Art. 555 c.p. — Circostanza aggravante e pena accessoria
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[1]Se il colpevole di uno dei delitti preveduti dall'articolo 545, dalla prima parte e dal secondo capoverso dell'articolo 546, dagli articoli 548, 549, 550, dalla prima parte dell'articolo 552 e dall'articolo 553 e' persona che esercita una professione sanitaria, la pena e' aumentata.
[2]Nel caso di recidiva, l'interdizione dalla professione sanitaria e' perpetua.
Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 6 giugno 1978
