Art. 417 c.p. — Misura di sicurezza
Nel caso di condanna ((per i delitti preveduti dai due articoli precedenti)), e' sempre ordinata una misura di sicurezza.
Testo vigente dal 29 dicembre 1982
Nel caso di condanna ((per i delitti preveduti dai due articoli precedenti)), e' sempre ordinata una misura di sicurezza.
Testo vigente dal 29 dicembre 1982
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1930
Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 29 dicembre 1982. 5 parole tolte, 7 parole aggiunte.
Nel caso di condanna per tolto: il delitto preveduto dall'articolo precedente aggiunto: i delitti preveduti dai due articoli precedenti, e' sempre ordinata una misura di sicurezza.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art417 · fonte del testo
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