Codice penale

Art. 627 c.p. — Sottrazione di cose comuni

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 dicembre 1981 al 6 febbraio 2016. Leggi il testo vigente →

[1]((Il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a se' o ad altri un profitto, si impossessa della cosa comune, sottraendola a chi la detiene, e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da lire quarantamila a quattrocentomila)).

[2]Non e' punibile chi commette il fatto su cose fungibili, se il valore di esse non eccede la quota a lui spettante. 7

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234

7

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Salvo quanto disposto negli articoli precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta'". Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.

Testo in vigore dal 15 dicembre 1981 al 6 febbraio 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Il furto commesso dal comproprietario, socio o coerede, sottraendo la cosa comune a chi la detiene, non è punibile se il valore del tolto non eccede la quota spettante all'agente e si tratta di cose fungibili (art. 627). Osservò la Commissione parlamentare che non deve essere penalmente lecito al comproprietario, socio o coerede di impossessarsi di ciò che ritiene essere la parte spettantegli, mentre v'è la possibilità di contestazioni; e però propose la soppressione della disposizione. È da notarsi, anzitutto, che non si tratta di un fatto «penalmente lecito», bensì soltanto penalmente indifferente, perchè il diritto penale non lo autorizza, ma solo si astiene dal colpirlo con pena, lasciandogli il carattere di illiceità che esso ha indubbiamente per il diritto civile. In secondo luogo, va notato che deve trattarsi di «cose fungibili», e che, pertanto, la restituzione può avvenire anche in cose diverse da quelle sottratte. L'obiezione, poi, riguardante la possibilità di contestazioni, non regge, quando si consideri che il valore del tolto non deve eccedere la quota spettante all'agente. Ora, perchè possa verificarsi questa condizione, è necessario che non ci siano contestazioni riguardanti la parte spettante all'agente stesso, oppure che esse siano già state risolte a favore di lui. Non vi può e non vi deve essere, quindi, danno economico diretto per gli altri comproprietari, soci o coeredi.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 207

Che cosa è cambiato dal 15 dicembre 1981

Confronto con la versione in vigore dal 25 maggio 1945 al 15 dicembre 1981. 4 parole tolte, 10 parole aggiunte.

Il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a se' o ad altri un profitto, tolto: s'impossessa aggiunto: si impossessa della cosa comune, sottraendola a chi la detiene, e' punitoaggiunto: , a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da lire tolto: mille a diecimila aggiunto: quarantamila a quattrocentomila.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art627 · fonte del testo

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