Art. 44 — Pubblicazione di discussioni o deliberazioni segrete delle Camere

L'articolo 683 del codice penale e' sostituito dal seguente: "Art. 683. - (Pubblicazione delle discussioni o delle deliberazioni segrete di una delle Camere). - Chiunque, senza autorizzazione, pubblica col mezzo della stampa, o con un altro dei mezzi indicati nell'articolo 662, anche per riassunto, il contenuto delle discussioni o delle deliberazioni segrete del Senato o della Camera dei deputati e' punito, qualora il fatto non costituisca un piu' grave reato, con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da lire centomila a cinquecentomila".

Testo vigente dal 30 novembre 1981

Norme correlate

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Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art44 · fonte del testo

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