Art. 600-quater c.p. — Detenzione o accesso a materiale pornografico

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 agosto 1998 al 2 marzo 2006. Leggi il testo vigente →

((Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto e' punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a lire tre milioni)).

Testo in vigore dal 11 agosto 1998 al 2 marzo 2006

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art600quater · fonte del testo

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