Art. 685 c.p. — Indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale
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Chiunque pubblica i nomi dei giudici, con l'indicazione dei voti individuali che ad essi si attribuiscono nelle deliberazioni prese in un procedimento penale, e' punito con l'ammenda non inferiore a lire trecento.
Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 15 dicembre 1981
