Art. 592 c.p. — Abbandono di un neonato per causa di onore

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 25 agosto 1981. Leggi il testo vigente →

[1]Chiunque abbandona un neonato, subito dopo la nascita, per salvare l'onore proprio o di un prossimo congiunto, e' punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

[2]La pena e' della reclusione da sei mesi a due anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed e' da due a cinque anni se ne deriva la morte del neonato.

[3]Non si applicano le aggravanti stabilite nell'articolo 61.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 25 agosto 1981

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art592 · fonte del testo

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