Art. 275 c.p. — Accettazione di onorificenze o utilità da uno Stato nemico
Articolo abrogato dalla l. 25 giugno 1999, n. 205.
Abrogato dal 13 luglio 1999
Articolo abrogato dalla l. 25 giugno 1999, n. 205.
Abrogato dal 13 luglio 1999
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Alla Commissione parlamentare parve insufficiente la pena della multa da lire mille a diecimila per l'accettazione di onorificenze o di utilità da uno Stato nemico. Trovai giusta l'osservazione, perchè qui non si tratta soltanto di una manifestazione di riprovevole vanità, ma di una assai grave mancanza di solidarietà sentimentale e politica col proprio Stato, nel tempo in cui questo si trova in guerra con un altro Stato. È una specie di tradimento morale, che merita una più severa sanzione. Ho perciò sostituito la predetta pena pecuniaria con la reclusione fino a un anno (art. 275): pena più adeguata, ma senza dubbio non eccessiva.
Relazione al Codice penale (1930), n. 129
2 versioni dal 1930
Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 13 luglio 1999. 46 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Il cittadino, che, da uno Stato in guerra con lo Stato italiano, accetta gradi o dignita' accademiche, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, pensioni o altre utilita', inerenti ai predetti gradi, dignita', titoli, decorazioni o onorificenze, e' punito con la reclusione fino a un anno.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art275 · fonte del testo
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