Codice penale

Art. 648-quater c.p. — Confisca

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[1]Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articolo 648-bis e 648-ter, e' sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

[2]Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilita' delle quali il reo ha la disponibilita', anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.

[3]In relazione ai reati di cui agli articoli 648-bis e 648-ter, il pubblico ministero puo' compiere, nel termine e ai fini di cui all'articolo 430 del codice di procedura penale, ogni attivita' di indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilita' da sottoporre a confisca a norma dei commi precedenti.

Testo in vigore dal 29 dicembre 2007 al 1 gennaio 2015

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art648quater · fonte del testo

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