1. Le sedute del giuri' non sono pubbliche. 2. I componenti del giuri' sono obbligati al segreto per tutto cio' che concerne gli atti compiuti, salvo che per il verdetto. 3. E' vietata la pubblicazione, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa di informazione, degli atti e documenti concernenti il giudizio, fatta eccezione per il verdetto. Sono applicabili gli articoli 684 e 685 del codice penale. 4. Quando lo ritiene necessario, il giuri' puo', anche di sua iniziativa, sentire testimoni. 5. Il giuri', quando e' stato nominato nei modi indicati nell'articolo 177 commi 3 e 4, puo' chiedere documenti e informazioni alle pubbliche amministrazioni, le quali hanno l'obbligo di fornirli, salvo che vi ostino gravi ragioni di servizio, e compiere altri accertamenti.

Testo vigente dal 5 agosto 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art179 · fonte del testo

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