Il decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, recante disposizioni penali per il controllo delle armi, e' ratificato, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98, ed avra' efficacia, dalla entrata in vigore della presente legge fino ai 30 giugno 1949, con le seguenti modificazioni: All'art. 1, primo comma, dopo le parole: o parti di armi, aggiungere le parole: atte all'impiego. All'art. 2, dopo le parole: o parti di esse, aggiungere le parole: atte all'impiego. L'art. 3 e' soppresso. All'art. 4, dopo le parole: le parti di esse, aggiungere le parole: atte all'impiego; dopo le parole: gli aggressivi chimici, aggiungere le parole: o altri congegni micidiali, e dopo le parole: da lui detenuti, aggiungere le parole: legittimamente sino al momento dell'emanazione dell'ordine. All'art. 5, secondo comma, dopo le parole: una parte dell'arma medesima, aggiungere le parole: atte all'impiego. All'art. 6, primo comma, alle parole: da un terzo alla meta', sostituire le parole: fino ad un terzo. Allo stesso articolo, aggiungere il comma seguente: "Le pene stabilite negli articoli precedenti possono essere diminuite quando si tratti di una singola arma o di piccole quantita' di munizioni, esplosivi o aggressivi chimici; e quando, per la qualita' dell'arma, delle munizioni, esplosivi o aggressivi, il fatto debba ritenersi di lieve entita'". L'art. 8 e' sostituito col seguente: "Non e' punibile chi, prima dell'accertamento del reato ed in ogni caso non oltre quindici giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, ottempera all'obbligo della denuncia o della consegna precedentemente non osservato". L'art. 9 e' sostituito col seguente: "Sino al 30 giugno 1949 non si applicano le disposizioni degli articoli 420, 695, primo comma, 698 e 699 del Codice penale e le altre norme incompatibili con quelle della presente legge". L'art. 10 e' soppresso. Le disposizioni piu' favorevoli della presente legge si applicano anche ai fatti commessi sotto l'imperio del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile. Il Governo e' autorizzato a pubblicare in testo unico le disposizioni della presente legge e del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100. La presente legge entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Testo vigente dal 27 luglio 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1948-07-23;970~artunico · fonte del testo

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