Corte costituzionale

Sentenza n. 242/1982

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/12/1982 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10, 12 e

14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la

criminalità), in relazione agli artt. 2 e 4 della legge 2 ottobre

1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle armi), ed all'art.

699 del codice penale (Porto abusivo di armi), promosso con ordinanza

emessa il 24 novembre 1975 dal Tribunale di Varese, nel procedimento

penale a carico di Canale Remiro Bruno, iscritta al n. 265 del registro

ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 145 del 3 giugno 1976.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 novembre 1982 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento penale a carico di Canale Remiro Bruno,

imputato del reato di cui agli artt. 81 c.p., 14 legge 14 ottobre 1974,

n. 497, e 2 legge 18 aprile 1975, n. 110, per avere, in esecuzione di

un medesimo disegno criminoso, detenuto illegalmente e portato nella

propria autovettura una pistola lanciarazzi, il Tribunale di Varese ha

sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale degli artt. 14, 12 e 10 della legge 14

ottobre 1974, n. 497, correlati agli artt. 2 e 4 della legge 2 ottobre

1967, n. 895, ed all'art. 699 c.p., nella parte in cui tali norme

puniscono come semplice contravvenzione il porto di arma comune da

sparo, fuori della propria abitazione ed in luoghi diversi da quelli

pubblici o aperti al pubblico e come delitto, invece, la mera

detenzione della predetta arma.

Secondo il giudice a quo, la "nuova disciplina" che equipara, ad

eccezione della misura della pena, le armi comuni da sparo a quelle da

guerra (art. 14 legge n. 497 del 1974) riguarderebbe unicamente le

ipotesi di porto in luogo pubblico o aperto al pubblico; viceversa, il

porto fuori della propria abitazione, ma "come, nella specie, in luogo

esposto al pubblico", quale è una autovettura, rimarrebbe disciplinato

dalla norma dell'art. 699 c.p. che contempla una fattispecie

semplicemente contravvenzionale.

D'altro canto, poiché nella fattispecie concreta la mera

detenzione dell'arma appare assorbita nel porto della stessa arma, ne

deriverebbe che un reato indubbiamente più grave come il porto fuori

della propria abitazione, anche se in luoghi non pubblici né aperti al

pubblico, verrebbe punito come semplice contravvenzione, mentre la

detenzione in esso assorbita viene ad essere punita come un grave

delitto.

Tutto ciò si sostanzierebbe in una grave lesione del principio di

eguaglianza, in quanto colui che porta un'arma comune da sparo fuori

della propria abitazione in luoghi diversi da quelli pubblici o aperti

al pubblico, sussistendo le condizioni per l'assorbimento della

detenzione nel porto, viene punito come semplice contravventore, mentre

chi detenga, senza portarla, un'arma del medesimo tipo viene punito

come autore di un grave delitto: una disparità di trattamento non

giustificata da una diversità di situazioni giuridiche, posto che lo

stesso legislatore considera il porto delitto ben più grave della

detenzione nel caso che esso avvenga in luogo pubblico o aperto al

pubblico.

L'ordinanza, ritualmente comunicata e notificata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 3 giugno 1976.

È intervenuta avanti a questa Corte la Presidenza del Consiglio

dei ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello

Stato, ed ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata.

Deduce in primo luogo l'Avvocatura che la nozione di "luogo esposto

al pubblico" è stata elaborata con esclusivo riguardo al reato di atti

osceni di cui all'art. 527 c.p.: pertanto, il legislatore, quando, con

l'art. 14 della legge n. 497 del 1974, si è riferito ai luoghi

pubblici o aperti al pubblico, "ha inteso chiaramente, in applicazione

del principio generale di specialità, punire in modo differenziato e

notevolmente più pesante tutte le ipotesi di porto abusivo di armi

comuni da sparo in luogo pubblico o aperto al pubblico, configurabili

in precedenza nell'ambito della previsione di cui all'art. 699 c.p.".

Ne consegue che il porto d'arma, quando ci si avvalga di

un'autovettura come strumento di trasporto, è porto in luogo pubblico

o aperto al pubblico a seconda di dove circoli l'autovettura stessa, la

quale funge perciò da mezzo nella commissione del delitto, che in

tanto sussiste in quanto sia pubblico o aperto al pubblico il luogo in

cui la circolazione (e, quindi, il porto dell'arma) avviene.

