Art. 532 c.p.
ARTICOLO SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 3 DELLA L. 20 FEBBRAIO 1958, N. 75
Testo vigente dal 19 marzo 1958
ARTICOLO SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 3 DELLA L. 20 FEBBRAIO 1958, N. 75
Testo vigente dal 19 marzo 1958
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Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
La pena della reclusione da sei mesi a quattro anni, per il lenocinio di prossimi congiunti, parve troppo mite alla Commissione parlamentare, che perciò propose di elevarne il minimo ad un anno (art. 532). Anche questo è uno dei casi nei quali la Commissione, lungi dall'aver trovato eccessive le pene stabilite per singoli reati (come ha rilevato in via generale), mi ha invece invitato ad accrescerle, senza ch'io possa condiscendere al suo desiderio. Le penalità delle varie forme di lenocinio, invero, sono tra loro coordinate in modo che, modificando la pena per una di esse, occorrerebbe rivedere la misura della pena per tutte le altre. Del resto, non si può dire che una pena la quale parte da un minimo di sei mesi di reclusione e può giungere fino e quattro anni, unita alla multa da lire tremila a diecimila, sia pena inadeguata per il delitto di cui si tratta, tanto più se si tenga presente che la persona indotta alla prostituzione deve essere maggiorenne. La Commissione vorrebbe poi che il fatto di agevolare semplicemente la prostituzione, per il quale la pena è minore, fosse invece equiparato al fatto di indurre alla prostituzione, o quanto meno che «si cerchi di assicurare una più severa repressione ai casi di agevolazione, che non presentano minori caratteri di repugnante turpitudine». Conviene osservare però che, nell'economia del codice, tutti i delitti di lenocinio sono configurati nella duplice ipotesi dell'induzione (più grave) e dell'agevolazione (meno grave). Se si modificasse, quindi, una di queste disposizioni, occorrerebbe ritoccarle tutte. Ma, a parte ciò, mi pare innegabile la maggior gravità della prima ipotesi, anche le più ripugnanti turpitudini ammettendo una gradazione; e, se vi è questa differenza, è conforme a ragione che la pena sia più grave nel primo caso e meno grave nel secondo.
Relazione al Codice penale (1930), n. 173
2 versioni dal 1930
Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 19 marzo 1958. 60 parole tolte, 11 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Chiunque, per servire all'altrui libidine, induce alla prostituzione la discendente, la moglie, la sorella, ovvero l'affine in linea retta discendente, le quali siano maggiori di eta', e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire tremila a diecimila.
tolto: Se il colpevole ha soltanto agevolato la prostituzione, la pena e' ridotta alla meta'.aggiunto: ARTICOLO SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 3 DELLA L. 20 FEBBRAIO 1958, N. 75
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art532 · fonte del testo
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