Art. 20 — Disposizioni per l'adeguamento alla direttiva n. 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio. Procedura di infrazione n. 2018/2335; caso EU Pilot 2018/9373

Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 600-quater:
  • 1)dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: «Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000»;
  • 2)la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Detenzione o accesso a materiale pornografico»;
  • b)all'articolo 602-ter, ottavo comma, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: «c-bis) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore»;
  • c)all'articolo 609-ter, primo comma, dopo il numero 5-sexies) e' aggiunto il seguente: «5-septies) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore»;
  • d)all'articolo 609-quater:
  • 1)dopo il secondo comma e' inserito il seguente: «Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, chiunque compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni quattordici, abusando della fiducia riscossa presso il minore o dell'autorita' o dell'influenza esercitata sullo stesso in ragione della propria qualita' o dell'ufficio ricoperto o delle relazioni familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalita', e' punito con la reclusione fino a quattro anni»;
  • 2)il terzo comma e' sostituito dal seguente: «La pena e' aumentata:
  • 1)se il compimento degli atti sessuali con il minore che non ha compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilita', anche solo promessi;
  • 2)se il reato e' commesso da piu' persone riunite;
  • 3)se il reato e' commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attivita';
  • 4)se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;
  • 5)se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore»;
  • e)all'articolo 609-quinquies, terzo comma, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: «c-bis) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore»;
  • f)all'articolo 609-undecies e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «La pena e' aumentata:
  • 1)se il reato e' commesso da piu' persone riunite;
  • 2)se il reato e' commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attivita';
  • 3)se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;
  • 4)se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore».

Testo vigente dal 17 gennaio 2022

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2021-12-23;238~art20 · fonte del testo

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