Codice penale

Art. 555 c.p. — Circostanza aggravante e pena accessoria

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 6 giugno 1978. Leggi il testo vigente →

[1]Se il colpevole di uno dei delitti preveduti dall'articolo 545, dalla prima parte e dal secondo capoverso dell'articolo 546, dagli articoli 548, 549, 550, dalla prima parte dell'articolo 552 e dall'articolo 553 e' persona che esercita una professione sanitaria, la pena e' aumentata.

[2]Nel caso di recidiva, l'interdizione dalla professione sanitaria e' perpetua.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 6 giugno 1978

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art555 · fonte del testo

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