Art. 685 c.p. — Indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale

((Chiunque pubblica i nomi dei giudici, con l'indicazione dei voti individuali che ad essi si attribuiscono nelle deliberazioni prese in un procedimento penale, e' punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire cinquantamila a duecentomila)).

Testo vigente dal 15 dicembre 1981

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 dicembre 1981

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 15 dicembre 1981. 6 parole tolte, 13 parole aggiunte.

Chiunque pubblica i nomi dei giudici, con l'indicazione dei voti individuali che ad essi si attribuiscono nelle deliberazioni prese in un procedimento penale, e' punito con tolto: l'ammenda non inferiore a lire trecento aggiunto: l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire cinquantamila a duecentomila.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art685 · fonte del testo

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