In secondo luogo, anche ad accogliere l'orientamento

giurisprudenziale secondo cui il reato di porto assorbe quello di

detenzione (del che è fortemente da dubitare, trattandosi di condotte

cronologicamente coesistenti, ma a contenuto materiale chiaramente

differenziato), tale assorbimento si potrebbe determinare, tutt'al

più, tra l'art. 699 e l'art. 697 c.p., e non anche tra l'art. 699 c.p.

e l'art. 10 della legge n. 497 del 1974: sarebbe "contro ogni canone

di corretta soluzione di un preteso problema di concorso apparente di

norme" far assorbire "un'ipotesi criminosa più grave in un'ipotesi

criminosa meno grave". Considerato in diritto :

1. - Il Tribunale di Varese dubita che il combinato disposto "degli

artt. 14, 12 e 10 legge 14 ottobre 1974, n. 497, in relazione agli

artt. 2 e 4 legge 2 ottobre 1967, n. 895, ed all'art. 699 c.p., nella

parte in cui punisce come semplice contravvenzione il porto di arma

comune da sparo, fuori della propria abitazione ed in luoghi diversi da

quelli pubblici o aperti al pubblico, e come delitto la mera

detenzione", sia in contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Più

precisamente, il fatto che la detenzione illegale di un'arma comune da

sparo integri sempre l'ipotesi delittuosa di cui agli artt. 14 e 10

legge 14 ottobre 1974, n. 497, in relazione all'art. 2 legge 2 ottobre

1967, n. 895, mentre il porto illegale di un'arma comune da sparo

integrerebbe l'ipotesi delittuosa di cui agli artt. 14 e 12 legge 14

ottobre 1974, n. 497, in relazione all'art. 4 legge 2 ottobre 1967, n.

895, soltanto quando tale porto avvenga in luogo pubblico o aperto al

pubblico (limitandosi a dar vita all'ipotesi contravvenzionale di cui

all'art. 699 c.p. allorché, invece, esso avvenga fuori della propria

abitazione in luoghi diversi da quelli pubblici o aperti al pubblico),

si tradurrebbe, ad avviso del giudice a quo, in una disparità di

trattamento non ragionevolmente giustificabile. E ciò non solo e non

tanto perché il porto illegale di un'arma fuori della propria

abitazione, anche se in luoghi non pubblici né aperti al pubblico,

sarebbe "un reato indubbiamente più grave" della semplice detenzione,

come dimostra lo stesso legislatore con il "considerare il porto ben

più grave reato della detenzione tanto da averlo trasformato in

delitto nel caso che esso avvenga in luogo pubblico o aperto al

pubblico"; quanto e soprattutto perché "nella fattispecie che ne

occupa" il porto abusivo "appare assorbente rispetto alla mera

detenzione", con la conseguenza che quest'ultima, se venisse ravvisata

di per sé sola, risulterebbe punita più gravemente della detenzione

"assorbita" nel porto al di fuori della propria abitazione, in luoghi

non pubblici né aperti al pubblico, dell'arma indebitamente detenuta.

2. - Il riferimento dell'ordinanza di rimessione alla "fattispecie

che ne occupa", utilizzato per motivare la prospettazione della

questione in esame, impone un'attenta analisi della fattispecie

concreta, ai fini appunto dell'esatta individuazione dei termini della

questione dedotta, oltreché, ovviamente, in ordine alla sua rilevanza.

Tale analisi permette di evidenziare, innanzi tutto, che la tesi

dell'"assorbimento" della detenzione illegale da parte del porto

illegale, propugnata dalla stessa ordinanza nei sensi già ricordati,

trova il suo punto d'avvio nell'esistenza di un'accusa contestata

mediante addebito all'imputato sia del fatto della detenzione illegale

sia del fatto del porto illegale, pur uniti dal vincolo della

continuazione (art. 81 c.p.): una imputazione, cioè, la cui duplicità

di contenuto il giudice a quo sembra ritenere non configurabile nella

specie, invocando al riguardo l'insegnamento della Corte di cassazione.

