Codice dell’ordinamento militare

Art. 866 c.o.m. — Condanna penale

La perdita del grado, senza giudizio disciplinare, consegue a condanna definitiva, non condizionalmente sospesa, per reato militare o delitto non colposo che comporti la pena accessoria della rimozione o della interdizione temporanea dai pubblici uffici, oppure una delle pene accessorie di cui all'articolo 19, comma 1, numeri 2) e 6) del codice penale.41 I casi in base ai quali la condanna penale comporti l'applicazione della rimozione o della interdizione temporanea dai pubblici uffici sono contemplati, rispettivamente, dalla legge penale militare e dalla legge penale comune.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

41

La Corte Costituzionale con sentenza 19 ottobre - 15 dicembre 2016, n. 268 (in G.U. 1ª s.s. 21/12/2016, n. 51) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 1 del presente articolo nella parte in cui non prevede l'instaurarsi del procedimento disciplinare per la cessazione dal servizio per perdita del grado conseguente alla pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Testo vigente dal 22 dicembre 2016

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 268/2016

    Ha colpito questo articolo
    15 dicembre 2016

    Sono ammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 866, comma 1, 867, comma 3, e 923 del d.lgs. n. 66 del 2010, sollevate dai TAR Campania e Lombardia, le cui ordinanze sono immuni dalle lacune che avevano indotto la Corte a dichiarare inammissibile (per insufficiente determinazione dei termini del giudizio e carenza di motivazione) un'analoga questione riferita al solo art. 866 del d.lgs. n. 66 del 2010. Dalla motivazione degli stessi atti introduttivi si evince, tuttavia, che, tra le numerose cause di cessazione del rapporto di impiego dei militari enumerate dall'art. 923 del d.lgs. n. 66 del 2010, assume rilievo solo la perdita del grado, prevista dal comma 1, lett. i ), sicché ad essa deve essere circoscritto il giudizio della Corte. ( Precedente citato: sentenza n. 276 del 2013 ).

    Art. 866 c.o.m. · Art. 867 c.o.m.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 276/2013

    Questione inammissibile
    20 novembre 2013

    È inammissibile, per insufficiente determinazione dei termini del giudizio e carenza di motivazione, la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 97, Cost., dell'art. 866, comma 1, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, che prevede la perdita del grado, senza giudizio disciplinare, a seguito di condanna definitiva, non condizionalmente sospesa, per reato militare o delitto non colposo che comporti la pena accessoria della rimozione o della interdizione temporanea dai pubblici uffici, oppure una delle pene accessorie di cui all'art. 19, comma 1, nn. 2) e 6), c.p. Infatti, l'ordinanza di rimessione non contiene alcuni elementi essenziali per effettuare la comparazione tra la disposizione impugnata e il principio generale applicabile al pubblico impiego (ricavabile dall'art. 9 della l. n. 19 del 1990), richiamato come tertium comparationis , non essendo state indicate, tra l'altro, le ragioni per cui tale principio generale sarebbe di per sé applicabile agli appartenenti ai ruoli dell'Arma dei Carabinieri. Il giudice a quo , inoltre, ha solo genericamente richiamato l'orientamento sfavorevole della Corte costituzionale a quelle disposizioni che comportano l'automatica cessazione del rapporto di pubblico impiego a seguito di condanna penale, senza tener conto della recente evoluzione normativa in materia di reati contro la pubblica amministrazione, caratterizzata da una maggiore severità. Privo di motivazione, infine, è il richiamo ai parametri di cui agli artt. 4 e 35, Cost. - Sulla preclusione dello scrutinio a causa dell'insufficiente motivazione di taluni profili della censura e dell'incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, che compromettono l' iter logico argomentativo, v. le citate ordinanze nn. 174/2012 e 50/2011 e la citata sentenza n. 356/2010.

    Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 35 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2016

Confronto con la versione in vigore dal 8 maggio 2010 al 22 dicembre 2016.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 19 ottobre - 15 dicembre 2016, n. 268 (in G.U. 1ª s.s. 21/12/2016, n. 51) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 1 del presente articolo nella parte in cui non prevede l'instaurarsi del procedimento disciplinare per la cessazione dal servizio per perdita del grado conseguente alla pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art866 · fonte del testo

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