Art. 548 c.p. — Istigazione all'aborto
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Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato preveduto dall'articolo precedente, istiga una donna incinta ad abortire, somministrandole mezzi idonei, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 6 giugno 1978
