Art. 77 (Codice penale militare di guerra) — Divulgazione di notizie false sull'ordine pubblico o su altre cose di pubblico interesse

[1]Fuori dei casi preveduti dall'articolo 265 del codice penale, chiunque diffonde o comunica, sull'ordine pubblico, sulla economia nazionale o su altre cose di pubblico interesse, notizie non conformi a verita', che possono turbare la pubblica tranquillita' o altrimenti danneggiare pubblici interessi, e' punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.

[2]La pena e' della reclusione militare da uno a cinque anni, se il fatto e' commesso con il fine di nuocere alla pubblica tranquillita' o ai pubblici interessi.

Testo vigente dal 6 maggio 1941

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art77 · fonte del testo

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