Ma, prima ancora di verificare, ammesso che ciò occorra, quale sia

l'effettivo atteggiarsi dei rapporti tra detenzione e porto abusivi

nella giurisprudenza della Corte di cassazione, un'ulteriore analisi si

rende comunque necessaria, data l'influenza che sulla soluzione dei

problemi coinvolgenti le articolate tematiche del concorso di norme e

del concorso di reati non possono non avere le modalità del singolo

caso concreto: il che è tanto più vero quando viene in gioco

l'intricata materia della legislazione sulle armi, con il susseguirsi

ed incrociarsi delle sue leggi speciali, con le varie tipologie degli

strumenti offensivi, con la molteplicità delle ipotesi diversamente

combinabili.

Da questa più approfondita, indispensabile, analisi della

"fattispecie che ne occupa" emerge, fra l'altro, che oggetto della

detenzione e del porto abusivo è qui una pistola lanciarazzi completa

anche di caricatore, un'arma considerata da sparo ai sensi dell'art. 2,

terzo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110, norma pure essa richiamata

nel capo d'imputazione, e che il porto di tale arma "fuori della

propria abitazione" è avvenuto "in luogo esposto al pubblico" e, più

in particolare, "a bordo della propria autovettura".

La questione sottoposta al vaglio della Corte va, quindi,

ridimensionata, anche ai fini della rilevanza, nel senso che il

combinato disposto eventualmente in contrasto con l'art. 3 Cost.

dev'essere inteso con riferimento non ad un generico porto illegale di

un'arma comune da sparo "fuori della propria abitazione" in qualsiasi

luogo diverso "da quelli pubblici o aperti al pubblico", bensì al

porto di un'arma comune da sparo in quel particolare luogo esposto al

pubblico che è un'autovettura: la situazione, appunto, dalla quale ha

preso le mosse ed alla quale guarda l'ordinanza di rimessione nel

prospettare il presente dubbio di legittimità costituzionale. In

sintesi, si tratta di accertare se sia in contrasto con l'art. 3 Cost.

il combinato disposto che, secondo il giudice a quo, punisce come

semplice contravvenzione il porto di arma comune da sparo a bordo di

un'autovettura e come delitto la mera detenzione della stessa arma.

3. - La questione non è fondata perché l'ordinanza di rimessione

adotta quale presupposto un'interpretazione della normativa riguardante

il porto illegale di armi che è sempre stata disattesa dalla Corte di

cassazione. Da anni, anzi da sempre, la sua giurisprudenza è costante

nel ritenere che l'ipotesi delittuosa di cui agli artt. 14 e 12 legge

14 ottobre 1974, n. 497, in relazione all'art. 4 legge 2 ottobre 1967,

n. 895, trova applicazione anche nei casi di porto abusivo di un'arma

comune da sparo a bordo di un'autovettura, solo che l'arma sia in

condizioni di funzionalità e disponibilità, con conseguente

esclusione dell'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 699 c.p. Il

diritto vivente è, quindi, agli antipodi dell'interpretazione

prospettata dal giudice a quo, così da far venir meno già in

partenza, allorché si tratti di un'arma da sparo portata su

un'autovettura, la base stessa per un discorso in termini di disparità

tra il porto-contravvenzione e la detenzione-delitto.

Del resto, il problema interpretativo risolto dalla Corte di

cassazione in termini antitetici a quelli prospettati dal giudice a quo

non è nuovo, nel senso che non è nato con la legge 14 ottobre 1974,

n. 497. Fin dalla legge 2 ottobre 1967, n. 895, un analogo problema si

era posto per le armi da guerra, divenute già allora oggetto di

ipotesi delittuose sia per il caso di detenzione (art. 2) sia per il

caso di porto in luogo pubblico od aperto al pubblico (art. 4), ed era

stato risolto dalla Corte di cassazione nel senso di ricondurre anche

il porto di tali armi a bordo di un'autovettura nell'ambito dell'art. 4

legge 2 ottobre 1967, n. 895, anziché nell'ambito dell'art. 699 c.p.

Due sono le linee argomentative, peraltro convergenti in quanto non

in alternativa, di cui si avvale la Corte di cassazione per confutare

la tesi contraria a ritenere applicabili al porto illegale di armi su

un autovettura gli artt. 14 e 12 legge 14 ottobre 1974, n. 497,

correlati all'art. 4 legge 2 ottobre 1967, n. 895.

