Codice penale

Art. 602 c.p. — Acquisto e alienazione di schiavi

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Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, aliena o cede una persona che si trova in stato di schiavitu' o in una condizione analoga alla schiavitu', o se ne impossessa o ne fa acquisto o la mantiene nello stato di schiavitu', o nella condizione predetta, e' punito con la reclusione da tre a dodici anni.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 7 settembre 2003

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Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Approfondimenti

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  • La Commissione parlamentare ha espresso il voto che le disposizioni contenute negli articoli dal 624 al 635 del progetto venissero compendiate, in modo da essere contenute in un minore numero di articoli. Ho riconosciuto giusta l'osservazione, e perciò ho provveduto in conseguenza, riducendo le ipotesi delittuose e conglobandone alcune per ottenere una maggiore chiarezza e semplicità.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 204

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art602 · fonte del testo

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