Corte costituzionale

Sentenza n. 210/1976

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/08/1976 · relatore Michele Rossano

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 656 del

codice penale e degli artt. 298, primo comma, e 399, secondo comma, del

codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 30 maggio

1974 dal pretore di San Giovanni Valdarno, nel procedimento penale a

carico di Brunetti Pierino ed altri, iscritta al n. 379 del registro

ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 289 del 6 novembre 1974.

Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1976 il Giudice

relatore Michele Rossano.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con decreto 15 marzo 1973 il pretore di San Giovanni Valdarno

dichiarò, ai sensi dell'art. 74 c.p.p., non doversi promuovere

l'azione penale per l'esposizione di un manifesto del movimento "Lotta

continua" "poiché nei fatti non si ravvisano estremi di reato, essendo

operante la scriminante prevista dagli artt. 21 Cost. e 51 c.p.".

Il Procuratore della Repubblica di Arezzo dispose, l'11 giugno

1973, che si procedesse per il reato di cui all'art. 656 del codice

penale.

Con sentenza istruttoria 14 luglio 1973 il pretore di San Giovanni

Valdarno dichiarò - ai sensi degli artt. 378 e 398 c.p.p. - non

doversi procedere contro Brunetti Pierino, Luman Mario, Brogi Enzo e

Cerasi Marco - esponenti del movimento "Lotta continua", imputati della

contravvenzione prevista dall'art. 656 c.p. - perché il fatto non

sussiste.

Avverso tale sentenza propose appello il Procuratore della

Repubblica presso il tribunale di Arezzo ed il giudice istruttore dello

stesso tribunale, con sentenza 6 novembre 1973, ordinò il rinvio a

giudizio degli imputati davanti al pretore di San Giovanni Valdarno,

competente per materia e per territorio in ordine al reato di cui

all'art. 656 del codice penale.

Il pretore di San Giovanni Valdarno, con ordinanza pronunziata

all'udienza del 30 maggio 1974, ha sollevato di ufficio le questioni di

legittimità degli artt. 298, comma primo, 399, comma secondo, c.p.p.

in riferimento agli artt. 24, 97 e 112 della Costituzione; e dell'art.

656 c.p. in riferimento allo art. 21 della Costituzione.

Nel giudizio davanti a questa Corte le parti non si sono costituite

e non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

1. - La Corte costituzionale è chiamata a decidere tre questioni

sollevate dal pretore di San Giovanni Valdarno nel corso di un

procedimento penale innanzi a lui pendente a seguito di sentenza di

rinvio a giudizio emessa dal giudice istruttore.

La prima questione concerne l'art. 298, primo comma, c.p.p.

(secondo cui il procuratore generale presso la Corte d'appello vigila

perché le istruzioni si compiano speditamente e siano osservate dai

giudici istruttori le forme ed i termini stabiliti dalla legge) per il

dubbio che il giudice istruttore possa essere influenzato dagli

orientamenti del procuratore generale, con violazione del principio di

indipendenza ed imparzialità, ricavabile, secondo l'ordinanza di

rimessione, dagli artt. 97, primo comma, 24, secondo comma, e 112

della Costituzione.

La questione è inammissibile per difetto di rilevanza.

Il pretore non è legittimato a denunciare le norme attinenti ai

rapporti tra procuratore generale e giudice istruttore le quali

potrebbero al massimo, secondo l'ordinanza, menomare l'indipendenza del

giudice istruttore, con conseguenze relative ad una fase processuale

cui il pretore è del tutto estraneo. Il che dimostra l'irrilevanza

della norma impugnata ai fini della definizione del giudizio.

2. - La seconda denuncia attiene all'art. 399, secondo comma,

c.p.p. (e per implicito all'art. 374 c.p.p.), limitatamente al caso in

cui il giudice istruttore, allorché annulla una sentenza istruttoria

di proscioglimento, emessa dal pretore unico di mandamento non

unificato, rinvia l'imputato a giudizio del medesimo pretore che emise

la sentenza di proscioglimento. Il giudice "a quo" dubita di esser

posto in una condizione di menomata indipendenza quando, avendo già

espresso la propria valutazione dei fatti mediante sentenza di

proscioglimento, sia stato investito del compito di celebrare il

dibattimento per quei medesimi fatti a seguito di rinvio a giudizio

disposto dal giudice istruttore, con conseguente violazione dei citati

artt. 97, 24 e 112 della Costituzione.

In sostanza, secondo l'ordinanza di rimessione, le parti non si

troverebbero ad esser giudicate da un giudice imparziale.

Va rilevato al contrario che il pretore deve valutare nuovamente i

fatti alla stregua di ulteriori approfondimenti che il dibattimento

può arrecare in attuazione dei principi di oralità, immediatezza e

contestualità nella raccolta delle prove, con compiuto svolgimento

delle tesi dell'accusa e della difesa.

A conclusione del dibattimento il pretore potrà liberamente

determinarsi, emanando una sentenza non vincolata né dai propri

precedenti orientamenti, né da quelli manifestati dal giudice

istruttore. Non sussiste pertanto la denunciata violazione del

principio di imparzialità del giudice, il che esime questa Corte

dall'esame della pertinenza delle norme invocate dal pretore a

fondamento del principio stesso.

Comunque, nel caso di specie, l'ampia dizione dell'art. 63 c.p.p.

consentirebbe sempre al giudice "a quo" di chiedere d'astenersi,

qualora non fosse certo della propria soggettiva libertà nel

determinarsi, a causa delle pregresse decisioni processuali.

3. - Non sono infine fondati i due profili che il giudice "a quo"

prospetta per giustificare la riproposizione della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 656 c.p. con riferimento

all'art. 21 della Costituzione, che questa Corte ha dichiarato non

fondata con la sentenza n. 199 del 1972.

Per quanto concerne l'affermazione secondo cui la Corte

costituzionale dovrebbe controllare se i giudici di merito abbiano

interpretato la denunziata norma incriminatrice in conformità alla

citata sentenza n. 199 del 1972, è ovvio che non incombe a questa

Corte provvedere a tale sindacato.

In ordine all'altro profilo - secondo cui la pubblicazione o

diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, per le quali

possa essere turbato l'ordine pubblico, non è separabile da una

valutazione culturale ed ideologica, che costituisce esercizio di

critica riconosciuto dall'art. 21 della Costituzione - va considerato

che il concetto di ordine pubblico, precisato da questa Corte con la

sentenza n. 199 del 1972, esclude che il diritto di manifestare il

proprio pensiero possa giustificare, in base a ideologie politiche, la

lesione di quel bene. E rientra nel potere discrezionale del

legislatore stabilire se la tutela del "turbamento dell'ordine

pubblico" punito come contravvenzione dall'art. 656 c.p. costituisca

bene tutelabile di per sé, con fine anche di prevenzione dei gravi

delitti puniti dagli artt. 414 e 415 c.p., che, ad avviso del pretore,

sarebbero invece sufficienti alla tutela dell'ordine pubblico.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 298, primo comma, del codice di procedura penale sollevata,

in riferimento agli artt. 97, secondo comma, 24, secondo comma, e 112

della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

concernenti l'art. 399, secondo comma, del codice di procedura penale,

in riferimento agli artt. 24, 97 e 112 della Costituzione; e l'art.

656 del codice penale in riferimento allo art. 21 della Costituzione,

anche esse sollevate con l'ordinanza sopra indicata.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:210 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari