Art. 534 c.p.
ARTICOLO SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 3 DELLA L. 20 FEBBRAIO 1958, N. 75
Testo vigente dal 19 marzo 1958
ARTICOLO SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 3 DELLA L. 20 FEBBRAIO 1958, N. 75
Testo vigente dal 19 marzo 1958
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Gli articoli che questa norma nomina.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1930
Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 19 marzo 1958. 47 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Chiunque si fa mantenere, anche in parte, da una donna, sfruttando i guadagni che essa ricava dalla sua prostituzione, e' punito, qualora il fatto non costituisca un piu' grave delitto, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire mille a diecimila.aggiunto: ARTICOLO SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 3 DELLA L. 20 FEBBRAIO 1958, N. 75
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art534 · fonte del testo
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