Considerato che tale tesi, imperniata soprattutto sulla

differenziazione tra luogo pubblico, luogo aperto al pubblico e luogo

esposto al pubblico, ricorrente con frequenza nel codice penale (artt.

299, 527, 654, 657, 663, secondo comma, 666, 667, 726, primo comma,

727, secondo comma, c.p.), intende il riferimento all'"in luogo

pubblico o aperto al pubblico" da parte degli artt. 4 legge 2 ottobre

1967, n. 895, e 12 legge 14 ottobre 1974, n. 497, in senso strettamente

letterale, così da escludere l'applicabilità ai luoghi esposti al

pubblico, comprese, quindi, le autovetture (v., del resto, artt. 352,

404, 405, 660, 663, primo comma, 670, 688, 689, 690, 718, 720, 725,

726, secondo comma, c.p.), il primo iter argomentativo si preoccupa di

sottolineare - con più particolare riguardo al reato di atti osceni

(art. 527 c.p.) ed al reato di atti contrari alla pubblica decenza

(art. 726 c.p.), cioè ai reati in ordine ai quali la nozione di luogo

esposto al pubblico è stata maggiormente approfondita - quale

differenza intercorra tra l'estremo della pubblicità ai fini del reato

di porto illegale di armi od esplosivi e l'estremo della pubblicità ai

fini dei reati concernenti il pudore. Mentre in questi - precisa la

Corte di cassazione - l'estremo della pubblicità è in funzione della

tutela della riservatezza di taluni atti e, perciò, della necessità

di evitare che gli stessi possano essere visti da altri, nel porto

illegale di armi od esplosivi l'estremo della pubblicità è in

funzione della maggior pericolosità che tale porto presenta ove

avvenga in luogo pubblico o aperto al pubblico, a nulla rilevando in

contrario che il porto avvenga percorrendo in autovettura una pubblica

via. Qui l'autovettura non costituisce il luogo in cui viene commesso

il reato, quanto il mezzo del quale l'agente si è servito per

perpetrarlo, "portando", appunto, grazie ad essa l'arma o l'esplosivo

in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Il secondo iter argomentativo muove dalla premessa che, per la

configurabilità del reato di porto d'armi in luogo pubblico o aperto

al pubblico, non è richiesto che l'arma sia "portata addosso" dal reo

in un luogo avente tale carattere di pubblicità, bastando che in un

luogo del genere la stessa si trovi nella diretta disponibilità

dell'agente con possibilità di concreta utilizzazione, e ne trae la

conseguenza che il reato in discussione sussiste quando l'arma sia

portata nell'interno di un'autovettura che circoli o comunque si trovi

in luogo pubblico o aperto al pubblico, con concreta possibilità di

pronta utilizzazione.

In conclusione, e qui le due linee argomentative si trovano a

convergere, ciò che conta, trattandosi di un reato di pericolo, non è

il mezzo usato per il porto in luogo pubblico od aperto al pubblico,

bensì la relazione tra l'oggetto e l'agente, tale da consentire a

quest'ultimo di mettere agevolmente in atto quelle azioni la cui

concreta possibilità costituisce di per sé solo pericolo.

Questa corretta interpretazione della norma, reiteratamente

ribadita dalla Corte di cassazione, con l'escludere la denunciata non

razionale disparità di trattamento fra il porto illegale e la

detenzione illegale di armi, fa, dunque, cadere il presupposto della

dedotta questione di legittimità, dimostrandone non soltanto

l'infondatezza, ma rendendo, altresì, superflua ogni ulteriore

considerazione sul problema dei rapporti tra la detenzione illegale di

un'arma ed il porto illegale di essa a bordo di un'autovettura,

problema prospettato dal giudice a quo sulla base del preteso

assorbimento della detenzione-delitto nel porto-contravvenzione, reato

che, anche a tutto concedere quanto all'assorbimento, è da vedersi,

invece, come porto-delitto.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 14, 12 e 10 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, in

relazione agli artt. 2 e 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, ed

all'art. 699 c.p., come sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dal Tribunale di Varese con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:242 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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