Codice penale

Art. 626 c.p. — Furti minori

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[1]Si applica la reclusione fino a un anno ovvero la multa fino a lire duemila, e il delitto e' punibile a querela della persona offesa:

[2]1° se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, e questa, dopo l'uso momentaneo, e' stata immediatamente restituita;

[3]2° se il fatto e' commesso su cose di tenue valore, per provvedere a un grave ed urgente bisogno;

[4]3° se il fatto consiste nello spigolare, rastrellare o raspollare nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente del raccolto.

[5]Tali disposizioni non si applicano se concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1°, 2°, 3° e 4° dell'articolo precedente.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 25 maggio 1945

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 154/1983

    Altra decisione
    8 giugno 1983

    ordina la restituzione degli atti al giudice a quo. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1983. F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO A…

    Art. 624 c.p. · Art. 626 c.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 96/1983

    Altra decisione
    18 aprile 1983

    Vanno restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale - in riferimento al'art. 3, comma primo, Cost. - degli artt. 624 e 626, cod. pen., in quanto non prevedono la perseguibilità a querela anche per l'ipotesi di furto di tenue valore, al di fuori dei casi di grave e urgente bisogno, essendo entrata in vigore successivamente alla pronunzia dell'ordinanza di rimessione la legge 24 novembre 1981, n. 689, che, recando modifiche al sistema penale, consente al giudice di applicare vari tipi di sanzioni alternative e di proporzionare l'intervento penale alla effettiva rilevanza del caso, il che comporta la necessità di riesaminare la rilevanza di detta questione tenendo conto della sopravvenuta normativa.

    Art. 624 c.p. · Art. 626 c.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Uno dei casi, nei quali il furto è punibile soltanto a querela dell'offeso, e con pena diminuita, si ha quando il fatto sia commesso su cose di tenue valore, per provvedere ad un estremo bisogno (art. 626). La Commissione parlamentare propose di sopprimere le parole: «cose di tenue valore», perchè l'agire per «estremo bisogno» pone in tale situazione psicologica, da rendere impossibile il sottilizzare su altre condizioni, così che l'elemento psicologico dovrebbe prevalere su quello obiettivo. Senonchè lo «stato psicologico», supposto dalla Commissione, non è quello relativo alla circostanza in esame, ma si identifica o con l'infermità di mente (incapacità d'intendere) o con quello dello stato di necessità. Nel caso in esame si richiede bensì un bisogno impellente, ma non tale da cagionare una malattia di mente (anemia cerebrale per inanizione, ecc.) o da determinare la necessità di salvarsi dal pericolo attuale di un grave danno alla persona (nell'ipotesi in discorso, invece, il pericolo potrebbe sorgere se il bisogno non venisse soddisfatto, ma non è ancora sorto). Se invero ricorressero queste condizioni, il colpevole non sarebbe punibile. Ammesso dunque il presupposto della capacità normale d'intendere e di volere, nonostante il predetto bisogno, è razionale che all'agente possa farsi un trattamento diverso e più mite che agli altri ladri, soltanto quando egli rubi cose destinate alla diretta soddisfazione del bisogno medesimo, e quindi, necessariamente, di tenue valore. Il bisogno, invero, può essere tale da non consentire alcuna dilazione al soddisfacimento, soltanto quando si tratti di esigenze della vita fisica. E per soddisfare un simile bisogno bastano cose di tenue valore (cibi, medicine, abiti, ecc.), mentre, se avessero un valore superiore a quello che è necessario e sufficiente per il detto scopo, si tratterebbe d'un furto commesso anche per lucro, oltre che per bisogno. Si comprende però che la tenuità del valore deve essere intesa non in senso economico assoluto, bensì in senso relativo, come l'umanità consiglia, e si può esser certi che, quando si tratta di simili giudizi, i nostri magistrati potranno forse eccedere in indulgenza, non certo in rigore. Ad evitare, poi, la possibilità di equivoci, ho mutato la espressione: «bisogno estremo», nell'altra: «grave ed urgente bisogno».

    Relazione al Codice penale (1930), n. 206

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art626 · fonte del testo

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