Art. 587 c.p. — Omicidio e lesione personale a causa di onore
Articolo abrogato dalla l. 5 agosto 1981, n. 442.
Abrogato dal 25 agosto 1981
Articolo abrogato dalla l. 5 agosto 1981, n. 442.
Abrogato dal 25 agosto 1981
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Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applica la disposizione dell'articolo 83, ma le pene comminate negli articoli 589 e 590 sono aumentate (art. 586). Questa disposizione parve involuta alla Commissione parlamentare, che perciò propose di semplificarla. È da osservare che, mentre l'articolo 587 del progetto preliminare puniva il fatto predetto a titolo di responsabilità obiettiva, nel progetto definitivo la disposizione venne modificata in correlazione con l'articolo 86 del progetto medesimo, per il quale gli eventi, diversi da quelli voluti dall'agente, sono punibili a titolo di colpa, se la legge li prevede tra i delitti colposi. L'articolo 586 del codice non è, pertanto, che una conferma e una particolare applicazione di questo principio generale, e trova la sua ragione nel fatto che viene stabilito un aumento di pena per l'omicidio e per le lesioni colposi. Non occorre, perciò, alcuna semplificazione.
Relazione al Codice penale (1930), n. 194
2 versioni dal 1930
Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 25 agosto 1981. 130 parole tolte, 9 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell'atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d'ira determinato dall'offesa recata all'onor suo o della famiglia, e' punito con la reclusione da tre a sette anni.
tolto: Alla stessa pena soggiace chi, nelle dette circostanze, cagiona la morte della persona, che sia in illegittima relazione carnale col coniuge, con la figlia o con la sorella.
tolto: Se il colpevole cagiona, nelle stesse circostanze, alle dette persone, una lesione personale, le pene stabilite negli articoli 582 e 583 sono ridotte a un terzo; se dalla lesione personale deriva la morte, la pena e' della reclusione da due a cinque anni.
tolto: Non e' punibile chi, nelle stesse circostanze, commette contro le dette persone il fatto preveduto dall'articolo 581.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 5 AGOSTO 1981, N. 442
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art587 · fonte del testo
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