Art. 562 c.p. — Pena accessoria e sanzione civile

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 11 dicembre 1969. Leggi il testo vigente →

[1]La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 556 e 560 importa la perdita dell'autorita' maritale.

[2]Con la sentenza di condanna per adulterio o per concubinato il giudice puo', sull'istanza del coniuge offeso, ordinare i provvedimenti temporanei di indole civile, che ritenga urgenti nell'interesse del coniuge offeso e della prole.

[3]Tali provvedimenti sono immediatamente eseguibili, ma cessano di aver effetto se, entro tre mesi dalla sentenza di condanna, divenuta irrevocabile, non e' presentata dinanzi al giudice civile domanda di separazione personale.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 11 dicembre 1969

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • In caso di adulterio o di concubinato il giudice può, su istanza del coniuge offeso, ordinare i provvedimenti temporanei di indole civile, che ritiene urgenti nell'interesse del coniuge offeso e della prole (art. 562). Questi provvedimenti possono essere emessi dal giudice penale con la sentenza di condanna. Il progetto poi disponeva che essi cessano di avere effetto, se, entro un mese dalla sentenza di condanna, non sia presentata domanda di separazione personale dinanzi al giudice civile. La Commissione parlamentare consigliò di elevare a sei mesi il termine per l'efficacia di tali provvedimenti, troppo breve essendole sembrato il termine di un mese. Questa durata del termine era stata stabilita per limitare il più possibile gli effetti dei provvedimenti civili del giudice penale, evitando il protrarsi di una situazione famigliare piena di dolorose incertezze. Eccessivo sarebbe mantenere questo stato per sei mesi, mentre, per soddisfare al desiderio della Commissione, mi sembra sufficiente portare il termine a tre mesi, tenuto conto che esso decorre non dal giorno in cui i provvedimenti furono dati, ma da quello in cui la sentenza di condanna divenne irrevocabile.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 183

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art562 · fonte del testo

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