Art. 544 c.p. — Causa speciale di estinzione del reato
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Per i delitti preveduti dal capo primo e dall'articolo 530, il matrimonio, che l'autore del reato contragga con la persona offesa, estingue il reato, anche riguardo a coloro che sono concorsi nel reato medesimo; e, se vi e' stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.
Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 25 agosto 1981
