Art. 657 c.p. — Grida o notizie atte a turbare la tranquillità pubblica o privata
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 13 luglio 1999. Leggi il testo vigente →
Chiunque, con lo scopo di smerciare o distribuire scritti o disegni in luogo pubblico ovvero aperto o esposto al pubblico, annuncia o grida notizie, dalle quali possa essere turbata la tranquillita' pubblica o privata, e' punito con l'ammenda fino a lire mille.
Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 13 luglio 1999
