Il furto commesso dal comproprietario, socio o coerede, sottraendo la cosa comune a chi la detiene, non è punibile se il valore del tolto non eccede la quota spettante all'agente e si tratta di cose fungibili (art. 627). Osservò la Commissione parlamentare che non deve essere penalmente lecito al comproprietario, socio o coerede di impossessarsi di ciò che ritiene essere la parte spettantegli, mentre v'è la possibilità di contestazioni; e però propose la soppressione della disposizione. È da notarsi, anzitutto, che non si tratta di un fatto «penalmente lecito», bensì soltanto penalmente indifferente, perchè il diritto penale non lo autorizza, ma solo si astiene dal colpirlo con pena, lasciandogli il carattere di illiceità che esso ha indubbiamente per il diritto civile. In secondo luogo, va notato che deve trattarsi di «cose fungibili», e che, pertanto, la restituzione può avvenire anche in cose diverse da quelle sottratte. L'obiezione, poi, riguardante la possibilità di contestazioni, non regge, quando si consideri che il valore del tolto non deve eccedere la quota spettante all'agente. Ora, perchè possa verificarsi questa condizione, è necessario che non ci siano contestazioni riguardanti la parte spettante all'agente stesso, oppure che esse siano già state risolte a favore di lui. Non vi può e non vi deve essere, quindi, danno economico diretto per gli altri comproprietari, soci o coeredi.
Relazione al Codice penale (1930), n. 207