo nel caso che i delitti

concorrenti importino pene detentive temporanee per una durata

complessiva superiore a cinque anni.

Si deve infine rilevare che l'afflittività che è propria della

misura isolatrice in questione, per effetto delle modificazioni

apportate dall'art. 2 della citata legge 25 novembre 1962, è stata

ancora più sensibilmente ridotta, in quanto l'ergastolano, anche se

condannato all'isolamento, partecipa all'attività lavorativa.

Appare evidente pertanto, da questa ed altre recenti disposizioni

(eliminazione del limite dei tre anni per l'ammissibilità

dell'ergastolano al lavoro all'aperto, possibilità della liberazione

condizionale anche per il condannato all'ergastolo, ecc.), che le leggi

penali vanno ispirandosi sempre più ai criteri di umanità riaffermati

dalla nostra Costituzione. È una viva esigenza della coscienza sociale

che un tale indirizzo, nel quadro di una efficiente difesa sociale

contro il delitto, trovi sempre più civili e illuminate applicazioni.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 72 del Codice penale in riferimento all'art. 27, terzo comma,

della Costituzione, sollevata dalla Corte di assise di appello di

Milano con ordinanza del 24 gennaio 1964.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1964:115 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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