Art. 536 c.p.
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[1]Chiunque, sapendo che una persona di eta' minore, o una donna maggiorenne, sara', nel territorio di un altro Stato, tratta alla prostituzione, la costringe, con violenza o minaccia, a recarvisi e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire cinquemila.
[2]Alla stessa pena soggiace chi, con inganno, determina una donna maggiorenne a recarsi nel territorio di un altro Stato, ovvero si intromette per agevolarne la partenza, sapendo che all'estero sara' tratta alla prostituzione.
[3]Si applicano i capoversi dell'articolo 533.
Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 19 marzo 1958
