Codice penale

Art. 610 c.p. — Violenza privata

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 4 giugno 1966. Leggi il testo vigente →

[1]Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa e' punito con la reclusione fino a quattro anni.

[2]La pena e' aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 4 giugno 1966

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Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • La Commissione parlamentare ha espresso il voto che le disposizioni contenute negli articoli dal 624 al 635 del progetto venissero compendiate, in modo da essere contenute in un minore numero di articoli. Ho riconosciuto giusta l'osservazione, e perciò ho provveduto in conseguenza, riducendo le ipotesi delittuose e conglobandone alcune per ottenere una maggiore chiarezza e semplicità.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 204

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art610 · fonte del testo

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