Art. 669 c.p. — Esercizio abusivo di mestieri girovaghi

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[1]Chiunque esercita un mestiere girovago senza la licenza dell'Autorita' o senza osservare le altre prescrizioni stabilite dalla legge, e' punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquanta a mille.

[2]Alla stessa pena soggiace il genitore o il tutore che impiega in mestieri girovaghi un minore degli anni diciotto, senza che questi abbia ottenuto la licenza o abbia osservate le altre prescrizioni di legge.

[3]La pena e' dell'arresto da uno a quattro mesi o dell'ammenda da lire cento a duemila e puo' essere ordinata la liberta' vigilata:

[4]1° se il fatto e' commesso contro il divieto della legge o dell'Autorita';

[5]2° se la persona che esercita abusivamente il mestiere girovago ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto non colposo.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 15 dicembre 1981

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 158/1975

    Questione infondata
    26 giugno 1975

    La diversa disciplina delle due forme di attività commerciale consistenti nella vendita in esercizi stabili e nella vendita ambulante tiene conto di esigenze particolari proprie dell'una e dell'altra; nel caso di vendita in esercizi stabili il legislatore ha avuto di mira la tutela del commercio, attraverso l'intervento della pubblica autorità, ai fini di una ordinata distribuzione quantitativa e qualitativa delle merci, nell'interesse generale della produzione, del consumatore e delle stesse categorie che vi partecipano; nel caso, invece, di vendita ambulante alle esigenze di cui sopra il legislatore sovrappone l'esigenza di impedire che nella categoria si infiltrino soggetti pericolosi, con evidente possibilità di pregiudizio per la sicurezza e la libertà dei cittadini. Pertanto non è fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 669 cod. pen. e dell'art. 46 della legge 11 giugno 1971, n. 426 (che abroga la legge 10 luglio 1962, n. 889) i quali comminano per il reato di vendita senza licenza in esercizi stabili una pena meno grave (ammenda da lire ventimila a cinque milioni) di quella prevista per gli ambulanti (ammenda fino a lire quarantamila o arresto fino a due mesi).

    Art. 669 c.p. · Art. 46 Disciplina del commercio · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art669 · fonte del testo

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